Quaderno del 1° ottobre 2013
FOCUS - QFP
Il Quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020
Il Quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020
di Giuseppe Di Stefano, Michela Fagioli
Settore Fse - Tecnostruttura
Glossario:
L'Unione europea (UE) è stata istituita dal Trattato di Maastricht firmato nel 1992.
L'Unione è nel contempo un progetto politico e un'organizzazione giuridica.
Essa è un progetto politico finalizzato alla creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel rispetto del principio di apertura e nel modo più vicino possibile ai cittadini (art. 1 del trattato sull'Unione europea).
L'Unione è fondata su valori: il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Essa è dotata di simboli: una bandiera (dodici stelle su fondo blu), un inno (Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven), un motto «Unita nella diversità», una moneta (l'euro), una giornata che celebra l'Europa (il 9 maggio).
L'Unione è un'organizzazione giuridica. Il trattato di Lisbona sopprime l’articolazione in tre pilastri stabilita dal trattato di Maastricht. Oggi il "metodo comunitario" si applica a tutte le politiche che rientrano nelle competenze dell'Unione, ad eccezione di:
- la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in cui gli Stati membri hanno diritto di iniziativa e un diritto di ricorso al Consiglio europeo nel settore legislativo;
- la politica estera e di sicurezza comune in cui si applica il metodo intergovernativo.
Essa possiede un quadro istituzionale unico (costituito essenzialmente dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea). Tale quadro assicura la coerenza e l'omogeneità dell'azione dell'Unione. Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce alla UE una personalità giuridica.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo Trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Il Parlamento europeo (PE) riunisce i rappresentanti dei 500 milioni di cittadini dell'Unione europea. I rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto dal 1979. Conformemente al trattato di Lisbona, il numero di seggi del Parlamento europeo è 751. Il numero di deputati del Parlamento europeo per paese è sancito da una decisione del Consiglio europeo, adottata all'unanimità su proposta del Parlamento stesso. Nessuno Stato membro può avere meno di sei e più di novantasei seggi.
Le funzioni principali del Parlamento europeo sono le seguenti:
- potere legislativo: nella maggior parte dei casi il Parlamento condivide il potere legislativo con il Consiglio, in particolare attraverso la procedura legislativa ordinaria;
- potere finanziario: il Parlamento condivide il potere finanziario con il Consiglio, votando il bilancio annuale, rendendolo esecutivo mediante la firma del presidente del Parlamento, e controllando la sua esecuzione;
- controllo politico delle istituzioni europee, in particolare della Commissione: il Parlamento può approvare od opporsi alla designazione dei membri della Commissione ed è abilitato a rovesciare la Commissione nel suo insieme, con una mozione di censura. Con le interrogazioni scritte o orali, dirette alla Commissione e al Consiglio, esso esercita inoltre un potere di controllo sulle attività dell'Unione.
Il Trattato di Lisbona rafforza il ruolo del Parlamento europeo ponendolo su un piano di assoluta parità con il Consiglio dei ministri.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo diventa una delle istituzioni dell'Unione europea. Esso riunisce almeno quattro volte all'anno i capi di Stato o di governo degli Stati membri e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Esso elegge il suo presidente per una durata di due anni e mezzo.
Il compito del Consiglio europeo è di stabilire gli orientamenti politici generali e di imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo (articolo 15 del Trattato sull'Unione europea - TUE). Esso non esercita una funzione legislativa. Tuttavia, il Trattato di Lisbona prevede la possibilità che il Consiglio europeo si pronunci in materia penale (articolo 82 e 83 del trattato sul funzionamento dell'UE - TFUE) o di sicurezza sociale (articolo 48 del TFUE) qualora uno Stato si opponesse a una proposta di legge in tali settori.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Istituita dal Trattato di Roma del 1957, la Commissione europea, dal 1° luglio 2008, data dell’adesione della Croazia, è composta da 28 commissari. La sua funzione principale è proporre ed attuare le politiche comunitarie adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Essa agisce nell’interesse generale dell’Unione in piena indipendenza dai governi nazionali.
In quanto custode dei trattati, la Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Agli inizi del processo di costruzione europea, il bilancio della Comunità europea (CE) dipendeva dai contributi finanziari dei vari Stati membri.
In esito ad una decisione del 21 aprile 1970, i contributi degli Stati membri sono stati sostituiti da risorse proprie. Tali risorse corrispondono ai trasferimenti effettuati dagli Stati membri a profitto del bilancio comunitario, al fine di garantire il finanziamento delle spese dell'Unione europea (UE). Grazie al finanziamento del bilancio comunitario tramite risorse proprie, è stato possibile realizzare l'autonomia finanziaria dell'UE.
Fonte: Sito ufficiale dell’Unione europea
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Rebate – Correzione per il Regno Unito
Al Regno Unito è rimborsato un importo pari al 66% della differenza tra il suo contributo al bilancio della UE (risorse proprie tradizionali escluse) e l'importo ottenuto dallo stesso bilancio.
In linea di principio, il costo della correzione a favore del Regno Unito è ripartito tra gli Stati membri della UE proporzionalmente al loro contributo relativo all'RNL della UE.
Tuttavia, il finanziamento della correzione a favore del Regno Unito è stato modificato nel tempo, con la concessione della cosiddetta "correzione della correzione" ai tradizionalmente principali contribuenti netti al bilancio UE. Dalla correzione a favore del Regno Unito del 2001, la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia pagano soltanto il 25% della loro quota normale nel finanziamento di detta correzione (la Germania pagava in passato i 2/3 del suo finanziamento normale).
Il Consiglio europeo del dicembre 2005 ha deciso di adeguare la correzione a favore del Regno Unito e ha convenuto di escludere dalla sua base di calcolo le spese non agricole nei nuovi Stati membri. Questo adeguamento è stato introdotto progressivamente nel periodo dal 2009 al 2011. Il costo massimo di questa misura per il Regno Unito non può superare i 10,5 miliardi di euro (a prezzi 2004) nel periodo dal 2007 al 2013.
L'attuale correzione per il Regno Unito è stata approvata nel 1984 dal Consiglio europeo di Fontainebleau. Non ha data di scadenza.
Fonte: Sito ufficiale del Consiglio dell’Unione europea
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Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione europea per una durata compresa fra i 5 e i 7 anni. L’articolo 312 del Trattato di Lisbona stabilisce che il QFP, sotto forma di regolamento, deve essere adottato all’unanimità dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo (PE) (che può adottare o respingere l’intero pacchetto, ma non può presentare emendamenti). Il QFP fissa gli importi massimi annui (massimali) della spesa della UE, complessivamente e per le principali categorie di spesa (rubriche).
Il Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale che definisce il bilancio della UE per gli anni dal 2014 al 2020 e che dovrebbe garantire la possibilità concreta di intervenire sulle priorità stabilite dall’Unione stessa.
In linea con gli sforzi di risanamento a cui sono sollecitati gli Stati membri (SM) in relazione dalla pesante crisi socio-economica degli ultimi anni, i leader della UE hanno convenuto di ridurre, rispetto al QFP 2007-2013, le risorse finanziarie che possono essere mobilizzate dalla UE. Tuttavia, al fine di promuovere la crescita e l'occupazione sono stati aumentati i fondi destinati alla ricerca, all'innovazione e all'istruzione. I leader hanno altresì concordato di creare una nuova iniziativa comunitaria intesa a fronteggiare la sfida pressante della disoccupazione giovanile.
La risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 ha approvato l’Accordo politico tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione europea (CE), confermando l’accordo raggiunto il 27 giugno dalle delegazioni negoziali dello stesso Parlamento, della Presidenza irlandese del Consiglio e della Commissione.
Sono state infatti accolte le richieste avanzate dal Parlamento (che a marzo aveva rigettato la proposta) su
una maggiore flessibilità (possibilità di trasferimento da un anno all'altro per i fondi non utilizzati e possibilità di trasferimento sia tra un anno e l'altro, sia fra le categorie di spesa per gli stanziamenti d'impegno, ossia per gli importi autorizzati in favore di programmi o progetti), nuove disposizioni riguardanti la revisione del QFP (riesame obbligatorio e successiva revisione del QFP entro la fine del 2016), unità e trasparenza del bilancio.
L'iter legislativo non è tuttavia ancora concluso e il risultato dei negoziati sarà trasposto in un regolamento e in un accordo interistituzionale sui quali il Parlamento dovrà dare il suo consenso a maggioranza qualificata (presumibilmente in autunno), fermo restando alcune condizioni, tra cui la garanzia che le richieste di pagamento insolute per il 2013 saranno completamente evase e che sia adottato un nuovo bilancio rettificativo, in grado di colmare il disavanzo residuo quale identificato dalla Commissione.
Per inquadrare meglio tale posizione e comprenderne le ragioni è utile ripercorrere le tappe principali del negoziato sul QFP.
Il 29 giugno 2011, la Commissione europea ha presentato le proprie proposte per il quadro finanziario pluriennale post 2013 nella Comunicazione COM (2011) 500 “A budget for Europe 2020”, ha predisposto inoltre la proposta di accordo interistituzionale, una bozza di regolamento sul QFP e ha definito le proposte di decisione del Consiglio e del Parlamento sul sistema delle risorse proprie per finanziarie il nuovo budget.
