prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 30 giugno 2016

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Verifica della regolarità contributiva: il nuovo DURC online


Verifica della regolarità contributiva: il nuovo DURC online

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC è stato introdotto per la prima volta dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266, con riferimento alle sole imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. Successivamente il legislatore, alla luce dei positivi impatti prodotti in termini di tutela sociale dei lavoratori e di ostacolo alla concorrenza sleale nella partecipazione alle gare, ne ha progressivamente ampliato il campo di applicazione sia in senso oggettivo (estendendolo ad altri settori diversi dagli appalti pubblici) sia in senso soggettivo (prevedendone l’obbligatorietà, in linea di massima, per tutte le imprese a prescindere dall’inquadramento produttivo).

Con riferimento alle sovvenzioni e benefici comunitari è stato di fatto il DL 203/2005 (convertito con legge 248/2005) che ha subordinato l’accesso a tali contributi, da parte delle imprese di tutti i settori, al possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC (1).

In considerazione del dinamismo della disciplina sul DURC, il legislatore è intervenuto con il DM 30 gennaio 2015 (2) con l’intento di semplificare e razionalizzare la produzione normativa stratificatasi nel corso degli anni.

La principale novità introdotta dal nuovo regolamento sul DURC (art. 2 del DM) riguarda le modalità di verifica della regolarità contributiva da parte dei soggetti abilitati (3) (tra cui le amministrazioni pubbliche) che, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve avvenire online e in tempo reale attraverso un’unica interrogazione degli archivi integrati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili, mediante l’indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare.

La verifica, come sancito dall’art. 3, riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e parasubordinati (impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto), nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle denunce retributive.

Il ministero del Lavoro, con propria circolare del giugno 2015 (4), ha specificato che la verifica della regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo. In particolare per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS, per i quali l’obbligo contributivo viene assolto in proprio, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operino nell’impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare. Tale circostanza ricorre, come chiarito dall’INPS, in caso di società di persone o di capitali nelle quali i soci prestano la propria attività lavorativa che ha dato luogo all’iscrizione alle predette gestioni, ai fini della verifica della regolarità dell’intera compagine societaria (5).

Per quanto concerne i liberi professionisti, le verifiche della regolarità contributiva continueranno invece ad essere effettuate inoltrando la relativa richiesta via PEC direttamente alle sedi INPS individuate in base al domicilio fiscale del lavoratore (6). A tale riguardo giova precisare che i liberi professionisti a cui si riferisce la disciplina del DURC sono quelli iscritti alla gestione separata INPS in quanto non dotati di Casse autonome, come previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, cioè i lavoratori autonomi di loro competenza (artigiani, commercianti, professionisti senza Cassa autonoma ecc.) e non i liberi professionisti che, anche se lavoratori autonomi, non sono di competenza dei predetti istituti (7).

Il documento generato dall’esito positivo (8) della verifica telematica (DURC online), come stabilito dal decreto (artt. 2 e 7), ha una validità di 120 giorni dalla verifica e sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto: per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le “sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti” (ex articolo 1, comma 553, della legge 266/2005); nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici.

Tale certificato, nei limiti della sua validità, sarà utilizzabile oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, che potrà essere liberamente scaricato dal sistema (9).

Laddove la verifica non consenta, invece, di proporre un esito di regolarità, la procedura fornirà a video l’informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nella fase di accesso al sistema del DURC online (10). In parallelo, come statuito dall’art. 4, c. 1, del DM, ciascuno degli enti che ha rilevato la situazione di irregolarità dovrà trasmettere (via PEC) all’interessato o al suo delegato l’invito a procedere alla regolarizzazione nel termine di 15 giorni (11).

Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, precisa la circolare ministeriale, la risultanza negativa della verifica sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità, anche al fine di consentire l’eventuale intervento sostitutivo da parte delle pubbliche amministrazioni (12).


Note:

(1): L’ art.10, comma 7, del DL 203/2005 sancisce che: “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”. Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle imprese il ministero del Lavoro (in risposta ad un’istanza regionale relativa alla necessità di acquisizione del DURC per il trasferimento dei fondi alle Province necessari all’attivazione del Masterplan dei Servizi per il Lavoro) ha chiarito che l’obbligo di acquisizione del DURC sussiste anche per i soggetti pubblici nelle ipotesi in cui i finanziamenti non possono qualificarsi come semplici trasferimenti di risorse in quanto subordinati alla presentazione di una specifica progettazione esecutiva o comunque connessi ad un’attività progettuale. Tale obbligo viene meno invece ogni qualvolta i trasferimenti tra gli stessi avvengano in forza di precise disposizioni normative (MLPS nota prot. 37/0018031/MA 007. A002 del 27.10.2014). Nella stessa direzione si è espresso anche l’INPS con messaggio numero: 009502 del 09/12/2014.

