prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 1° ottobre 2013

+T -T APPROFONDIMENTI

La prospettiva dello sviluppo territoriale nella programmazione 2014-2020


SLP - Procedura ed elementi costitutivi

Lo Stato membro stabilisce l’approccio allo SLP, inserendone i riferimenti nell’Accordo di partenariato che dovrebbe indicare: le principali sfide che si intendono affrontare, gli obiettivi fondamentali e le priorità per lo SLP, le tipologie di territori  in cui tale approccio dovrebbe essere realizzato e quale ruolo attribuire ai GAL (Gruppi di azione locale) in fase di attuazione, nonché le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei fondi per lo sviluppo di territori sub regionali specifici.
Ove opportuno nell’Accordo dovrebbe essere esplicitata la proposta di deroga ai limiti di popolazione  - fissati dal Regolamento generale -  per le aree coperte dallo sviluppo locale, così come l’intenzione di attuare lo SLP sull’intero territorio (3).

Gli SM/AdG indicano anche nei PO l'approccio all'uso degli strumenti di sviluppo locale partecipativo e i
principi per l'individuazione delle aree in cui saranno attuati (che può essere l’intero territorio). In linea generale nel definire le aree d’intervento si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
- Ampiezza: l’area deve essere abbastanza ampia da offrire sufficiente massa critica, in termini di risorse umane economiche e finanziarie, per supportare una proficua strategia di sviluppo, ma deve essere al contempo sufficientemente piccola da consentire un’interazione a livello locale. Tale criterio è stato tradotto nel Regolamento generale come limite alla popolazione dell’area coinvolta che deve essere compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti. Nel caso di aree scarsamente o densamente popolate tale limite può essere derogato.
- Coerenza: il territorio dovrebbe formare un’unità coerente in termini geografici, economici e sociali.

Gli SM/AdG (4) definiscono inoltre i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale, anche sulla base delle norme specifiche di ciascun fondo. Nel caso di strategie che ricevono il supporto di più fondi, ove non venga previsto di redigere una sola call comune, dovranno altresì assicurare che le procedure e gli avvisi siano coordinati tra i fondi.

Per strategia di sviluppo locale si intende una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è eseguita in partenariato al livello pertinente.

A tal proposito si rammenta che una prima ipotesi di testo elaborata dalle amministrazioni centrali è stato discusso il 29 luglio us con le Regioni e si è in attesa di una nuova versione elaborata da un gruppo di lavoro.

La strategia di sviluppo locale è elaborata dai Gruppi di azione locale, deve essere coerente  con il  programmi da cui riceve il  supporto e deve contenere, in sintesi, almeno i seguenti elementi:

- definizione del territorio e della popolazione interessati, sulla base dei parametri fissati nel Regolamento generale e nelle disposizioni specifiche per fondo;
- un’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio (compresa analisi SWOT);
- la descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, evidenziazione il carattere integrato ed innovativo, inclusi target misurabili, riferibili alle realizzazioni (outputs) e ai risultati (results), che possono essere espressi in termini sia quantitativi che qualitativi. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi del QSC interessati;
- una descrizione del processo di associazione della comunità nell’elaborazione della strategia;
- un piano d’azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza, che dimostrino la capacità del GAL di attuare la strategia, e dei meccanismi di valutazione;
- il piano di finanziamento, compresa la dotazione prevista per ciascun fondo.

Un apposito Comitato, istituito dalla/e Autorità di gestione responsabili seleziona le strategie. A tale riguardo gli SM/ADG possono scegliere tra differenti modalità amministrative:
- stabilire un apposito team (5) amministrativo congiunto incaricato di procedere alla selezione delle strategie;
- istituire un sistema di coordinamento in modo che le strategie plurifondo siano selezionate nell’ambito di un dibattito allargato tra le AdG responsabili dei diversi fondi con il supporto degli esperti di sviluppo locale;
- affidare il coordinamento amministrativo del processo di selezione ad una AdG demandando la decisione finale al comitato di selezione congiunto.

La prima fase di approvazione delle strategie di sviluppo locale deve essere completata entro due anni dall’approvazione dell’Accordo di partenariato. Gli Stati membri possono cionondimeno selezionare ulteriori strategie di sviluppo locale dopo tale data, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2017.

