prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 27 marzo 2019

+T -T DOSSIER

Il processo di regionalismo differenziato nelle Regioni a statuto ordinario, scenario attuale e prospettive future


Premessa

di Vittorio Simoncelli
Tecnostruttura

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle Regioni "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata. La norma costituzionale, introdotta in occasione del riordino del Titolo V della Costituzione del 2001, sino a oggi non è mai stata attuata.

Nella parte conclusiva della XVII legislatura, tuttavia, le Regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto hanno avviato negoziati con il Governo per arrivare a un’intesa sull'attribuzione di autonomia differenziata.

Lo scorso 28 febbraio, sul finire della scorsa legislatura, il Governo ha sottoscritto con le Regioni tre distinti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell'intesa.

Alla fine del 2018, si è consumato un passaggio molto importante in Consiglio dei Ministri, al fine di poter chiudere l’intesa con le tre Regioni già a febbraio 2019. Tale Accordo dovrà poi essere approvato con legge dal Parlamento, mediante un procedimento “rinforzato” e cioè a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Nel frattempo anche altre Regioni del Nord, del Centro ed anche del Sud, sulla scia delle iniziative di Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, hanno mostrato un interesse crescente per l'istituto, pur in un quadro estremamente eterogeneo.

L’elenco delle materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", tra cui tutte le materie di potestà legislativa concorrente (1), come pure di alcune materie di potestà legislativa esclusiva statale (2), sono stabilite dall'art. 117 della Costituzione, terzo comma.


Note:

(1): Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale); professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

 

(2): Organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.