prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 30 giugno 2016

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Conclusioni


Conclusioni

Alla luce dell’orientamento espresso dal commissario Hahn, della risposta del DPS ad un quesito regionale e delle disposizioni contenute nel progetto di norma generale sull’ammissibilità della spesa dei fondi strutturali si può concludere che l’intervento sostitutivo anche nel caso di contributi erogati a valere sui Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali non appare in contrasto con la previsione di cui all’art. 132 del Reg.(UE) 1303/2013 (integrità dei pagamenti ai beneficiari).(37)

Ad ogni modo questa conclusione non può essere estesa analogicamente a previsioni normative diverse, infatti la compatibilità con il principio dell’integrità dei pagamenti era stata affrontata anche con riferimento alla fattispecie dei pignoramenti disposti da terzi presso la PA e si era pervenuti a conclusioni opposte (38). In tale ambito, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la normativa nazionale ha ceduto il passo a quella europea: infatti si era giunti a concludere che i finanziamenti europei sono impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso la PA. Qualificare i fondi trasferiti dalla UE alle Regioni quali risorse libere e come tali assoggettabili a provvedimenti coercitivi significherebbe (come evidenziato dalla Corte di Giustizia) destinare ad interessi particolari estranei alle politiche dell’Unione, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tali politiche.

D’altro canto, a prescindere dalla compatibilità con il principio comunitario dell’integrità dei pagamenti, la previsione normativa che impone l’attivazione dell’intervento sostitutivo della PA ha finalità pubblicistiche di tutela sociale di un interesse preminente riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano (garantire al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo a favore di Inps e Inail). Tale particolare tutela trova la sua ratio nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori e appare del resto conforme con i principi fondamentali, sanciti nella Costituzione, del nostro ordinamento, in tema di diritti del lavoratore.


Note:

(37): Ferma restando dunque la compatibilità dell’intervento sostitutivo con l’art. 132 del Regolamento UE 1303/2013, eccezioni alla sua applicazione possono riscontrarsi nelle ipotesi in cui il soggetto creditore sia sottoposto a fallimento. Diversamente l’attivazione dell’intervento sostitutivo porrebbe gli istituti previdenziali in una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori, violando così il principio della par condicio creditorum.

 

(38): Cfr doc. istruttorio “Pignorabilità presso la Pubblica Amministrazione” trasmesso alle Regioni con nota prot. 2078 del 2 ottobre 2015 e reperibile anche online nei Quaderni di Tecnostruttura del 22 dicembre 2015