Questa procedura di selezione in due fasi, in particolare la fissazione del secondo termine, è stata ideata allo scopo di consentire ai nuovi gruppi, che necessitano di un lasso temporale più ampio per poter elaborare le strategie, di non trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ai GAL già esistenti.

In termini pratici ciò implica che all’inizio della programmazione dovrebbero essere lanciate chiamate a progetto rivolte ai GAL esistenti e ai gruppi con una consolidata esperienza, che sono già pronti a sviluppare le loro strategie di sviluppo locale in tempi abbastanza rapidi.

Il secondo step del procedimento prevede il lancio di call rivolte ai nuovi gruppi. I candidati che hanno manifestato interesse e che sono stati accettati dovrebbero ricevere un supporto durante la fase di costruzione del capacity-building per ausiliarli nella definizione della loro strategia di sviluppo locale. Questa fase, che può essere finanziata attraverso il supporto preparatorio, può durare da sei ai dodici mesi in ragione dell’esperienza dei gruppi. 
Al termine di questo stadio di rafforzamento della capacità istituzionale, quando i GAL avranno elaborato le loro strategie, potrà aver luogo la selezione finale. La selezione dovrebbe in ogni caso essere operata sulla base  dei medesimi criteri (6) utilizzati nelle call rivolte ai GAL già esistenti. Questo garantisce che tutte le strategie scelte rispettino determinati standard di qualità.

Non è, inoltre, previsto alcun “traghettamento” al prossimo periodo di programmazione dei GAL esistenti (a titolarità Feasr o Fep); gli stessi  dovranno quindi  presentare nuove strategie.

Le AdG competenti approvano le strategie di sviluppo locale così selezionate e stabiliscono, per ogni strategia, la dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo.
Le esperienze condotte nell’ambito dell’iniziativa Leader e nel Fep hanno evidenziato che il budget  minimo  per una strategia di sviluppo locale effettivamente integrata dovrebbe essere circa 3 miliardi di euro di contributo pubblico per l’intero periodo. Al di sotto di questo livello sembra difficile andare oltre investimenti soft su piccola scala in settori specifici e coprire i costi di gestione del partenariato e i costi di animazione.

Le strategie selezionate ed approvate sono attuate dai Gruppi di azione locale (GAL).

I GAL sono composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati (imprenditori e loro associazioni, autorità locali, associazioni di quartiere o rurali, gruppi di cittadini – minoranze, anziani, giovani, ecc.), in cui né le autorità pubbliche, né un singolo gruppo di interesse rappresentano, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto e in cui nelle decisioni di selezione almeno il 50% dei voti espressi provenga da partner non pubblici.

La proposta di Regolamento generale individua quali compiti principali dei GAL l’elaborazione ed attuazione  delle strategie di sviluppo locale. Spetta comunque allo Stato membro definire il ruolo che i GAL e le autorità responsabili dell’esecuzione dei programmi interessati avranno in relazione alla strategia: tale scelta potrà prevedere un sistema di implementazione che attribuisca maggiore autonomia ai GAL, comprendendo compiti relativi all’approvazione delle operazioni, ai pagamenti ed al controllo, oppure modelli più conservativi dove ai GAL sono assegnati i soli compiti enucleati nel regolamento (art. 30, par. 3).

Tra i compiti  previsti dal Regolamento vanno annoverati:
a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;
b) elaborare una procedura di selezione degli interventi trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi obiettivi che evitino conflitti di interessi, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;
c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;
d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
e) ricevere e valutare le domande di finanziamento;
f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
g) attuare gli interventi in qualità di beneficiari (7);
h) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale.

Le AdG provvedono affinché i GAL scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune.

Aspetti finanziari: spese ammissibili e gestione del plurifondo

Il sostegno allo sviluppo locale comprende:
a) i costi del supporto preparatorio (inclusa la stesura dei documenti programmatici delle strategie di sviluppo locale) anche per i GAL la cui strategia non verrà poi selezionata per il finanziamento. Tali costi comprendono: il miglioramento della capacità istituzionale, la formazione e l’attività di rete funzionali alla preparazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale, il supporto a piccoli progetti pilota (“start-up kit”);
b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale;
c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
d) i costi di gestione e i costi di animazione della strategia di sviluppo locale entro il limite del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale (8).

