prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 dicembre 2016

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Gli esiti di Senigallia: indicazioni per una chiusura efficiente e un avvio rapido della nuova programmazione


Il tasso di errore residuo in chiusura

Un altro elemento chiave nel processo di chiusura è il calcolo del tasso di errore residuo, in merito al quale le AdA regionali hanno condiviso alcune problematiche.

Per gli importi irregolari compensati con spesa cuscinetto, non decertificati e conteggiati ai fini della proiezione dell’errore, la Commissione ha richiamato la nota orientativa COCOF_11-0041-01-IT del 07/12/2011, nella quale si descrivono le modalità di calcolo del tasso di errore nel caso di presenza di spesa cuscinetto. Nell’eventualità in cui qualche Autorità abbia interpretato erroneamente tale nota, essa ha la possibilità di rettificare il calcolo fino alla chiusura, notificandolo alla CE quanto prima.

La CE condividerà i file aggiornati con tutti i dati ufficiali: ove si ritengano necessarie delle rettifiche (ad esempio se il tasso di errore è stato sovrastimato perché è stato incluso un tasso di errore per la spesa in overbooking), le Autorità potranno procedere a realizzarle fino alla chiusura del programma, notificando la modifica alla Commissione con adeguati giustificativi allegati.

Con riferimento alle correzioni finanziare, in particolare il caso in cui l’AdG abbia effettuato una compensazione tra una correzione da effettuare e un pagamento di spese aggiuntive, la mancata iscrizione della spesa irregolare nel registro dei recuperi e la sua mancata segnalazione alla CE rappresentano una errata interpretazione della normativa da parte dell’AdC. Anche in questo caso l’AdC potrà chiedere alla Commissione di riaprire l’annualità di riferimento, procedere con la rettifica e inviare una nuova dichiarazione entro i termini della chiusura.

La CE ha ricordato che ogni rilevazione di irregolarità dà luogo al computo di un tasso di errore, all’inserimento nel registro dei recuperi e a un ritiro (non necessariamente un ritiro materiale, perché può essere effettuato per compensazione). Tuttavia, nello specifico caso di piccoli importi, la CE ha chiarito che, nei casi in cui vi fosse spesa sana e regolare, sufficiente a compensare la piccola spesa irregolare, si possono evitare dichiarazioni supplementari. In tale ottica è stato ribadito che sarà comunque necessario inserire la spiegazione degli importi in calce alla tabella di riconciliazione delle irregolarità rilevate.

La CE ha ricordato infine, che, per le correzioni finanziarie, è sempre responsabilità dell’AdG e dell’AdA valutare, con il loro giudizio tecnico e professionale e in conformità alle disposizioni regolamentari e specificatamente all’art. 98.3 del Reg. UE n. 1083/2006, l’opportunità di procedere per compensazione.

Le AdA hanno inoltre richiesto se, solo quando si tratti di rettifiche dovute ad esiti di audit di anni precedenti - che hanno contribuito tra l’altro alla determinazione del tasso di errore di quegli anni stessi - la relativa quota negativa di rischio residuo annuo possa concorrere algebricamente alla determinazione del rischio residuo cumulato annuo. In merito la CE ha confermato che i rischi residui annui possono contribuire ad azzerare il rischio residuo dell’anno precedente, tuttavia non possono contribuire alla riduzione dei rischi dell’annualità successiva, neppure in fase di chiusura. Pertanto, si può affermare che il rischio residuo negativo non può essere preso in considerazione nel calcolo del rischio residuo cumulato (per il cui calcolo, invece, verranno presi in considerazione solo i rischi residui positivi).