prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2013

+T -T APPROFONDIMENTI - Appalti

Criteri socio/ambientali negli appalti


Criteri di aggiudicazione

Tra i criteri per l’aggiudicazione degli appalti, prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, quest’ultima è quella che consente l’inserimento dei criteri socio/ambientali poiché, caratterizzata dal miglior rapporto qualità/prezzo, combina due o più sottocriteri.

Un'amministrazione aggiudicatrice può conseguentemente inserire criteri di aggiudicazione volti a soddisfare particolari bisogni – definiti nelle specifiche dell'appalto – propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e sevizi oggetto dell'appalto. Del pari anche criteri di aggiudicazione economici e qualitativi possono essere previsti al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto (a titolo esemplificativo il codice all’articolo 83 cita espressamente “le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto”) (15).

Le amministrazioni aggiudicatici dovrebbero definire chiaramente il punteggio attribuito ai requisiti sociali  e ambientali nel bando di gara o nel capitolato d’oneri ai fini della ponderazione dei criteri di aggiudicazione. Tale punteggio sarà, in linea di massima, inferiore a quello assegnato agli altri criteri, quali quelli relativi alla prestazione, riflettendo, così, in modo chiaro l’importanza attribuita dalle  amministrazioni  ai vari aspetti qualitativi del servizio.

Nella Guida CE la Commissione ribadisce le quattro condizioni essenziali, discendenti dalla giurisprudenza comunitaria (16), applicabili ai criteri di aggiudicazione nella valutazione della gara: collegamento con l’oggetto dell’appalto; non conferimento di libertà incondizionata di scelta dell’amministrazione aggiudicatrice; espressa menzione nel bando di gara e negli atti di gara; conformità con il diritto della Ue (trasparenza, pari opportunità, non discriminazione).

Ad esempio, in un appalto per la fornitura di test e servizi di selezione per il settore pubblico, l’amministrazione può chiedere agli offerenti di garantire che i test e i servizi di selezione siano progettati ed eseguiti in modo da assicurare pari opportunità a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro età, dal genere e dall’origine etnica o dal credo religioso.

Non è invece possibile, utilizzare criteri di aggiudicazione correlati agli acquisti effettuati in loco dall’imprenditore (ad es. in un appalto per la costruzione di un ospedale) allo scopo di stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro nel mercato locale (17).

Criteri relativi ad aspetti sociali non collegati all’oggetto dell’appalto possono essere presi in considerazione nella fase di aggiudicazione dell’appalto solo come “criterio secondario non determinante”, cioè come criterio aggiuntivo necessario al fine di operare una scelta tra due offerte equivalenti (18).

Infine, sempre la Guida CE richiama l’importanza di verificare che offerte anormalmente basse non siano il riflesso di condizioni derivanti dalla violazione di standard sociali da parte dell’impresa offerente, ad esempio sulle condizioni di lavoro.


Note:

15. Sul punto si segnala anche la determinazione dell’AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”.
 
16. Sentenza CGUE “Concordia Bus” Causa C-513/99; Sentenza CGUE “Wienstrom” Causa C-448/01. 

17. Questi ed altri esempi sono proposti dalla Commissione nella Guida CE, cfr. pag. 38.

18. Su questo aspetto si è pronunciata la giurisprudenza europea con sentenza causa C-225/98.