prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

+T -T FOCUS

Il documento - Premessa


Il documento - Premessa

Il presente documento intende tracciare una breve fotografia del contesto regionale di operatività dei servizi per il lavoro e del quadro di riferimento normativo il cui il sistema territoriale è chiamato a sviluppare propri interventi. A completamento di tali aspetti conoscitivi, il documento riporta alcuni orientamenti condivisi dalle Regioni in merito alle proposte legislative di modifica dell’assetto del sistema.

A monte, si pongono alcune considerazioni preliminari che appaiono imprescindibili per le Regioni per una corretta impostazione dell’approfondimento sul tema.

Le Regioni intendono ribadire le posizioni più volte espresse in merito alle prospettive di profonda riforma del sistema, che si stanno sostanziando nel panorama nazionale, alla luce dei processi di riordino del sistema provinciale e di modifica dell’assetto costituzionale, da un lato, e di riorganizzazione dei servizi per il lavoro secondo i criteri contenuti nella legge delega n. 183 del 2014 (cd. Jobs Act), dall’altro.

Le Regioni ritengono necessario superare le eventuali inefficienze e l’eccessiva frammentazione nell’erogazione delle politiche attive. In tal senso, le Regioni non sono pregiudizialmente contrarie a un organismo nazionale con funzioni di coordinamento, in particolare per la verifica e l’accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle azioni realizzate dai territori regionali, purché siano salvaguardati e valorizzati i sistemi regionali che hanno costruito sistemi efficienti, come previsto dall’art. 1, comma 4 lettere q) e u) della Legge n. 183/2014, e sia comunque mantenuto un forte radicamento dei servizi sul territorio.

Con questo spirito di responsabilità, nell’ambito dell’approfondimento sul testo del Jobs Act, hanno formulato una propria proposta finalizzata alla realizzazione di un modello di sistema nazionale del lavoro, fondato su una Agenzia nazionale per l’Occupazione e su una rete di agenzie regionali, deputate alla gestione sul territorio degli interventi di politica attiva e capaci di integrarsi con le strutture private, valorizzandone il contributo. Tale proposta ha ispirato, di fatto, le richieste regionali di modifica al testo della legge delega intercorse nei lavori parlamentari sul provvedimento, che recepisce questa impostazione di lavoro e che appariva in linea con l’ipotesi di riforma costituzionale approvata dal Senato.

Peraltro, le Regioni rilevano come ogni processo di riorganizzazione, connesso con le modifiche in corso sul versante dell’assetto istituzionale, richieda comunque un forte investimento nelle risorse umane preposte ai servizi per il lavoro o la definizione di modelli territoriali che assicurino la capacità dei servizi per il lavoro di offrire un adeguato livello di servizi; ciò, tanto più, in un contesto di grande delicatezza per gli operatori del sistema, nella situazione di generale incertezza sul proprio futuro professionale.

Resta pertanto aperto il tema delle risorse umane dei servizi per il lavoro che oggi in numerose realtà territoriali, è coperto con personale a termine, per cui ogni ripensamento del modello deve affrontare tale questione al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini, tanto più in un contesto di riforma del mercato del lavoro che vede il nostro Paese collocarsi agli ultimi posti per lo scarso investimento di risorse finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi occupazionali e alle politiche attive, con un rapporto proporzionale tra operatore e utente molto basso (1 operatore/ogni 254 utenti (1)), se paragonato alla media degli altri Paesi europei.

Appare, inoltre, doveroso ricordare il grande sforzo sostenuto dai servizi per il lavoro negli ultimi anni nella gestione delle misure anticrisi, con la presa in carico di centinaia di migliaia di lavoratori sospesi o estromessi dai cicli produttivi. Di fatto, ciò ha portato ad un significativo incremento numerico degli utenti dei servizi, avvenuto a risorse umane e finanziarie invariate, con evidenti problemi di sostenibilità e complessiva tenuta del sistema.

Analogo impegno si registra oggi sul versante dell’attuazione della Garanzia Giovani, in cui i dati di monitoraggio confermano il ruolo essenziale dei servizi per l’accoglienza e il sostegno di migliaia di ragazzi nello sviluppo di percorsi individuali di politica attiva.

Va inoltre ricordato come le politiche attive, in generale, e i servizi per l’impiego, in particolare, siano stati sostenuti con netta prevalenza dalle risorse della programmazione europea. Dalla legge finanziaria del 2007 lo Stato centrale non ha più stanziato risorse ordinarie per i servizi per l’impiego e gli interventi a supporto della continuità del sistema sono stati realizzati grazie ai fondi addizionali europei. Per contro, nel contesto di crisi economica, è stato lasciato alle Regioni l’onere di finanziare gli interventi di politica passiva, al fianco delle azioni per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori, con un inevitabile detrimento della possibilità di investimento complessivo nelle politiche attive e nel miglioramento dei servizi.

D’altra parte, si esprime contrarietà sugli interventi di emendamento al disegno di legge costituzionale C2613, di modifica al Titolo V, Capo II della Costituzione, che nella formulazione attualmente in discussione alla Camera assegna la materia delle “politiche attive del lavoro”, accanto alla “tutela e sicurezza del lavoro – ed ora, nel testo licenziato a fine gennaio, “alle disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”- al livello centrale, annoverandosi tra le materie di competenza legislativa statale (ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera o), come ipotizzato dall’articolo 31 del disegno di legge costituzionale), eliminando del tutto le competenze costituzionali delle Regioni in materia di lavoro.

Lo spostamento delle competenze sulle politiche attive per il lavoro a livello nazionale, senza alcun ruolo per le Regioni, determina di fatto una cesura incomprensibile tra le stesse politiche attive del lavoro ed il sostegno ai sistemi economici locali e la formazione professionale, che invece rimarrebbero di competenza regionale. Le politiche attive del lavoro sono invece strettamente funzionali allo sviluppo economico e impensabili senza la formazione professionale.

In questo senso, la dicotomia presente ora nel disegno di legge costituzionale appare incomprensibile su un piano di merito, oltre che di metodo, considerando che sul tema era stato raggiunto un punto di condivisione con le amministrazioni centrali, espresso già in occasione dell’incontro del luglio scorso tra gli Assessori regionali al lavoro e il Ministro del Lavoro Poletti - in cui era emersa la volontà, comune a tutti i decisori, di garantire un disegno organizzativo in cui accanto ad un Agenzia nazionale, con funzioni di coordinamento e indirizzo delle politiche attive, operassero delle agenzie regionali responsabili della loro gestione sul territorio – e coerentemente confermato nell’ambito dell’Osservatorio sul riordino delle Province, in relazione ai processi di attuazione della Legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio).

Parimenti, la necessità di rilanciare le relazioni tra le politiche passive e le politiche attive per il lavoro, nuovamente confermata oggi come principio direttivo contenuto nella stessa legge delega n. 183/2014, non può portare a spezzare il legame con la formazione, che è una delle componenti fondamentali di politiche attive efficienti.

Infine, si richiama come il quadro di riordino del sistema provinciale, seppur volto a superare la eccessiva frantumazione dei servizi, non può portare ad una nuova centralizzazione degli interventi che non tenga conto della profonda differenza dei mercati del lavoro locali. Le Regioni, come i loro enti locali, debbono certo offrire ai propri cittadini pari opportunità e diritti nell'accesso ai servizi per il lavoro, ma non si possono ignorare le situazioni profondamente diverse, che richiedono interventi articolati e diversificati connessi alle singole realtà.


Note:

(1): Il dato è ricavato dal Rapporto di monitoraggio sui servizi per l’impiego 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.