prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2017

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Professioni nel commercio: le disposizioni dell’ultimo Accordo Stato – Regioni


Fase applicativa dell’Accordo: utilizzo della modalità FAD per l’erogazione dei corsi di formazione

Successivamente all’adozione dell’Accordo Stato - Regioni, come di consueto è iniziata la fase di recepimento dei contenuti a livello territoriale, con atti di tipo amministrativo che hanno sancito l’avvio dei corsi di formazione in tutte le Regioni. Nel rispetto dei requisiti minimi dettati dall’Accordo ciascuna amministrazione regionale ha disciplinato la materia, introducendo talvolta ulteriori elementi caratterizzanti in rapporto anche alle richieste del territorio. Tuttavia, proprio nell’ambito di questa autonomia regolamentare, a partire dal 2015 molte Regioni hanno sollevato una criticità rispetto ad una particolare modalità di erogazione dei corsi di formazione per SAB, ovvero quella che prevede esclusivamente la formazione a distanza (FAD)/e-learning. Tale situazione è stata valutata come incontrollabile, nella misura in cui in alcune Regioni la modalità FAD per tali corsi di formazione è stata scelta e regolamentata per garantirne l’efficacia e la qualità, mentre in altre Regioni non vi è stata una specifica disciplina. La difficoltà applicativa è derivata, in particolare, dai vincoli determinati dal mutuo riconoscimento della formazione professionale, in virtù dei quali ciascuna Regione è comunque tenuta a riconoscere i corsi erogati in altri territori, anche se questi sono organizzati con modalità diverse come, nel caso in specie, quello della formazione a distanza.

A questo punto della trattazione, appare necessario fornire un breve chiarimento sulla natura e l’utilizzo della FAD nelle politiche formative delle Regioni. Premesso, infatti, che per questa fattispecie non esiste una specifica disciplina quadro e che anzi, il suo utilizzo rientra nell’alveo di competenza primaria attribuita a ciascuna Regione in materia di formazione professionale, nei fatti essa ha registrato un crescente utilizzo negli anni, con la conseguente valorizzazione dei percorsi e-learning soprattutto per alcuni corsi di formazione. Esistono, in questo ambito, alcuni progetti meritevoli di attenzione da parte di alcune Regioni, che hanno operato la scelta di disciplinare l’uso della FAD mediante l’utilizzo di alcune modalità (strutture appositamente dedicate che consentono una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza; verifiche delle piattaforme FAD utilizzate; tutor multimediali; sistemi di documentazione dell’apprendimento e di valutazione dei risultati; incontri in presenza). Inoltre sono state previste specifiche procedure di controllo, sia sui soggetti attuatori che sui progetti formativi in e-learning presentati. Ne deriva un panorama ricco e diversificato di esperienze formative che, in linea con le indicazioni europee (3), ha caratterizzato l’offerta regionale più evoluta.

Fatta questa doverosa precisazione e tornando al tema oggetto di questo articolo, la formazione per l’avvio di attività di SAB, è importante comprendere quali siano state le motivazioni che hanno portato le Regioni, come sopra detto, a ritenere l’esclusiva formazione a distanza come una modalità non idonea a garantire la qualità dell’apprendimento. Nel ragionamento maturato in seno al Gruppo Professioni, in cui è emersa la necessità di un confronto tra le Regioni su questo tema, si è partiti dalla considerazione che la formazione per l’attività di SAB è stata ritenuta di particolare “rilievo” poiché connessa al rilascio di un titolo abilitativo necessario per l’avvio/esercizio di attività commerciali che implicano un rischio/pericolo per la salute e la tutela dei consumatori. Pertanto, si è ritenuto necessario condurre un approfondimento volto ad indagare la possibilità di definire procedure standard per l’erogazione in modalità FAD dei corsi di formazione per SAB. In questo senso, l’ipotesi formulata a livello tecnico è stata quella di intervenire sul testo dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, inserendo eventuali specifiche legate alla necessità di uniformare l’utilizzo della formazione a distanza. La decisione di individuare un correttivo ha trovato peraltro una legittimazione nelle stesse previsioni contenute nell’Accordo citato, che stabiliva proprio la possibilità di uniformare ulteriormente i corsi di formazione a seguito di verifica dell’impatto sui territori (4).

Procedendo secondo questa direzione è stato necessario anche valutare il peso nelle varie Regioni delle problematiche riscontrate e, successivamente, verificare la volontà politica di apportare le opportune modifiche all’Accordo per regolamentare l’uso della FAD. Il monitoraggio sulle esigenze regionali è stato svolto da Tecnostruttura nel 2015.
Nel novembre del 2016, la IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca ha deciso di dare mandato al Gruppo Professioni di predisporre un documento tecnico di linee guida sull’utilizzo della FAD nei corsi abilitanti per l’attività di SAB, partendo dal presupposto che in molte Regioni tale modalità è stata disciplinata da un punto di vista qualitativo e/o quantificata in termini percentuali rispetto all’intera durata del percorso formativo.
Importante sottolineare che le medesime conclusioni sono state poi avallate anche dalla XI Commissione Attività Produttive, stabilendo così un raccordo politico tra i due ambiti Formazione/Commercio. Stessa condivisione era già stata raggiunta nel 2011 per la definizione del primo Accordo in materia.


Note:

(3): Nell’E-Learning Action Plan del 28 marzo 2001, la Comunità europea propone una definizione che più di ogni altra rappresenta la complessa evoluzione dell’e-learning, coniugando efficacemente la dimensione tecnologica con diversi approcci metodologici. Secondo l’Europa infatti per e-learning si intende “l’uso delle nuove tecnologie multimediali e di internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando l’accesso a risorse e servizi e favorendo sia la condivisione a distanza di informazione, sia la collaborazione”.

 

(4): Il punto 8 dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 recita testualmente “Su richiesta delle parti, i contenuti del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutare l’impatto ed eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale”.