prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 1° ottobre 2013

+T -T APPROFONDIMENTI

La prospettiva dello sviluppo territoriale nella programmazione 2014-2020


ITI - Gestione, attuazione, sorveglianza e controllo

L’ITI può essere gestito ed attuato direttamente dallo Stato membro o dall’Autorità di gestione oppure attraverso organismi intermedi da questi designati, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative.(19)  

Lo Stato membro può scegliere, ad esempio, di predisporre un programma nazionale plurifondo o più programmi monofondo (Fse, Fesr) ed attuare il/i PO attraverso ITI stabiliti a livello regionale.

Poiché la realizzazione di Investimenti integrati implica che l’attuazione degli assi coinvolti debba avvenire in maniera congiunta, l’AdG può delegare l’attuazione delle parti dei diversi assi prioritari che concorrono alla realizzazione dell’ITI ad un solo organismo (ad esempio un’autorità locale) allo scopo di assicurare che gli investimenti siano intrapresi in maniera complementare. Tale approccio è anzi raccomandato dalla Commissione, ove possibile, allo scopo di preservare il carattere integrato dello strumento.

Considerato, peraltro, che all’interno dell’ITI possono confluire risorse provenienti da diversi programmi operativi, la cui responsabilità fa capo a differenti AdG, al fine di rendere più agevole l’attuazione sarebbe auspicabile che eventuali deleghe di funzioni attuative da parte delle AdG agli organismi intermedi avvenissero con la medesima estensione e che fossero previste, per questi ultimi, analoghe modalità di reportistica.(20)

Un ITI può prevedere l’utilizzo di sovvenzioni non rimborsabili, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari. All’interno dello stesso, inoltre, alcune componenti possono essere implementate attraverso la modalità dello sviluppo locale partecipativo, combinando i due approcci.

In merito alla procedura di selezione degli OI non sembra allo stato esservi alcuna indicazione a riguardo da parte della Commissione, dal momento che tale aspetto non risulta affrontato nei Regolamenti né è stato oggetto di precisazioni/chiarimenti nelle presentazioni power point della CE sul tema. 
Nella sua fiche del 23 febbraio (21) la CE si limita a puntualizzare che gli organismi intermedi non sono soggetti alla procedura di designazione formale prevista per le autorità di gestione e di certificazione (22);  spetta tuttavia allo SM  - prosegue la Commissione- determinare un’appropriata procedura per la loro designazione.

Appare dunque evidente che la CE abbia inteso lasciare ampia discrezionalità agli SM/AdG nella scelta della procedura più adeguata sulla base di quelle attualmente in uso. Le modalità  e il grado di delega della gestione agli OI possono conseguentemente variare secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro.

Sotto il profilo della sorveglianza l’AdG/SM dovrà garantire che il sistema di monitoraggio del Programma operativo sia dotato delle funzionalità necessarie a consentire l’individuazione all’interno degli assi prioritari degli interventi e delle realizzazioni che contribuiscono ad un ITI. (23)  
Le modalità di sorveglianza e reportistica, stabilite nell’ambito dell’ITI, devono in ogni caso consentire di  monitorare i dati per programma, per asse prioritario (così come per fondo e per categoria di regione ove opportuno) e per priorità UE nel caso del Feasr e del Femp al fine di consentire una valutazione dei progressi realizzati verso gli obiettivi del Programma e della Strategia Europa 2020.
Per consentire, poi, una valutazione in termini di efficacia dello strumento è importante che uno o più indicatori utilizzati per l’ITI si riferiscano agli obiettivi della strategia di sviluppo integrato territoriale che l’ITI realizza (24).

Per quanto attiene ai controlli, troveranno applicazione le norme previste per i fondi strutturali e di investimento. In ottemperanza al principio fissato a livello regolamentare, al fine di garantire controlli proporzionati per gli ITI sarebbe opportuno che gli organismi nazionali e regionali incaricati dell’esercizio delle funzioni di controllo  sugli ITI condividessero delle modalità per organizzare controlli e audit congiunti (eseguiti nello stesso momento) o tramite le quali possono contare ognuno sul lavoro dell’altro, evitando controlli multipli.
Per i programmi della politica di coesione dovranno altresì essere definite piste di controllo che consentano di distinguere e dichiarare per ciascun asse prioritario le spese che contribuiscono all’ITI (25).

Dalla lettura dei Regolamenti si evince che nessun ruolo sembrerebbe rivestire la CE nel processo di identificazione ed attuazione dell’ITI, salvo nella fase di approvazione dei documenti di programmazione laddove potrà verificare: l’indicazione nell’ambito dell’Accordo delle modalità con le quali lo SM intende garantire l’approccio integrato allo sviluppo territoriale e delle sfide che si intendono affrontare e all’interno dei PO l’identificazione da parte dell’AdG delle aree ove saranno realizzati gli ITI delle risorse destinate a ciascuno di essi e delle modalità di gestione ed attuazione degli stessi.


Note:

(19) Cfr articolo 99, comma 3 della proposta di Regolamento generale.

(20) Cfr nota 8.

(21) Cfr nota 8.

(22) Cfr art. 113 bis RDC introdotto dal testo di compromesso della Presidenza danese e confermato nella proposta della Presidenza irlandese approvata dal Coreper il 26 giugno 2013.

(23) Cfr articolo 99, comma 4 della proposta di  Regolamento generale.

(24) Cfr nota 8.

(25) Cfr nota 8.