 

(2): Con il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015) ha trovato definitiva attuazione la disciplina di cui all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Tale norma subordinava infatti l’entrata in vigore della nuova normativa all’adozione di un apposito decreto diretto a definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica sulla base dei criteri fissati al comma 2.

 

(3): L’ art. 1 del DM nell’individuare i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della regolarità contributiva richiama tra gli altri anche le amministrazioni aggiudicatrici, definite dal codice dei contratti pubblici (art. 3, c. 1.a, Dlgs 50/2016) come “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; […]”.

 

(4): Cfr. circolare MLPS 19/2015.

 

(5): Si tratta delle società i cui soci possono essere iscritti alla Gestione artigiani o commercianti. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolge attività di servizi l’iscrizione è obbligatoria. Per i soci di S.r.l. qualora la società svolga attività artigiana l’iscrizione può essere richiesta dagli interessati non ricorrendo la sua obbligatorietà (cfr. circolare INPS 126/2015).
L’Inail ha d’altra parte ricordato che, ai sensi dell’articolo 9 del Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (approvato con il Dpr 1124/1965), l’obbligo di versare i premi per l’assicurazione dei soci lavoratori è in capo alla società, che agli effetti del Titolo I del citato Testo unico è considerata datore di lavoro (cfr. circolare INAIL 61/2015).

 

(6): Cfr. Circolare INPS 126/2015.

 

(7): Dal sito www.inps.it: «Sono iscritti alla gestione INPS i professionisti che non devono versare la contribuzione alla propria cassa di categoria» e ancora «L'iscrizione è dovuta per i professionisti senza cassa di categoria».
Dal ministero dell'Economia e delle Finanze ministeriale.blogspot.eu/2010/05/delucidazioni-sul-durc.html: «Per i professionisti, normalmente iscritti alle loro rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, giacché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’INAIL. Per ottenere l’attestazione della loro regolarità contributiva, gli Enti Pubblici possono richiedere il rilascio di una certificazione di regolarità contributiva direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti, utilizzando eventualmente i moduli messi a disposizione dalle predette casse sui loro rispettivi siti istituzionali».
La predetta regolarità contributiva alle Casse professionali d’altra parte è richiesta solo per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici (art. 90, c. 7, Dlgs 163/2006 - sostituito dall’art. 24, comma 5, Dlgs n. 50 del 2016). La stessa è quindi chiesta ad esempio ai progettisti che partecipano alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di dimostrare la propria regolarità contributiva nei confronti di Inarcassa, il loro ente previdenziale (cfr. Nota Inarcassa 1° aprile 2015).

 

(8): L’art. 3 del DM individua alcune fattispecie che non pregiudicano l’emissione di un DURC telematico regolare: rateizzazioni, sospensioni dei pagamenti, crediti oggetto di compensazione, […] “violazioni non gravi” o comunque non “definitivamente accertate”. Lo stesso definisce inoltre il concetto di violazione contributiva “non grave” (che ha ora una valenza generale e non limitata agli appalti), precisando che si considera tale lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge. In proposito la citata circolare ministeriale 19/2015 ha specificato che “l’importo di € 150,00 deve intendersi “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata”.

 

(9): In tale ipotesi, qualora il documento acquisibile dall’utente abbia una validità residua ridotta, non idonea per le finalità per cui è stato richiesto, dovrà essere effettuata una nuova consultazione /richiesta di regolarità dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul documento (cfr. “Durc On line” a cura di CNA Interpreta).

 

(10): Cfr nota 6.

 

(11): Al riguardo la circolare n. 19/2015 ha precisato che il suddetto termine non va considerato come perentorio. Infatti, qualora la regolarizzazione avvenga oltre il prescritto termine di 15 giorni ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica (in ogni caso entro e non oltre i 30 giorni successivi al recapito dell’invito), ciò determinerà l’emissione di un certificato (in formato .pdf) con attestazione di regolarità. Tale documento potrà essere utilizzato oltre che nel procedimento per cui è richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità, nel limite della sua validità fissata in 120 giorni.

 

(12): Per ulteriori approfondimenti sulla tematica del DURC online si confronti l’inserto 26/2015 della rivista “Diritto e pratica del Lavoro” nonché il contributo di cui alla nota 9.