prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

+T -T FOCUS

1.2 - Situazione del personale


1.2 - Situazione del personale

La situazione del personale preposto ai servizi per il lavoro appare abbastanza variegata, ponendosi come elemento preliminare per la corretta impostazione dell’approfondimento sul sistema dei servizi.

Giova infatti ricordare che le risorse umane addette ai servizi constano, in linea generale:

- di una parte di operatori in organico presso le Province - salvo in alcuni casi per le Regioni a Statuto speciale - nonché riconducibili ai trasferimenti di personale dalle amministrazioni centrali agli enti territoriali in virtù dei processi di attuazione del D.Lgs. n. 59 del 1997 in materia di decentramento amministrativo;

- di una parte di operatori, altrettanto consistente, in servizio presso le strutture regionali /provinciali in virtù di forme contrattuali flessibili;

- di una parte rilevante di operatori coinvolti nei processi di erogazione delle politiche attive a seguito dell’esternalizzazione da parte dei servizi competenti a enti e società terze di alcuni servizi specialistici, ovvero dell’affidamento degli stessi a soggetti privati, in conformità delle normative regionali in materia di accreditamento, ovvero in virtù dell’attuazione di progetti specifici connessi agli interventi dei servizi per il lavoro (es. programma Garanzia Giovani);

- al personale operante presso le Province, in alcune Regioni si affianca una parte di personale impiegato presso le strutture regionali (ad esempio, le Agenzie regionali per il lavoro), che è considerato una parte integrante del sistema.

Peraltro, occorre rilevare come una componente essenziale degli interventi di politica attiva messi in atto dai servizi per il lavoro fino ad oggi sia stata garantita proprio grazie all’apporto del personale impiegato con forme contrattuali flessibili ovvero proveniente dai soggetti privati, nelle forme sopra ricordate o dalla definizione di modelli territoriali in grado di garantire, attraverso un finanziamento delle azioni di politica attiva, che i servizi per il lavoro offrano un adeguato livello di servizio, secondo uno standard prestabilito. Da una prima ricognizione operata nelle amministrazioni regionali, alla luce dei processi istituzionali in corso sul versante del riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56/2014, nonché tenendo conto dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, si evidenzia che le Regioni potrebbero dover rinunciare ad una parte di questo personale impiegato con contratti a termine e flessibili, il cui contributo al funzionamento del sistema, accanto al ruolo dei soggetti privati, negli anni è stato di primaria rilevanza.

Ad ogni modo, sul tema del personale è intervenuta sia la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, articolo 1, commi 427 e 429), che il decreto legge cd. Mille proroghe (DL n. 192/2014, articolo 14), a cui si è aggiunta nel mese di gennaio la circolare congiunta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Queste norme, nella more o in seguito al completamento della riorganizzazione delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali individuate nella legge n. 56 del 2014, si pongono nella prospettiva di assicurare il regolare funzionamento e la continuità delle attività svolte dai servizi per l’impiego, prevedendo in tal senso la possibilità di finanziare con il FSE il personale impiegato con contratti non solo a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche a tempo indeterminato, nonché la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di affidamento di servizi che risultano in scadenza dal mese di gennaio di questo anno.

In linea generale, rispetto al portato delle norme, pur comprendendo la necessità di intervenire nel periodo transitorio per dare una continuità finanziaria e professionale alle Province, riorganizzate in enti di area vasta, occorrerà verificare la fattibilità e i limiti tecnici di tali operazioni, che dovranno comunque realizzarsi sempre nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali connesse al funzionamento del FSE. Al di là della effettiva finanziabilità di tali operazioni, è necessario che l’eventuale imputazione delle spese a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR) sia effettuata in coerenza con le previsioni del POR stesso.

Come è noto, infatti, alcuni POR sono stati già approvati e in fase di programmazione degli interventi non è stata presa in considerazione l’evenienza di dover prevedere un apposito stanziamento per il personale dei CPI. La previsione della legge di stabilità rischia, pertanto, di incidere sulla scelta dell’allocazione delle risorse che le Regioni hanno effettuato in sede di predisposizione del POR. Verificata la percorribilità della misura di cui alla legge di stabilità, sarebbe forse più opportuno provvedere alle spese per il personale dei CPI a valere sulle risorse nazionali del FSE, eliminando la previsione della successiva imputazione ai POR.

Peraltro, nell’incertezza del quadro di riferimento istituzionale, in relazione alle competenze delle Regioni in materia di lavoro, le possibili scelte in questa direzione sono legate alla reale disponibilità di risorse per poter garantire almeno per il 2015 la copertura degli stipendi del personale.

Ciò, a ben vedere, in una fase di grande delicatezza in cui i servizi per il lavoro, lungi dall’esaurire il proprio ruolo, sono invece chiamati dalla legge delega n. 183/2014 ad operare con ancora maggiore incidenza per garantire la fruizione delle politiche attive, seppure all’interno di un nuovo assetto organizzativo.