prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 30 settembre 2019

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Il rafforzamento infrastrutturale dei CPI


Il rafforzamento infrastrutturale dei CPI

(Articolo 1, comma 258 della Legge 145/2018; articolo 2, comma 1, lettera a), articolo 3, comma 1 ed allegato B al DM n. 74/2019)

Rientrano in questo filone di intervento gli stanziamenti fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 258) pari, rispettivamente, a 467,2 milioni di euro per il 2019 ed a 403,1 milioni di euro per il 2020. Si tratta di un’erogazione di risorse una tantum, pertanto a carattere non stabile. La destinazione di tali risorse riguarda attività di potenziamento anche infrastrutturale dei CPI e risponde all’esigenza, più volte ribadita dalle amministrazioni regionali, di un intervento straordinario, sostenuto da risorse nazionali, per l’ammodernamento e l’adeguamento dei CPI, al fine di rendere le strutture e gli strumenti - con particolare riferimento a quelli informatici – idonei a rispondere ai fabbisogni di garanzia dei LEP. Un intervento di tale natura, a carattere nazionale, risaliva ormai alla fine degli anni ‘90, quando si operò il primo decentramento amministrativo alle Regioni e alle Province delle funzioni in materia di servizi per l’impiego, comprensivo delle risorse umane e strumentali.

Peraltro, la lunga fase di transizione dei CPI alle Province alle Regioni ha fatto sì che immobili e attrezzature non siano stati per anni oggetto di alcun intervento manutentivo o tantomeno sostitutivo ed abbiano, pertanto, subito un progressivo degrado. Ad oggi, il rafforzamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche dei CPI risulta non più differibile, alla luce dell’ondata di nuove assunzioni di operatori che si prospettano nel triennio e delle nuove funzionalità collegate alla gestione informatizzata del reddito di cittadinanza. Tale ambito di intervento straordinario, ad ogni modo, non dissolve la necessità di assicurare con canali stabili il sostegno agli oneri ordinari di funzionamento dei CPI - ad esempio, le spese per gli immobili, le sedi, le dotazioni tecniche e informatiche, le utenze - che sono a carico del sistema regionale; sul punto, si rimanda alla parte relativa al rafforzamento professionale.

A norma dell’articolo 2, comma 1 lettera a) del DM tali risorse sono ripartite proporzionalmente al numero delle unità di personale assegnate, quindi sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati per il riparto del personale dei CPI, condivisi nel Piano straordinario di potenziamento (5). Il riparto tra le amministrazioni regionali di tali risorse è contenuto nella tabella riportata nell’Allegato B al DM.

Sul piano del trasferimento, il decreto prevede un sistema di assegnazione delle risorse mediante un meccanismo di suddivisione per tranches, che vede una prima quota assegnata a titolo di anticipazione delle risorse all’atto di perfezionamento del decreto e la restante parte erogata sulla base di attestazioni di impegno e/o di spesa da parte delle Regioni. In particolare, a norma dell’articolo 3, comma 1, si prevede che:

- per l’anno 2019, all’atto del perfezionamento del decreto si provvede all’erogazione di una tranche pari al 50% delle risorse (pari a 233,6 milioni di euro). La restante quota viene trasferita a seguito di una richiesta della Regione corredata dall’apposita attestazione dell’avvenuto utilizzo o dell’impegno giuridicamente vincolante delle risorse anticipate e destinate ai piani di potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI. La tabella contenuta nell’Allegato B1 presenta il piano di riparto relativo alle risorse del 2019, con il dettaglio delle due tranches;

- per l’anno 2020, il ministero del Lavoro, ad esito della ricezione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo o l’impegno giuridicamente vincolante di tutte le risorse già erogate nel 2019, con apposito provvedimento procede al trasferimento delle risorse, che saranno trasferite alle singole Regioni previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.


Note:

(5): Si rinvia al paragrafo 7 del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro. Con riferimento ai criteri di riparto degli operatori dei CPI si rimanda alla parte sul rafforzamento professionale del presente contributo.