prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 26 giugno 2018

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Al via il nuovo assetto organizzativo dei servizi regionali per l’impiego

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Al via il nuovo assetto organizzativo dei servizi regionali per l’impiego

di Cristina Iacobelli
Settore Lavoro - Tecnostruttura

La fine di giugno segna lo scadere di un appuntamento cruciale per le amministrazioni regionali e per l’assetto organizzativo dei servizi per l’impiego.

Entro il 30 giugno 2018, infatti, le Regioni a statuto ordinario sono chiamate dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 793- 799) a provvedere agli adempimenti normativi, amministrativi e strumentali conseguenti al trasferimento, operato dalla stessa norma finanziaria, del personale a tempo indeterminato dei servizi per l’impiego, di derivazione provinciale, alle dipendenze regionali ovvero dell’Agenzia o altro ente strumentale della Regione competente in materia di servizi e/o ad hoc costituito. Parimenti, entro la medesima data le Regioni devono porre in essere gli adempimenti connessi alla successione in capo alle Regioni, agenzie/enti regionali dei contratti a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, successione anch’essa disposta dalla Legge di Bilancio per consentire la regolare funzionalità dei servizi per l’impiego.

A decorrere dal prossimo 1° luglio, pertanto, tutti gli operatori dei Centri per l’impiego (CPI) entreranno a pieno titolo nei ranghi del personale delle Regioni, ovvero saranno trasferiti e/o assegnati presso i relativi enti strumentali deputati alla gestione dei servizi per l’impiego.

Si completa, di fatto un lungo iter transitorio che ha preso le mosse dall’attribuzione, operata dal D. Lgs. n. 150/2015 (articolo 11 e articolo 18) alle amministrazioni regionali delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, da esercitare attraverso strutture territoriali aperte al pubblico denominate, per l’appunto, Centri per l’impiego. Un’attribuzione – e, a ben vedere, una conferma - di funzioni e compiti a titolarità regionale, cui di fatto ancora mancava il tassello, preliminare e nei fatti condizionante la buona riuscita del processo, dell’assegnazione del relativo personale, afferente, come noto, al livello provinciale e coinvolto nei processi di attuazione della legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio) (1).

Va però chiarito che il 1° luglio rappresenta solo la linea massima di confine, entro cui chiudere il percorso transitorio per la regionalizzazione dei servizi per l’impiego, definendo così l’entrata a regime del nuovo assetto organizzativo dei CPI. Va, infatti, sottolineato come tale processo sia stato già determinato dalla norma finanziaria che, ricordiamo, è in vigore dal 1° gennaio 2018; da tale data, pertanto, decorrono di fatto gli effetti giuridici conseguenti ai trasferimenti ed alle successioni dei rapporti di lavoro.

D’altro canto, il processo di regionalizzazione si sta di fatto sviluppando con caratteristiche proprie in ciascuna realtà regionale, sia in relazione al momento temporale di effettivo passaggio degli operatori alle dipendenze dell’amministrazione regionale, sia in rapporto alla scelta delle modalità organizzative e di governance dei servizi. Se in alcune Regioni l’attuazione del trasferimento pertanto appare già completata, in altre si stanno proprio in questi giorni perfezionando gli strumenti normativi e/o amministrativi necessari per chiuderla. I fattori che hanno, in questo senso, influito sulla tempistica sono legati, essenzialmente, al modello organizzativo prescelto dall’amministrazione regionale in relazione alla modalità di governance del mercato del lavoro; in taluni casi, tuttavia, hanno giocato un ruolo anche le variabili di tipo politico, collegate al recente rinnovo delle Giunte e dei Consigli in alcune realtà regionali.

Nelle Regioni in cui si è optato per la costituzione di un’Agenzia regionale del Lavoro, ovvero per una riconfigurazione - alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento - dell’Agenzia o dell’organismo già esistente, risalente al primo percorso di attuazione del decentramento delle funzioni amministrative, si profila la tendenza all’assunzione del personale direttamente in capo alla stessa; in alcuni casi, si sta ragionando anche nella direzione della duplice possibilità dell’assunzione come dipendenti dell’Agenzia ovvero come dipendenti della Regione con successiva assegnazione all’Agenzia/ente. Ad ogni modo, al personale inquadrato nelle Agenzie viene garantito il medesimo trattamento giuridico e salariale dei dipendenti regionali. Inoltre, nelle normative regionali si introduce una clausola di salvaguardia tesa a tutelare gli operatori dei CPI trasferiti all’Agenzia, con la garanzia di una collocazione dello stesso personale nei ruoli regionali nel caso di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione dell’ente.

Diversamente, nelle Regioni in cui un’Agenzia o una struttura similare non sono operative, si è intrapresa la strada diretta della regionalizzazione, configurando gli operatori dei CPI come dipendenti dei dipartimenti/direzioni regionali, in parte rinviando a futuri eventuali interventi normativi la possibile costituzione – che, in alcuni casi, sarebbe una reviviscenza, a seguito di una passata soppressione – di un’Agenzia.


Note:

(1): Per una disamina complessiva del percorso istituzionale che ha condotto alla regionalizzazione del personale dei CPI si rimanda ai Quaderni di Tecnostruttura del 22 dicembre 2017 e del 28 dicembre 2016.



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