prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 dicembre 2016

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Gli esiti di Senigallia: indicazioni per una chiusura efficiente e un avvio rapido della nuova programmazione


La chiusura 2007-2013: raccomandazioni e indicazioni per le AdA

In tutta Europa la fase di chiusura rappresenta una tappa fondamentale per concludere positivamente la programmazione precedente, garantendo che tutti i principali attori siano coinvolti e le scadenze rispettate. Una delle maggiori sfide del processo di chiusura è sicuramente la predisposizione accurata e puntuale del “pacchetto di chiusura”, che include il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, la domanda di pagamento finale e la dichiarazione di chiusura, accompagnata dal rapporto finale di controllo.

In relazione al rapporto finale di controllo, come ricordato anche a Senigallia, il quadro normativo di riferimento prevede che le AdA effettuino l’ultimo campionamento con copertura delle spese 2015-2016. Una volta eseguiti i controlli e chiusi gli eventuali contraddittori, sarà calcolato il tasso di errore, verificando se rientra entro il livello di significatività. La CE ha raccomandato di confermare l’analisi qualitativa effettuata in conformità con l’art. 17.5 del Reg. (UE) n. 1828/2006, in modo che si abbia una copertura sufficiente per tutti gli assi del programma, le tipologie di beneficiario e di spesa (2). Un altro elemento su cui si è posta l’attenzione ai fini della redazione del rapporto finale di controllo, è la verifica dei follow-up degli audit precedenti, focalizzandosi sulle azioni rimaste aperte che incidono sul parere di audit. Si attende, inoltre, un parere concernente le procedure di chiusura dell'Autorità di gestione (AdG) e dell'Autorità di certificazione (AdC), con particolare attenzione alle modalità di verifica adottate e alle aree di maggior rischio (ad es. se l’AdG ha verificato l’operatività di tutti i progetti, come ha verificato il lavoro dell’organismo intermedio –OI - in chiusura, ecc.).

Uno dei punti critici trattati a Senigallia è stato quello della spesa certificata a ridosso del 31 marzo 2017, per la quale si prospetterebbe una limitazione dell'ambito del controllo, di cui è necessario valutare estensione e rilevanza. In tali casi, laddove la spesa non controllata fosse cospicua e il sistema di gestione e controllo fosse reputato lacunoso, la CE ha informato che vi sarebbe la possibilità di applicare una correzione finanziaria del 25% sulla quota di spesa non controllata (3).

Per quanto riguarda i progetti sospesi mantenuti in certificazione, le AdG dovranno fornirne un elenco e, poiché fanno riferimento ad impegni aperti sul bilancio comunitario, dovranno mantenerne costantemente il monitoraggio ed informare la CE delle conclusioni dei procedimenti.

Le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia al momento della dichiarazione di spesa dopo la chiusura.

Per i progetti non funzionanti, la CE ha ricordato che il lavoro dell'AdG e dell’AdA non terminerà a chiusura: l’AdG, infatti, dovrà riferire l’avanzamento di tali progetti alla CE ogni sei mesi, fino al termine ultimo del 31 marzo 2019. Se per tale data, il progetto sarà ancora non funzionante, vi sarà un disimpegno finanziario. Anche in questo caso le AdA dovranno essere al corrente dei progetti interessati e potranno essere invitate a fornire garanzia su tali progetti dopo la chiusura.

Per quello che concerne i progetti generatori di entrate, la CE ha segnalato che, pur avendo eseguito una valutazione ex ante e un bilancio preventivo delle entrate, l’AdG dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi nuova entrata generata da fattori esogeni (es. un cambiamento nella politica tariffaria). Le AdA hanno il compito di controllare che le AdG svolgano adeguatamente tale esercizio e, a tal fine, è possibile fare un audit di sistema con test di conformità sulle procedure adottate in chiusura.

Per gli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) implementati dalla BEI e FEI, non essendo l'AdG e l'AdA nella posizione di svolgere verifiche dirette su tali organismi, si è concordato con la DG Regio una metodologia di audit e, parallelamente, è stato identificato un fornitore esterno che seguirà l’approccio concordato. I risultati dell'audit saranno poi forniti agli Stati membri interessati (AdG e AdA) e alla DG Regio, in tempo utile per la chiusura. È stato precisato che tale lavoro di audit poggia finanziariamente sui fondi di assistenza tecnica, tuttavia non proibisce che le AdG e le AdA effettuino i loro controlli/audit a livello di intermediari finanziari nelle loro Regioni (per es. un controllo a campione sull’utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari finali).

Nel corso del dibattito, la DG Occupazione ha condiviso i primi esiti delle attività di controllo sullo stato di preparazione delle Autorità italiane in vista della chiusura. In linea generale, sono state rilevate diverse criticità, quali il ritardo nella presentazione delle domande di pagamento intermedie; una potenziale sovrapposizione tra le commissioni di gestione (intermediario finanziario) e quelle a carico dei destinatari finali; l’assenza di adeguate verifiche sul rischio di doppio finanziamento; i ritardi nell'esecuzione delle verifiche di gestione da parte dell'AdG, con conseguente aggravio per le attività dell’AdA in chiusura; il ritardo su affidabilità degli importi rettificati; ritardi nel recupero di prestiti in sofferenza; i finanziamenti eccessivi, superiori al 100% di quanto stabilito.


Note:

(2): Le Autorità di audit hanno svolto un lavoro di analisi sulla copertura complessiva delle operazioni, selezionate nel corso dei diversi campionamenti, attraverso la compilazione di tabelle fornite da IGRUE e condivise con la CE.

(3): In merito IGRUE ha evidenziato come tale opzione non abbia alcuna base giuridica né sia stata prodotta alcuna nota o comunicazione ufficiale da parte della CE ove si parli di un taglio forfettario del 25% in caso di spesa in prossimità del termine ultimo di chiusura. IGRUE ha richiesto, pertanto, che tale decisione della CE sia comunicata formalmente agli Stati membri. Successivamente, in altri momenti di confronto, la CE ha chiarito che la possibilità paventata a Senigallia è un caso limite che può determinarsi solo se vi sono cospicue spese certificate in chiusura non controllate in contesti di Si.Ge.Co. carenti.