Quaderno del 28 giugno 2013
APPROFONDIMENTI - Appalti
Criteri socio/ambientali negli appalti
Oggetto dell'appalto e specifiche tecniche
Una volta definite le proprie esigenze l’amministrazione aggiudicatrice determina l’oggetto dell’appalto, ovvero il prodotto, il servizio o il lavoro che desidera acquistare.
Possono essere individuati in questa fase beni e servizi che soddisfino standard sociali, a condizione però che tali standard siano collegati all’oggetto dell’appalto, ovvero alla fornitura, al servizio o al lavoro da acquistare.
L’introduzione di clausole sociali, qualora queste non presentino una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto, potrebbe infatti portare ad avvantaggiare alcuni operatori economici con il rischio di determinare una limitazione della concorrenza.
Come indica la Guida CE a titolo di esempio, è possibile in fase di definizione dell’oggetto dell’appalto includere criteri sociali quali l’accessibilità per le persone con disabilità, in quanto possono far parte della descrizione dei lavori che l’amministrazione aggiudicatrice desidera acquistare ed essere a questi collegati (si pensi ad esempio al caso di un appalto di lavoro per la costruzione di una scuola o di un ospedale). Anche per gli appalti relativi ai servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può specificare nell’oggetto che i servizi forniti debbano soddisfare le esigenze di tutte le categorie di utenti, tra cui quelli socialmente svantaggiati o esclusi.
La Guida IT in proposito fornisce un esempio di clausola che si potrebbe inserire nel bando di gara e nel capitolato e che attiene sostanzialmente alla garanzia che la realizzazione dell’appalto avvenga assicurando condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura (9).
Una volta definito l’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice deve quindi tradurlo in specifiche tecniche quantificabili e dettagliate, che possano essere applicate direttamente in una procedura di appalto pubblico. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche richieste di un servizio/lavoro/fornitura in modo che questi rispondano all'uso al quale sono destinati. Esse servono sostanzialmente a descrivere i requisiti degli appalti in modo che le aziende possano stabilire se sono interessate a partecipare; fornire risultati quantificabili in base ai quali è possibile valutare le offerte; costituire i criteri di conformità minimi.
Le specifiche tecniche figurano nei documenti del contratto (bando di gara, capitolato d'oneri o documenti complementari) e non devono creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Tra le caratteristiche richieste possono essere incluse, ad esempio: i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i portatori di handicap), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, la garanzia della qualità, i metodi di produzione, eccetera (10).
Le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra specifiche basate su standard tecnici (nazionali o internazionali) o su requisiti prestazionali/funzionali.
In particolare nel settore ambientale possono essere inserite specifiche prestazionali/funzionali adeguate all’oggetto dell’appalto definite dall’ecoetichettatura, purché i requisiti per l’etichettatura siano elaborati ed adottati in base ad un processo cui possano partecipare le parti interessate (gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali) e purché l’etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate (11).
La Guida CE individua nell’approccio di tipo prestazionale/funzionale una modalità che in genere consente al mercato una maggiore creatività e, in alcuni casi, lo stimolerà a sviluppare soluzioni tecniche innovative. L’amministrazione aggiudicatrice che sceglie questo approccio non è tenuta a fornire una descrizione eccessivamente dettagliata delle specifiche tecniche.
Le specifiche tecniche utilizzate per definire l’appalto devono essere comunque formulate in modo non discriminatorio e devono essere collegate all’oggetto dell’appalto (12).
Come ben chiarito nella Guida CE, i requisiti privi di relazione con il prodotto o il servizio, ad esempio la modalità di gestione dell’impresa (requisiti relativi al reclutamento del personale di determinati gruppi - persone con disabilità, donne e così via), non sono specifiche tecniche.
Può invece essere presa in considerazione nell’elaborazione delle specifiche tecniche la definizione dei metodi di produzione, ad esempio, prevedendo requisiti tecnici il cui obiettivo è evitare infortuni presso il cantiere (condizioni di stoccaggio, segnaletica, ecc), nel caso di appalti pubblici di lavori; oppure, richiedendo, per l’acquisto di servizi di ristorazione per un ospedale, che la preparazione degli alimenti avvenga in conformità con metodi che soddisfino i requisiti dietetici e medici di categorie specifiche di pazienti.
È altresì possibile, sempre a titolo esemplificativo, richiedere la conformità del prodotto a determinate caratteristiche ergonomiche allo scopo di garantire l’accesso a tutte le categorie di utenti, incluse le persone con disabilità.
Infine, se un’amministrazione volesse acquistare prodotti biologici non può richiedere un marchio di qualità ecologico specifico, ma può richiedere, negli atti di gara, la conformità con gli specifici criteri dell’agricoltura biologica.
9. Esempio di clausola da inserire negli appalti di lavori/servizi/fornitura: “Appalto di fornitura/servizio/lavoro di…. realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura”(cfr Guida IT).
10. Per una definizione puntuale si rimanda all’articolo 1 dell’allegato VI della Direttiva e all’articolo 1 dell’Allegato VIII del Codice
11. Cfr articolo 68 del Codice
12. Un'offerta deve essere considerata valida se l'offerente può dimostrare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo di prova appropriato una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (laboratori, organismi d'ispezione e di certificazione). Di norma le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o un procedimento particolari né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a una produzione specifici.