prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2017

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Professioni nel commercio: le disposizioni dell’ultimo Accordo Stato – Regioni

In questa sezione:


Natura e genesi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 su “Durata e contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare di somministrazione di alimenti e bevande”

La norma di riferimento su cui è stato costruito l’Accordo del 2011 è il decreto legislativo di recepimento della Direttiva cd. “Bolkestein” (2). Il decreto ha disciplinato i requisiti per l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali e ha stabilito che la frequenza di un corso di formazione regionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande (SAB), fosse un titolo abilitativo, alternativo al possesso di un diploma di scuola superiore/laurea attinenti e all’esperienza professionale maturata sul campo. La materia è stata così volutamente sottratta al principio di liberalizzazione ispiratore della direttiva Bolkestein e questo rappresenta un primo elemento da tener presente per contestualizzare il prosieguo del lavoro di cui si intende dare conto in questo aggiornamento.

Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, hanno ritenuto utile e doveroso uniformare tale formazione abilitante per l’avvio/esercizio di attività di SAB e così, nel 2011, la Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro e la Commissione Attività Produttive – settore Commercio, hanno condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico l’Accordo che ha individuato alcuni requisiti minimi. Tra questi:

• corsi regionali di formazione per SAB in materia di commercio di almeno 90 ore complessive;

• almeno 45 ore di formazione su materie inerenti gli aspetti igienico-sanitari e la sicurezza del consumatore.

Su questi aspetti, l’Accordo ha rappresentato un punto di arrivo importante per le Regioni, configurandosi, come del resto avviene da diversi anni per le professioni regolamentate, come atto di indirizzo generale volto a garantire un livello di formazione professionale in grado di qualificare i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività.


Note:

(2): art. 71, comma 6, lettera a) del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



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