prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 dicembre 2016

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Gli esiti di Senigallia: indicazioni per una chiusura efficiente e un avvio rapido della nuova programmazione


La presentazione dei conti annuali

Durante l’incontro Tecnostruttura delle Regioni per il Fse, ha presentato i quesiti sulla presentazione annuale dei conti elaborati nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito ad hoc composto da rappresentati delle AdG-AdC-AdA regionali.

In riferimento all’art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove si contempla la tempistica di presentazione dei conti, della dichiarazione di gestione e della relazione annuale di sintesi dei controlli, del RAC e parere di audit, il gruppo di lavoro ha richiesto chiarimenti riguardo sia alle condizioni per potere usufruire di un lasso di tempo superiore per l’invio dei documenti (previsto dal 15 febbraio al 1° marzo) sia al soggetto deputato a richiedere la proroga. La CE ha chiarito che la richiesta di proroga risponde a una casistica di natura eccezionale, per cui sarà valutata ad hoc caso per caso; ha inoltre raccomandato che lo Stato membro nel caso ritenga di presentare l’istanza di proroga, lo faccia per l’intero pacchetto di documentazione dei conti annuali.

Per quanto riguarda l’accezione di Stato membro, la CE ha precisato che si fa riferimento al soggetto titolare del PO e la domanda di proroga dovrà essere presentata dall’amministrazione competente.

Un’altra questione affrontata è stata la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio, per la quale non era chiaro se fosse riferita all’intero periodo di programmazione oppure solo al periodo contabile di riferimento. La CE ha confermato che la cumulabilità delle domande di pagamento intermedio presentate è riferita al solo anno contabile di riferimento e non all’intero periodo di programmazione, dunque la prima domanda di pagamento intermedia di ciascun anno contabile partirà da zero.

L’ultimo quesito ha approfondito l’appendice 1 del modello dei Conti (allegato VII Reg. 1011/2014) - Colonna C, chiedendo di precisare a quali pagamenti è necessario riferirsi (cfr. “Importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013”).

La CE ha riferito che nella Colonna C andranno inseriti i pagamenti effettuati ai beneficiari, corrispondenti ai soli interventi per i quali è stata certificata la spesa e ne è stato richiesto il rimborso nel corso del medesimo anno contabile, comprensivi anche di quelli intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’ultima domanda di pagamento intermedio e la data di presentazione dei conti.

Durante il dibattito la CE ha rammentato che l’AdG (od OI) è tenuta a rimborsare il beneficiario finale entro 90 giorni dalla trasmissione della domanda di rimborso da parte del beneficiario stesso, con la possibilità di sospendere questo periodo in caso di necessità di chiarimenti o documentazione aggiuntiva, comunicando la sospensione formalmente al beneficiario. Tuttavia, non essendo accompagnato da una sanzione in caso di mancato rispetto, si tratta di un termine di scadenza con carattere ordinatorio e non perentorio.

La normativa prevede, inoltre, che non vengano applicate detrazioni, o trattenute, né oneri che comportino una riduzione dell’importo spettante ai beneficiari (c.d. principio dell’integrità dei pagamenti del periodo 2007-13). La CE ha ribadito l’inciso dell’articolo per cui la norma si applica, fatta salva la disponibilità dei fondi presso l’amministrazione stessa. Tuttavia, alla luce del prefinanziamento e dell’avanzamento della spesa, le AdG e le AdC dovrebbero essere in grado di strutturare e gestire efficacemente il processo dei pagamenti.

IGRUE ha sottolineato che in taluni casi questa norma potrebbe risultare non compatibile con la situazione finanziaria specifica dell’ente e/o con le norme nazionali e che la disposizione va interpretata come “norma di principio” alla quale non legare sanzioni specifiche.

La Commissione, pur convenendo sul fatto che non sono previste sanzioni specifiche legate all’inadempimento, non ha escluso la possibilità che, in linea di principio, si possa valutare l’applicazione di correzioni finanziarie, ove si reputi che il mancato rispetto del termine dipenda da carenze gravi del sistema di gestione e controllo (9).


Note:

(9): L’Autorità di audit potranno verificare il rispetto del pagamento entro i 90 giorni nel corso dell’audit delle operazioni e nell’ambito degli audit di sistema (attraverso i test di conformità) al fine di assicurare nei confronti della CE l’adeguatezza del proprio lavoro.