prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 marzo 2015

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1.3 - Modalità di raccordo tra operatori pubblici e operatori privati dei servizi per il lavoro


1.3 - Modalità di raccordo tra operatori pubblici e operatori privati dei servizi per il lavoro

In relazione alla cooperazione tra operatori pubblici e operatori privati operanti nel sistema dei servizi per il lavoro, si possono riscontrare sul territorio diversi modelli di integrazione, caratterizzati da diversi gradi di partecipazione alla rete regionale dei servizi di politica attiva. Tale integrazione, in linea con il quadro normativo nazionale, si realizza ad un molteplice livello: tra servizio pubblico e soggetti pubblici e privati accreditati, in conformità delle normative regionali, e tra servizio pubblico e soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale (tra cui le Agenzie per il lavoro).

In relazione all’accreditamento, come già ricordato, non tutte le amministrazioni regionali hanno disciplinato il regime regionale di accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, in attuazione dell’articolo 7 del D. Lgs. 276/2003, e reso operativi gli elenchi degli operatori privati accreditati. In alcune realtà, pur essendo state definite sul piano normativo le procedure necessarie per l’accreditamento, di fatto il modello che si è venuto a delineare sul territorio registra una dimensione di coesistenza/affiancamento, più che una vera integrazione e complementarietà, tra il pubblico ed il privato. In altre Regioni, invece, il processo di integrazione appare maggiormente sviluppato, con una forte sinergia tra pubblico e privato e una sostanziale analogia nelle funzioni, salvo la componente di funzioni prettamente amministrative che attiene in via esclusiva ai CPI (7).

 In questa prospettiva, si pongono anche alcuni modelli territoriali, in cui la governance dei servizi per il lavoro è caratterizzata da una più forte assimilazione tra il soggetto pubblico e il soggetto privato; si segnalano, ad esempio, esperienze in cui in cui i CPI devono accreditarsi al pari delle strutture private per concorrere all’attribuzione delle risorse, erogate tramite strumenti quali la “Dote”.

Ad ogni modo, il quadro di riferimento nazionale è ravvisabile nelle disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (articoli 3, comma 2 e 7 comma 1) e del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. che riconducono alla competenza esclusiva dei servizi pubblici per l’impiego le funzioni relative alla certificazione ed aggiornamento dello status occupazionale del lavoratore e monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi del mercato del lavoro (gestione dell’elenco anagrafico, scheda anagrafica - professionale, sistema di comunicazioni da parte delle imprese). In particolare, ai CPI compete la potestà certificatoria dello stato di disoccupazione e della sua durata, ai fini dell’accesso non solo alle misure di politica attiva, ma anche ai trattamenti previdenziali, nonché alle agevolazioni contributive e fiscali (es. incentivi per l’assunzione di disoccupati di lungo periodo). È inoltre possibile riscontrare una duplice situazione in relazione ad alcune attività che appaiono comunque connesse alla funzione di certificazione e che rivestono un ruolo centrale nella fase di accoglienza dell’utente dei servizi, in termini di analisi del fabbisogno e di definizione degli interventi di politica attiva, quali la ricezione della dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore ad una ricerca attiva di occupazione resa mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ovvero la stipula del patto di servizio tra operatore e lavoratore per lo svolgimento delle politiche per l’occupabilità e la verifica del rispetto delle misure ivi concordate. In alcune Regioni, tali attività sono mantenute all’interno dei CPI, mentre in altre realtà si registra lo svolgimento delle stesse anche da parte degli operatori privati accreditati, nell’ambito di modelli organizzativi basati su un maggiore grado di compresenza e di integrazione tra soggetto pubblico e soggetto privato nel sistema lavoro. Resta fermo, ad ogni modo, il dovere del soggetto accreditato di conferire all’amministrazione pubblica le informazioni acquisite nell’esercizio delle stesse, nel rispetto dell’articolo 7 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 276/03.

Peraltro, anche rispetto al modello di integrazione tra i soggetti accreditati e i soggetti autorizzati si profilano nelle realtà regionali differenti ipotesi organizzative. In alcune Regioni si verificano “forme di collaborazione attiva” con i soggetti pubblici e privati autorizzati, a livello nazionale e regionale: i soggetti autorizzati si posizionano come soggetti esterni al sistema regionale dei servizi per il lavoro e ne possono entrare a far parte mediante lo strumento dell’accreditamento. In altri modelli regionali il processo di integrazione è più spinto e gli operatori autorizzati a livello nazionale e regionale sono parte integrante del sistema, al fianco degli accreditati.

I dati disponibili di monitoraggio, compresi quelli relativi al funzionamento del Programma Garanzia Giovani, sembrano confermare, nella maggior parte dei territori regionali e salvo alcune rilevanti eccezioni una grande componente pubblica nello svolgimento delle funzioni dei servizi competenti, in particolare con riferimento alle fasi dell’accoglienza e della presa in carico dei soggetti. L’impegno attuale per le amministrazioni regionali è stimolare una più intensa collaborazione tra le diverse tipologie di operatori del mercato del lavoro, tanto più in un frangente di grande ripensamento dell’assetto complessivo del sistema, in cui appare fondamentale garantire un intervento continuativo ed efficace alle categorie di persone più vulnerabili.

Giova peraltro ribadire come, negli anni, si siano consolidate sui territori costanti forme di collaborazione tra sistema pubblico e sistema privato, mediante un significativo ricorso alle modalità di affidamento di servizi a enti esterni, al fine di una maggiore specializzazione degli interventi di politica attiva.

Nella medesima direzione, peraltro, si pone ora la legge n. 183/2014, tra i cui criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di riordino dei servizi per il lavoro (art.1, comma 4, lettera n) figura espressamente la previsione della valorizzazione delle sinergie tra i servizi pubblici e privatie la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.


Note:

(7): Ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 7 comma 1 del D.Lgs. 276/2003, le funzioni amministrative restano attribuite in via esclusiva alle Province. Nello specifico, alla luce del combinato disposto della normativa nazionale in materia di decentramento amministrativo e in materia di procedure di collocamento, alle Province compete in via esclusiva: il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione; la selezione di personale per le qualifiche di cui all’articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999; la gestione elenco anagrafico e l’aggiornamento scheda anagrafico-professionale; il ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Con riguardo alle comunicazioni obbligatorie, la legge finanziaria 2007 fa riferimento all’obbligo di comunicazione ai “servizi competenti” di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali) Tuttavia, nelle norme regionali si registra una tendenza a riservare la gestione delle CO in capo ai soggetti pubblici.