Quaderno del 28 dicembre 2016
APPROFONDIMENTI
Gli esiti di Senigallia: indicazioni per una chiusura efficiente e un avvio rapido della nuova programmazione
Affidabilità degli audit in chiusura
Per quanto riguarda i quesiti sull’affidabilità degli audit alla chiusura, la CE ha ricordato che, ove le Autorità nazionali non abbiano rispettato i tempi degli accordi precedentemente presi a livello nazionale sulle date ultime delle domande di pagamento intermedio e sui relativi adempimenti, sarà possibile sottoscrivere un nuovo accordo, se necessario, purché sia definitivo e avvenga in tempi rapidi.
Le AdA regionali hanno poi richiesto se, nel caso in cui fosse previsto un unico periodo di campionamento e l’accordo non fosse rispettato, certificando una spesa inferiore, sia necessario prevedere il campionamento in più periodi. In merito la CE ha confermato l’opportunità di procedere con due campionamenti, rivedendo dunque il proprio piano delle attività.
Per quanto concerne il caso in cui la spesa sia certificata in prossimità del 31 marzo 2017, la CE ha ricordato che ciò potrebbe indicare che il Si.Ge.Co. non abbia funzionato correttamente. In mancanza dei tempi necessari per coprire le spese tardive con controlli adeguati, le AdA dovranno accertare l’estensione e la materialità di questa limitazione e il suo impatto sul parere di audit in chiusura, prevedendo un parere con riserva per gli importi sottoposti a limitazione dei controlli, per i quali si prevede un lavoro supplementare di verifiche dopo la chiusura del programma. Durante il dibattito la CE ha ricordato che qualora l’AdA non abbia il tempo di controllare spese cospicue certificate tardivamente, si tratterebbe di una carenza essenziale del Si.Ge.Co., per la quale è possibile prevedere l’applicazione di rettifiche finanziarie. In generale, la CE ha richiamato le Autorità italiane ad uno sforzo concertato verso una chiusura veloce con una spesa controllata e qualitativamente soddisfacente.
In relazione all’ “attività supplementare” da svolgere, è stato richiesto alla CE di specificare i tempi e le modalità di tale lavoro aggiuntivo, cosa si intenda per “termine ragionevole”, la condivisione dettagliata dell’approccio atteso, della tempistica e delle modalità del lavoro dell’audit supplementare, nonché se l’accordo con la Commissione possa essere preventivo e non a seguito della presentazione della dichiarazione di chiusura. Per quel che concerne il lavoro supplementare di audit, dopo la presentazione della dichiarazione di chiusura, da svolgere in “termini ragionevoli”, la CE ha chiesto che venga terminato quanto prima. La CE, infatti, è tenuta a concludere le sue attività di valutazione entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura; qualora la Commissione dovesse formulare osservazioni, lo Stato membro ha due mesi per rispondere, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriore audit comporti un tempo più lungo. Comunque la Ce auspica che l’intera procedura possa concludersi entro un anno, quindi con tempistiche più brevi che in passato.
A seguire si è posto il quesito su quali possano essere i casi in cui, nonostante una certificazione di spesa tardiva, l’AdA, applicando il suo giudizio professionale, possa valutare la significatività della spesa come bassa e senza rischi e rilasciare un parere positivo in quanto la tipologia di operazione (beneficiario, documentazione di spesa, etc.) è già nota. In questo caso, la CE non ha dato riscontro positivo, affermando che tali elementi non sono sufficienti affinché l’AdA esprima un parere con ragionevole assicurazione; inoltre la CE ha espresso forti dubbi sul fatto che una spesa dichiarata nel 2017 abbia una natura qualitativamente paragonabile alle spese sostenute negli anni precedenti.
Dopodiché, le AdA hanno domandato in quali casi, con una certificazione delle spese al 31 marzo 2017, potranno considerare il lavoro di revisione supplementare non necessario, poiché tali limitazioni nel controllo non impatterebbero sul parere di audit. La CE ha ribadito che l’AdA non può dare alcun parere positivo in assenza di campionamento e copertura dei controlli sulla spesa certificata. Anche in questo caso, qualora vi fossero dei ritardi significativi che pregiudicano il lavoro dell’AdA, la Commissione potrebbe rilevare una carenza sostanziale del Si.Ge.Co. con eventuali correzioni finanziarie.
Inoltre, in merito ad alcuni chiarimenti relativi all’eventuale possibilità di effettuare controlli su spesa non certificata, la Ce sul tema ha ribadito l’erronea indicazione di quanto riportato nel Registro domande e risposte – alla risposta n. 140 -, ribadendo il divieto per le AdA di controllare la spesa non certificata (5).
(5): Nel corso del dibattito relativo alla spesa certificata a ridosso del termine di chiusura, la CE ha fornito indicazioni anche su altri quesiti emersi in sede di coordinamento delle AdA, quali: l’ultimo periodo aggiuntivo di campionamento (sulla spesa certificata dopo la data concordata con le Autorità, ma entro marzo) dopo il 31/03/2017; la possibilità di emettere un parere con riserva solo per gli importi sottoposti a limitazione dei controlli e sui quali si dovrebbe avviare un lavoro supplementare di verifica; la possibilità di estrazione di un campione supplementare con le metodologie appropriate alle caratteristiche della spesa certificata tardivamente, al 31 marzo 2017, sulle quali dovrà essere svolto un lavoro supplementare di audit.