prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

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2.3 - Legge delega n. 183/2014 in materia di lavoro (cd. Jobs Act)


2.3 - Legge delega n. 183/2014 in materia di lavoro (cd. Jobs Act)

Con la legge delega n. 183/2014 si introducono i criteri direttivi per una profonda riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale ed assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (articolo 1, comma 4).

Rispetto all’intero impianto della norma, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha svolto un’approfondita istruttoria, finalizzata a ricondurre la norma in un quadro rispettoso delle ha svolto un’approfondita istruttoria, finalizzata a ricondurre la norma in un quadro rispettoso delle competenze regionali. In particolare, i rilievi delle Regioni si sono concentrati sulla previsione della particolare, i rilievi delle Regioni si sono concentrati sulla previsione della costituzione di un'Agenzia nazionale per l’occupazione come organismo posto sotto la vigilanza del Ministero Lavoro e partecipato da Stato, Regioni e Province Autonome, cui vengono attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI. Tali rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di rilievi sono stati puntualmente tradotti in richieste di emendamenti all’articolato, che sono stati assunti dalle Regioni come condizionanti l’espressione di un parere positivo sulla norma in sede di Conferenza Unificata.

Nel corso dell’ iter parlamentare di esame del disegno legge sono state accolte le principali richieste delle Regioni e superati i profili di manifesta invasività sulle competenz richieste delle Regioni e superati i profili di manifesta invasività sulle competenze regionali (9). La formulazione finale del testo, in questo senso, rappresenta un soddisfacente punto di equilibrio tra le funzioni del livello nazionale e quelle regionale, tra le funzioni del livello nazionale e quelle regionale, tra le funzioni del livello nazionale e quelle del livello regionale, nella misura in cui si limita, correttamente, l’attività di razionalizzazione degli uffici agli enti strumentali ed agli uffici dell'amministrazione centrale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) si delimitano i compiti della costituenda Agenzia nazionale, che andranno ad integrarsi con gli interventi complementari di gestione delle politiche del lavoro messi in atto dalle Regioni. La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 4 della lettera e) e lettera u) della legge 183/2014 preserva, infatti, il ruolo di programmazione delle Regioni e di gestione delle politiche e degli interventi sul territorio, al fine di garantire la necessaria aderenza dei servizi ai bisogni espressi dal contesto locale.

Al contrario, un modello di trasferimento di funzioni allo Stato, o comunque di ricentralizzazione delle funzioni in materia di lavoro, come quello che si sta profilando adesso e su cui già in passato i risultati non sono stati positivi, di fatto comporta rischi di eccessiva burocratizzazione e allontanamento dei servizi dalle problematiche dei cittadini e delle imprese.

Alla luce di tali rilievi, è necessario e costituzionalmente corretto che il percorso di attuazione della legge delega avvenga attraverso un effettivo coinvolgimento delle Regioni su un tema così centrale nell’ambito delle politiche per l’occupazione e su cui tanto si è investito nei sistemi regionali, da più di un decennio, in termini di competenze professionali e risorse finanziarie, maturando un bagaglio di esperienze che, seppur diversificato sul territorio, non deve essere disperso.

Un primo terreno positivo di esercizio, in tal senso, è stato rappresentato dal confronto avvenuto sulla prima bozza di decreto attuativo in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, rispetto al quale le Regioni hanno formulato i propri rilievi e proposte emendative, condizionanti l’espressione dell’intesa in Conferenza Stato – Regioni sul testo (in particolare, in relazione agli articoli 7, 15 comma 10, 16 comma 5 e 17). Le Regioni, in tale ottica, sono intervenute sul testo per assicurare che l’attuazione delle norma avvenisse nel rispetto dei diversi modelli organizzativi regionali e per ricondurre l’istituto del contratto di ricollocazione, ivi previsto, nel quadro delle competenze in materia di politiche attive che la Costituzione vigente ancora assegna al livello regionale. A tal proposito, le amministrazioni centrali in sede di Conferenza Stato – Regioni hanno accolto le richieste emendative delle Regioni, condividendone sia la ratio migliorativa e la maggiore rispondenza al quadro costituzionale vigente, sia valorizzando, in tale ottica, il ruolo delle amministrazioni regionali in merito alle politiche attive e nell’attuazione del principio di condizionalità tra le stesse e gli interventi di sostegno del reddito. Il 12 febbraio 2015, pertanto, è stata sancita l’intesa sul provvedimento.

 


Note:

(9): In particolare, i rilievi delle Regioni si sono concentrati su due aspetti di invasività della formulazione originaria della norma: riguardanti in particolare le ipotesi di riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici territoriali, anche regionali e provinciali, e l’attribuzione all’Agenzia nazionale di tutte le competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego e politiche attive.