prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 1° ottobre 2013

+T -T FOCUS - QFP

Il Quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020


Metodo di assegnazione per il Fondo di coesione


Glossario:

Fissazione del livello massimo di trasferimento a ogni singolo Stato membro per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite.



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Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri (SM) il cui Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% del reddito nazionale lordo medio pro capite della UE a 27 nel periodo 2008-2010 e pertanto non riguarda l’Italia; tuttavia, ai fini dell’assegnazione delle risorse comunitarie ai singoli SM e per tener conto del massimale di cofinanziamento (capping), occorre considerare anche questo fondo in un contesto generale.
L’assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile corrisponde ad una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato secondo la seguente procedura:

- calcolo della media aritmetica tra le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro da una parte, e dall’altra, la popolazione e la superficie di tutti gli Stati membri ammissibili.
- adeguamento dei valori percentuali mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui il reddito nazionale lordo pro capite di quello Stato membro per il periodo 2008-2010 eccede o è al di sotto del reddito nazionale lordo medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili.

Il risultato dell’applicazione di questa metodologia è soggetto al livellamento, come previsto anche nei precedenti meccanismi di riparto.
Il livello massimo del trasferimento a ogni singolo Stato membro sarà fissato al 2,35% del PIL e sarà applicato annualmente.