prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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3. L’Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 30 luglio 2015


3. L’Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 30 luglio 2015

La questione relativa all’effettività del modello investe la riforma anche in relazione alle radici finanziarie su cui coltivare, in modo sostenibile, il nuovo assetto dei servizi per il lavoro. Per far fronte alle diverse criticità di ordine finanziario attraverso un’impostazione comune e permettere così alla macchina di “funzionare”, come già ricordato, è stato sottoscritto nel mese di luglio 2015 l’Accordo Quadro sulle Politiche Attive tra il governo e le Regioni. 

Tale atto riveste una valenza politica precisa: gestire in modo coordinato la fase transitoria verso un nuovo assetto istituzionale del mercato del lavoro, sostenendo e implementando i servizi per l’impiego, a partire dalla continuità al personale ivi impiegato, e mantenendo un ruolo forte delle Regioni sulla gestione complessiva delle politiche attive. Gli elementi di tale atto, infatti, si propongono un duplice obiettivo: la definizione di un regime transitorio, in vista della riforma costituzionale, e l'assetto delle politiche del lavoro a regime, quando si concluderà il percorso di revisione della Costituzione. In tale direzione, assume centralità la questione del personale dei servizi per l’impiego. Tra i punti siglati nell’Accordo Quadro, che ha valenza biennale 2015 e 2016, c’è infatti l’impegno al sostegno alla continuità di funzionamento dei Centri per l’impiego e del relativo personale: l'onere finanziario spetterà per i 2/3 al governo e 1/3 alle Regioni.

In tale direzione, non a caso l’Accordo si è sviluppato in concomitanza con lo stanziamento di risorse nazionali da parte del ministero del Lavoro, per un ammontare fino a novanta milioni di euro annui per il 2015 e il 2016, previsto dalla manovra sugli enti locali (art. 15 del decreto legge n. 78/2015 convertito nella legge n. 125/2015). Tali risorse, a valere sul Fondo di Rotazione, sono finalizzate alla partecipazione del ministero al sostegno dei costi del personale a tempo indeterminato delle Province, impiegato in compiti di erogazione dei servizi per l’impiego nelle Regioni a statuto ordinario ed oggi coinvolto nei processi di riordino delle funzioni provinciali indotti dalla legge Delrio. Tali risorse sono trasferite alle Regioni subordinatamente alla firma di una convenzione (ai sensi del comma 2 dell’articolo 15), come specificato anche nel decreto direttoriale di riparto della prima tranche di risorse relativa all’annualità 2015 adottato a novembre 2015 (decreto direttoriale 377/V/2015).

Con l’Accordo Quadro le Regioni e il governo hanno tentato di offrire una prima risposta per la continuità di funzionamento dei servizi per l’impiego, consapevoli che ancora molto resta da fare. Procede, in questa direzione, il processo di implementazione dell’Accordo sul territorio, attraverso la sottoscrizione delle convenzioni bilaterali tra le singole Regioni e il ministero del Lavoro, in cui sono definite le modalità ottimali, in relazione a ciascun contesto, di allocazione istituzionale del personale dei servizi per l’impiego. A tal proposito, la convenzione – tipo approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 ottobre 2015 offre un ventaglio di differenti possibilità e soluzioni organizzative, che fanno riferimento a diversi istituti giuridici e modalità gestionali (assegnazione temporanea alla Regione/Agenzia regionale, avvalimento da parte della stessa, ovvero mantenimento in via transitoria in capo ai nuovi enti di area vasta/città metropolitane). Si tratta, ad ogni modo, di soluzioni di assetto a carattere temporaneo, per affrontare con spirito di responsabilità la situazione del personale nel prossimo biennio, in attesa di un chiarimento e di opportune garanzie sul sistema a regime. Sempre nell’ambito della convenzione, di conseguenza, si definisce la modalità di compartecipazione finanziaria tra il ministero e le Regioni per sostenere le spese relative a tale personale, a valere in primis sulla quota di riparto nazionale delle risorse stanziate ai sensi della Legge 125/2015.  

In parallelo alla necessità di monitorare in modo puntuale lo stato di attuazione dell’Accordo Quadro, le Regioni hanno sottolineato la priorità di sviluppare con le amministrazioni centrali un ragionamento più ampio per l’effettivo potenziamento dei servizi per il lavoro.  

L’occasione, in tal senso, viene offerta dal Piano di rafforzamento dei servizi previsto dall’art. 15, comma 1, della legge 125/2015, attualmente in via di definizione, che prevede un utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali (anche di derivazione europea) per aiutare il sistema nell’erogazione delle politiche attive e nel raggiungimento degli standard di qualità prefissati nelle norme. Al netto della necessità preliminare, sopra ricordata, di assicurare una coerenza dell’operazione con la normativa comunitaria in materia di addizionalità dei fondi europei, le Regioni hanno ravvisato l’opportunità che nella costruzione del Piano e nella sua implementazione non ci si limiti ad una semplice operazione formale, per assemblare, in unico contesto, priorità, interventi e destinatari già definiti in altri documenti programmatori - peraltro approvati e già in corso di attuazione in tutte le realtà territoriali - sui quali, ricordiamo, le Regioni conservano titolarità e autonomia. Al contrario, le Regioni auspicano che il Piano possa configurarsi come uno strumento di innovazione per il conseguimento degli obiettivi sottesi al D. Lgs. 150/2015, nell’ambito di un’operazione seria e sostenibile, che preveda anche un contributo significativo da parte del ministero. In questa logica, il Piano potrà svolgere una funzione di accompagnamento efficace del sistema, nelle more del completamento e dell’attuazione della riforma, nonché di un possibile nuovo orientamento del processo di modifica della cornice costituzionale.