Quaderno del 30 settembre 2019
FOCUS
Il rafforzamento professionale dei CPI
Il rafforzamento professionale dei CPI
(Articolo 1, comma 258 Legge n. 145/2018; articolo 2, comma 1, lettera c) e d), articolo 3, commi 3 e 4 e allegati D ed E al DM n. 74/2019; articolo 12, comma 3 bis del DL n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019)
Il terzo caposaldo del DM è costituito dal rafforzamento della base professionale dei CPI. Nell’ambito del provvedimento, l’ordine tematico seguito dall’estensore pone le risorse destinate alle assunzioni di nuovi operatori dei servizi per l’impiego come linea finale di erogazione finanziaria. Si tratta, in realtà, dello stanziamento che riveste maggiore rilevanza. Ciò non solo perché risponde ad un’istanza delle Regioni tesa a dotare il sistema dei CPI di nuove leve professionali, numericamente più consistenti e professionalmente qualificate, ma anche perché consta di risorse stabili, volte a consentire una crescita ed un consolidamento del sistema a carattere strutturale, superando persistenti forme di precarietà e discontinuità nel personale dei CPI.
Al fine di procedere al potenziamento degli organici, la norma di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 258) prevede stanziamenti che ammontano a 120 milioni di euro per il 2019 ed a 160 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l’immissione fino a 4.000 nuove unità di personale da destinare ai CPI da parte delle Regioni/Agenzie ed enti regionali, Province e città metropolitane se delegate con legge regionale all’esercizio delle relative funzioni (ai sensi dell’articolo 1, comma 795, della legge n. 205/2017). In coerenza con la natura di un rafforzamento strutturale dei CPI nell’erogazione dei servizi destinati a tutti gli utenti, il riparto di tali risorse avviene proporzionalmente al numero delle unità di personale assegnate, secondo i criteri condivisi nel Piano straordinario (8), che si pongono in continuità con le precedenti ripartizioni di risorse destinate ai CPI, concordate in seno alla Conferenza Stato – Regioni e Unificata.
L’articolo 2, comma 1, lettera c) del DM dà seguito a questa previsione e l’articolo 3, comma 3, ne disciplina le modalità di trasferimento alle Regioni. Si prevede, anche in questo caso, un meccanismo fondato su una anticipazione di risorse e su successivi trasferimenti delle restanti quote a seguito di attestazioni di spesa da parte delle amministrazioni regionali. In particolare:
- per il 2019, il ministero del Lavoro procede ad erogare una prima tranche pari a 80 milioni di euro all’esito del perfezionamento del DM. Le rimanenti risorse saranno trasferite solo ad esito della ricezione delle attestazioni da parte delle Regioni delle eventuali ulteriori spese sostenute. La Tabella contenuta nell’Allegato D1 al DM contiene il riparto di tale prima tranche;
- a decorrere dal 2020, le risorse sono trasferite dal ministero del Lavoro che provvederà all’erogazione delle quote spettanti alle Regioni, previa presentazione da parte delle stesse di apposite richieste, corredate da una specifica dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nelle piante organiche degli enti. A tal proposito, il DM rimanda ad un successivo decreto del ministero del Lavoro l’individuazione di modalità e termini per la trasmissione, da parte delle Regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse.
Ad ogni modo, resta ferma la previsione contenuta nel provvedimento in materia di reddito di cittadinanza (articolo 12, comma 8 bis, del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019), alla luce della quale ai trasferimenti relativi al complesso delle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio a decorrere dal 2020 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del MLPS, con superamento, pertanto, del sistema della decretazione annuale per il riparto dei finanziamenti e con una conseguente fluidificazione dell’iter di assegnazione delle risorse.