La proposta della CE è stata successivamente modificata (COM (2012) 388) il 06 luglio 2012 prendendo in considerazione l’entrata della Croazia nella UE (avvenuta il 1° luglio 2013) e la disponibilità di nuovi dati statistici.
Il bilancio complessivo quindi è stato fissato per 1.033.235 milioni di euro, pari all’1,08% del reddito nazionale lordo (RNL) della UE, riducendo la percentuale rispetto all’1,12% del RNL dell’attuale QFP 2007-2013 (1).
Il 29 ottobre 2012, in vista del Consiglio europeo straordinario di novembre 2012, la Presidenza cipriota ha presentato una proposta di QFP che ha introdotto dei massimali per le diverse voci di bilancio. Ritenendo inevitabile una riduzione del livello di spesa proposto dalla Commissione (compresi gli elementi fuori del QFP), la Presidenza ha ridotto tutte le rubriche per un importo complessivo di circa 50 miliardi di euro, portando il totale all’1,05% del RNL della UE.
A partire dallo schema di negoziato della Presidenza cipriota, Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio UE, ha avviato una serie di incontri bilaterali con gli Stati membri e la Croazia, e a conclusione di questi, il 14 novembre 2012 ha presentato un’ulteriore proposta con l’obiettivo di raggiungere un accordo per il Consiglio straordinario del 22-23 novembre 2012.
In quest’ultima ha ridotto ancora il budget complessivo, portandolo al 1,01% del RNL della UE, cioè circa 75 miliardi in meno rispetto alla proposta della CE. I tagli si sono concentrati principalmente sulle due più grandi voci del bilancio, la coesione (sottorubrica 1b) e l’agricoltura (rubrica 2).
Il 22 novembre 2012, durante il Consiglio europeo straordinario e a seguito di ulteriori incontri bilaterali, Van Rompuy ha presentato una nuova proposta di QFP che ristabilisce gli importi per le due grandi categorie (coesione e agricoltura), e riduce le altre voci (competitività, Meccanismo per collegare l’Europa, relazioni esterne, sicurezza e giustizia). Nonostante questo sforzo, però il Consiglio europeo non ha raggiunto un accordo rinviando la decisione al vertice di febbraio.
L'Accordo raggiunto lo scorso giugno limita il tetto di spesa massima possibile, per la UE a 28 Stati membri, a 960 miliardi di euro di impegni, pari all’1,0% del RNL della UE. Il tetto di spesa complessivo è stato ridotto del 3,4% in termini reali, rispetto al QFP (2007-2013). Il massimale per i pagamenti è stato fissato a 908,40 miliardi di euro (0,95% del RNL) rispetto ai 942.780 milioni nel QFP 2007-2013. È la prima volta che il limite di spesa complessiva di un QFP è stato ridotto rispetto al precedente (-73 miliardi di euro).
Il totale delle spese fuori bilancio ammonta a più di 36 miliardi ed include le risorse per la Riserva per Aiuti di emergenza, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG (con importo massimo annuale pari a 150 milioni di euro), il Fondo di solidarietà per catastrofi (500 milioni annui), lo Strumento di flessibilità (471 milioni annui) e il Fondo europeo per lo sviluppo.
Un nuovo sistema di risorse proprie della UE (entrate) è una condizione imprescindibile per l’approvazione da parte del PE; l’accordo, quindi, include alcune ipotesi di nuove entrate: nel sistema di riscossione delle risorse proprie tradizionali, che rimane invariato, gli Stati membri tratterranno a titolo di spese solo il 20% degli importi riscossi (in luogo del 25%); proseguiranno i lavori nella direzione di modificare la risorsa propria basata sull’IVA e il Consiglio ha invitato ad esaminare l’ipotesi che una imposta sulle transazioni finanziarie possa servire da base per una nuova risorsa.
Sono stati mantenuti sia la correzione sia il rebate per il Regno Unito; è stata definita un’aliquota ridotta dell’IVA (0,15% invece dello 0,30%) per Germania, Svezia e Paesi Bassi; infine, è stata ottenuta una riduzione dei pagamenti diretti da Danimarca, Paesi Bassi e Svezia oltre che dall’Austria che ne beneficerà solo per un triennio. Tali misure e l’entità complessiva dell’accordo raggiunto determineranno un risparmio per i Paesi contributori che per l’Italia è stimato a più di 500 milioni di euro per il settennio 2014-2020.
(1) Tale percentuale si riferisce all’aggiornamento a prezzi 2011. L’accordo raggiunto nel 2005 prevedeva, infatti, una percentuale dell' 1,045% del RNL.