prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 30 giugno 2016

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Intervento sostitutivo: compatibilità con l'art. 132 del regolamento Ue 1303/2013


Intervento sostitutivo: compatibilità con l'art. 132 del regolamento Ue 1303/2013

L’estensione dell’istituto dell’intervento sostitutivo della PA, in presenza di irregolarità contributive accertate, anche alle sovvenzioni e alle erogazioni di finanziamenti comunitari ha determinato l’insorgere di problematiche applicative legate alla difficoltà di conciliare la normativa nazionale con le regole che disciplinano l’intervento dei fondi strutturali, che mirano invece a garantire che i beneficiari dei finanziamenti ricevano il contributo pubblico nella sua integrità. 

L’articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi SIE, nel disciplinare i pagamenti, statuisce infatti che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.

La riferita disposizione, quantunque la sua formulazione appaia sul piano letterale meno focalizzata sull’integrità del pagamento rispetto a quella dell’art. 80 del Regolamento 1083/2006 (oggi non più in vigore), mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati (20).
Con la stessa sembra dunque contrastare la previsione di cui all’ art. 31, comma 8 bis, del DL 69/2013 (21). In caso di pagamento degli importi relativi alle inadempienze riscontrate in favore degli istituti previdenziali, si correrebbe di fatto il rischio di utilizzare per scopi diversi risorse pubbliche assegnate per il sostegno di specifiche azioni rispondenti a precipue priorità perseguite dall’Unione, con conseguente assoggettamento di tali liquidazioni ad operazioni di pagamento tecnicamente non consentite dalle regole comunitarie e come tali non ammissibili al finanziamento.


Di fronte al prospettato rischio di incompatibilità dell’istituto in discussione con il principio dell’integrità dei pagamenti ai beneficiari, le scelte operate dalle Regioni sono state diversificate: alcune hanno dato seguito alle disposizioni contenute nel DL 69/13, disciplinando peraltro attraverso apposite circolari le modalità operative di attuazione della procedura; altre invece hanno investito della questione le autorità centrali capofila dei fondi (DPS e Mlps) formulando quesiti puntuali.

Sul piano nazionale il DPS (22), in risposta ad un’istanza regionale avente ad oggetto la compatibilità dell’intervento sostitutivo con una disposizione simile a quella di cui all’art. 132 (l’art. 80 del Reg. CE 1083/2006), facendo proprio un indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia (23), giunge alla conclusione che “nella fattispecie introdotta dall'art. 31, comma 3, DL 21 giugno 2013, n. 69, la trattenuta prevista è indipendente dall'esistenza dell'importo dei contributi comunitari; essa ha carattere generale, ma soltanto per i casi in cui vi sia stata inadempienza nel versamento dei contributi previdenziali. Pertanto, sembra chiara la mancanza di un nesso diretto ed intrinseco fra l'eventuale trattenuta e le somme da versare al beneficiario”. Ne discende quindi che “l'art. 31, comma 3, del DL 69/2013 appare compatibile con l'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006”.

A sostegno della compatibilità dell’intervento sostitutivo con l’art. 132 del Regolamento Disposizioni Comuni si potrebbe inoltre addurre la circostanza che la procedura di cui trattasi non riduce effettivamente il contributo, ma costituisce una mera operazione di compensazione finanziario-contabile tra crediti e debiti vantati dal beneficiario nei confronti della pubblica amministrazione, sulla cui ammissibilità concordano sia il DPS (24) sia la Commissione europea.
Infatti, in riposta ad un’interrogazione parlamentare, avente ad oggetto l’integrità dei pagamenti ai beneficiari e la compensazione crediti-debiti, il commissario Johannes Hahn, a nome della Commissione, ha ribadito che “l'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento generale) relativo all'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilisce esplicitamente che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”, ma che “il beneficiario può scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento”. “In questo caso - conclude la CE - egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti un contributo netto (25)”.
Tale ultimo parere, benché riferito ad una fattispecie più generale rispetto a quella delineata dall’art. 31, comma 3, del DL 69/2013, induce a ritenere che l’attivazione dell’intervento sostitutivo non costituisca una detrazione/trattenuta specifica sull’importo da corrispondere al beneficiario e non si ponga pertanto in contrasto con il principio di cui all’art. 132 del Reg. UE 1303/2013.

In ogni caso i dubbi in merito ad un potenziale conflitto tra disciplina nazionale ed europea potranno essere sciolti definitivamente solo dopo l’entrata in vigore della nuova norma generale sui costi ammissibili ai fondi strutturali. Il progetto di norma contiene, infatti, una previsione diretta a chiarire che, nell’ambito dell’attuazione di un’operazione, costituiscono costi ammissibili gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sanare le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico (art. 11, comma 3); con ciò sancendo, sia pure indirettamente, la compatibilità dell’intervento sostitutivo della PA con il principio dell’integrità dei pagamenti al beneficiario di cui al citato art. 132.


Note:

(20): Ci si riferisce all’intestazione dell’art. 132 rubricato “pagamento ai beneficiari”, diversamente dall’art. 80 intitolato “integrità dei pagamenti ai beneficiari”, così come all’espunzione dal testo del riferimento esplicito alla necessità che il beneficiario riceva il pagamento nella sua integrità.

 

(21): Analoga questione era stata sollevata con riferimento ai pignoramenti disposti da terzi nei confronti della PA aventi ad oggetto somme di provenienza comunitaria. Sul punto, tuttavia, l’orientamento seguito dagli organi giurisdizionali nazionali ed europei (Cassazione e Corte di Giustizia) ha condotto ad una diversa conclusione, rispetto a quella cui si giungerà con riferimento alla fattispecie in discussione, inducendo a ritenere tali somme impignorabili in quanto assoggettate ad un vincolo di destinazione alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico.

 

(22): Cfr. nota prot. 648 del 23 gennaio 2014.

 

(23): Cfr sentenza C- 427/05 (del 25 ottobre 2007) nella quale il giudice giunge alla conclusione che “ le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell'importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi, come quelle risultanti da un prelievo fiscale quale previsto dal DPR n. 917/86, non impediscono l'applicazione effettiva del meccanismo istituito dal regolamento n. 4253/88, e, quindi, quest'ultimo non osta all'applicazione di siffatte detrazioni o trattenute”.

 

(24): Cfr nota 20.

 

(25): Interrogazioni parlamentari 12 giugno 2013 (E-006818-13) e risposta di Johannes Hahn a nome della Commissione del 26 giugno 2013. [http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-006818&language=IT].