prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

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2.1 - Riordino del sistema provinciale


2.1 - Riordino del sistema provinciale

L’iter di riordino del sistema provinciale è stato avviato con la legge 56/2014 (cd. legge Delrio) e attualmente oggetto del disegno di legge costituzionale C 2613 di revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Considerando che i servizi pubblici per l’impiego hanno una strutturazione provinciale, si è aperta da subito una dirimente questione circa la riallocazione delle loro funzioni, al fine di garantire la continuità delle prestazioni al cittadino. In questa direzione, nell’ambito del percorso di confronto interistituzionale per l’attuazione della Legge Delrio, è stato sottoscritto l’Accordo di Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge 56/2014, per l’individuazione delle funzioni degli enti di area vasta, diverse da quelle cd. fondamentali codificate dalla legge, ai fini del loro riordino e attribuzione ai diversi livelli istituzionali, secondo il criterio prioritario dell’ambito ottimale di esercizio delle medesime. Le Regioni, per le materie di loro competenza, sono ora chiamate dal dettato normativo e in ottemperanza del punto 9, lettera c) e 10 del citato Accordo ad approvare propri atti legislativi in cui definire l’elenco delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali, che saranno differenziate tra Regione e Regione, e regolare la relativa allocazione al livello territoriale più consono.


Tuttavia, è opportuno sottolineare che, nel rispetto di un principio generale di coerenza dell’ordinamento, il punto 11 dell’Accordo pone una “condizione sospensiva” all’adozione dei provvedimenti regionali di riordino per le funzioni che rientrano nell’ambito di applicazione di disegni di legge delega di riforma organica settoriale, fino all’entrata in vigore delle relative riforme, tra cui si richiama in primis la legge delega sul mercato del lavoro (Jobs Act), allegata al testo dell’Accordo. Le funzioni, al fine di assicurare la continuità amministrativa, fino a tale data continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle città metropolitane a queste subentrate, ai sensi della legge 56/2014.

Pertanto, al fine di valutare compiutamente gli effetti sul sistema lavoro dei processi riorganizzativi in atto, le Regioni restano in attesa del decreto delegato di attuazione della parte della legge delega n. 183/2014 che va ad impattare in modo sostanziale sul riordino dei servizi
per il lavoro attraverso la costituzione di un’Agenza nazionale per l’occupazione (secondo i criteri direttivi contenuti nell’articolo 1, comma 4 delle legge delega).

Da una ricognizione avviata dalla Conferenza delle Regioni in relazione agli scenari che si profilano rispetto all’allocazione istituzionale delle funzioni relative ai servizi per l’impiego, risulta che tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 13 su 15 Regioni a statuto ordinario hanno adottato progetti di legge di riordino delle funzioni provinciali. Tali progetti, in alcuni casi, già prevedono l’imputazione e/o il mantenimento a livello regionale delle funzioni relative ai servizi per l’impiego, con il relativo trasferimento del personale coinvolto. In altre realtà regionali, invece, l’orientamento che emerge è quello di rinviare tale scelta ad un secondo momento, prevedendo un periodo transitorio in cui le funzioni restano in capo alle Province, come enti di area vasta, in attesa che si completi il percorso di attuazione del Jobs Act e, soprattutto, si risolva la questione dirimente relativa alla ridefinizione delle competenze costituzionali.

In altri casi, peraltro, lo Statuto speciale di autonomia ha già a monte disposto l’attribuzione a livello regionale dei servizi per il lavoro, per cui in tali realtà non trova al momento applicazione la legge n. 56/2014, ferma comunque la possibilità per l’amministrazione regionale di adeguare fin da ora l’apparato organizzativo ai principi che ispirano le riforme nazionali ovvero che sono stati condivisi tra le Regioni. In connessione con tali aspetti, inoltre, alcune Regioni hanno deciso di costituire, ovvero di mantenere se già esistente, l’Agenzia regionale del Lavoro, come struttura di livello regionale deputata alla gestione dei servizi per l'impiego, articolata anche in strutture periferiche operanti sul territorio.