Qualora lo SM/AdG  opti per un approccio plurifondo, ovvero se il comitato di selezione ritiene che l’attuazione della strategia selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può essere individuato un Fondo capofila che coprirà tutti i costi di gestione, animazione e creazione di reti inerenti alla strategia di sviluppo locale. La scelta del fondo capofila dipende dalle attività previste e dall’area di riferimento.

Monitoraggio e valutazione

Per adempiere ai suoi obblighi di monitoraggio a livello di programma, l’AdG dovrà richiedere ai GAL informazioni su ciascuno dei progetti approvati: informazioni finanziarie e dati sui progressi dei progetti, utilizzando gli indicatori individuati nei pertinenti programmi.
I rapporti annuali predisposti dai GAL dovrebbero inoltre contribuire alla redazione del Rapporto annuale di esecuzione del PO.

Ai fini della costruzione del quadro dei risultati, la CE suggerisce di utilizzare “il numero dei GAL costituiti nell’ambito di ciascun fondo” come indicatore di realizzazione e il “totale della spesa pubblica per lo SLP” come indicatore finanziario. Potranno inoltre essere utilizzati ulteriori indicatori quali: il “numero dei finanziamenti preparatori” o il “numero dei progetti di cooperazione”(9).

L’approccio alla valutazione dello SLP dovrebbe essere descritto nel piano di valutazione del PO. Tra gli aspetti da indagare vi sarà chiaramente il contributo delle strategie di sviluppo locale, attuate dai GAL, al raggiungimento degli obiettivi del programma. La Commissione raccomanda altresì di valutare l’efficienza e l’efficacia delle modalità di attuazione dello SLP (10).

È compito dell’AdG, inoltre, intraprendere ulteriori attività di monitoraggio e valutazione, in particolare in fase di preparazione dei Rapporti di esecuzione del  2017 e del 2019.

Per il Fse gli indicatori di risultato comuni di lungo periodo dovrebbero essere raccolti su un campione rappresentativo della documentazione dei partecipanti, per esempio attraverso indagini di osservazione (11).

Incentivi per ricorrere allo strumento

L’approccio allo sviluppo locale partecipativo  può essere realizzato attraverso un asse dedicato del Programma operativo oppure come parte di un asse che comprende più priorità d’investimento relative all’Inclusione sociale.
Se lo Stato membro stabilisce di creare un asse prioritario attuato interamente attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, il tasso massimo di cofinanziamento a livello di asse prioritario è aumentato di 10 punti percentuali.


Note:

(3) L’attuazione dello SLP può essere realizzata attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari. Strumenti finanziari come il microcredito potrebbero inoltre essere messi a disposizione dei potenziali beneficiari quali fonti di finanziamento aggiuntive.

(4) Il regolamento generale stabilisce che è lo Stato membro a definire i criteri per la selezione delle strategie (art. 29.2); tuttavia la scheda di sintesi della Commissione aggiunge, a fianco dello Stato membro, anche l’Autorità di gestione. Questo chiarimento potrebbe significare che il documento che dovrà contenere tali criteri non dovrà essere necessariamente il Contratto di partenariato, che comporterebbe una condivisione dei criteri al livello nazionale, ma il Programma operativo.

(5) Il team è normalmente composto da rappresentanti della/e AdG ed esperti di sviluppo locale.

(6) cfr. allegato 4 alla fiche della CE - Esempi di criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale.

(7) Compito introdotto nel compromesso finale dalla Presidenza cipriota (21/07/2012), ribadito nel CAG  del 16/10/2012 e confermato nell’Accordo raggiunto in esito al trilogo del 23 maggio 2013 (cfr art. 4 b).

(8) Nel compromesso finale della Presidenza cipriota (21/07/2012) si opera un distinguo tra costi di gestione e di animazione scindendoli in due paragrafi distinti; nei primi vengono annoverati anche i costi; tra i secondi le iniziative per facilitare lo scambio di informazioni tra gli stakeholders, il supporto ai potenziali beneficiari per sviluppare le progettualità e predisporre i formulari di progetto. Tale specificazione è stata recepita nel testo del CAG del 16 /10/2012 e confermata dall’Accordo raggiunto tra PE e Consiglio in esito al trilogo del 23 maggio 2013.

(9) Cfr nota 2

(10) Cfr nota 2

(11) Fonte: Guida CE (Cfr nota 2)