Il provvedimento sul reddito di cittadinanza, inoltre, ha apportato un’integrazione di risorse a carattere stabile destinate al personale. L’articolo 12, comma 3 bis del DL n. 4/2019 ha previsto, infatti, l’autorizzazione per le Regioni/Agenzie ed enti regionali, Province e città metropolitane, delegate con legge regionale, ad assumere ulteriore personale da destinare ai CPI nel 2020 e nel 2021, tracciando così le coordinate di un significativo piano assunzionale che potrà essere messo in atto negli anni successivi. In particolare, la norma accorda la possibilità di assumere fino a complessive 3.000 unità a decorrere dal 2020 e fino ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dal 2021, comprensive in questo caso anche delle stabilizzazioni dei 1.600 operatori a tempo determinato reclutati in attuazione del Piano di Rafforzamento approvato con Accordo della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017. Con riferimento a tale contingente di nuove assunzioni, il DL n. 4/2019 prevede oneri pari a 120 milioni di euro per l’anno 2020 ed a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
Il Piano (9) va a specificare i criteri di riparto di tale ceppo di risorse, in particolare:
- le risorse destinate alla stabilizzazione dei 1.600 operatori a tempo determinato sono ripartite seguendo i medesimi criteri del precedente Piano di rafforzamento adottato con Accordo della Conferenza Unificata il 21 dicembre del 2017;
- il riparto delle risorse relative alle restanti progressive 6.000 unità, contemplate dall’articolo 12, comma 3 bis, avviene seguendo il medesimo criterio utilizzato per la suddivisione territoriale dei cd. Navigator (10), in considerazione delle finalità connesse all’attuazione del reddito di cittadinanza sui territori e in relazione ai relativi beneficiari.
Rispetto a tali risorse, occorre sottolineare come il Piano straordinario ponga, di fatto, una riserva nel loro utilizzo con riferimento all’assunzione delle richiamate 6.000 unità. Si prevede, infatti, che tali risorse, a decorrere dal 2021, debbano contemplare anche i costi connessi alla spesa per il personale e, ove necessario, gli oneri di funzionamento e quelli riferiti alle dotazioni strumentali, alla disponibilità ed all’utilizzo degli spazi (per esempio, locazioni, utenze, manutenzioni, servizi accessori). Trattasi di spese che dovranno essere debitamente rendicontate al ministero del Lavoro. Questa previsione va letta congiuntamente a quanto sancito nell’ultimo periodo del comma 3 bis dell’articolo 12 del DL n. 4/2019, a norma del quale, a decorrere dal 2021, con decreto interministeriale (ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia) e previa intesa in Conferenza Stato – Regioni possono essere previste, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per il reddito di cittadinanza, risorse da destinare ai CPI a copertura degli oneri di funzionamento. Pertanto, la riserva posta dal Piano sarà superata laddove sarà dato auspicabilmente seguito a tale previsione. Peraltro, con riferimento al tema dei costi di funzionamento, giova ricordare che il Piano registra l’impegno del ministero del Lavoro a promuovere un confronto con le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane per verificare l’esistenza di immobili da adibire a titolo gratuito a sedi dei CPI, nell’ambito di una tempistica coerente con l’attuazione del reddito di cittadinanza e del Piano.
L’assegnazione di tali risorse è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera d) del DM, che rimanda alla Tabella 1 contenuta nel paragrafo 4 del Piano straordinario di rafforzamento che, come poc’anzi richiamato, contiene la stima del fabbisogno di Navigator, suddivisi per territorio regionale e provinciale, in relazione ai nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza.
Per il riparto del 2021 il DM specifica che una quota di risorse pari a 240 milioni di euro sarà ripartita sulla base del richiamato criterio “Navigator”, mentre la restante quota pari a 64 milioni di euro sarà suddivisa sulla base dei criteri contenuti nella tabella di cui all’Allegato 1 al Piano straordinario, vale a dire proporzionalmente al numero delle unità di personale assegnate, secondo il richiamato criterio “CPI” già consolidato nelle precedenti ripartizioni.
Il piano di ripartizione di questo complessivo contingente di risorse, con riferimento sia al 2020 che al 2021, è contenuto nell’Allegato E al DM 74/2019. L’articolo 3 del DM rimanda la definizione della modalità per il trasferimento, in modo proporzionale, di tali risorse ad un successivo DM del ministero del Lavoro.
(8): Si rinvia al paragrafo 7 del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro.
(9): Si rinvia al paragrafo 7 del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro.
(10): Si rinvia al paragrafo 4 del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro.