prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

+T -T APPROFONDIMENTI

Approfondimento operativo - Strumenti di ingegneria finanziaria


Approfondimento operativo - Strumenti di ingegneria finanziaria

Riferimenti:

Regolamento generale 1083/06 artt. 44, 56, 67, 78, 78 bis 

Regolamento esecuzione 1828/06 art. 43

Nota COCOF 10/0014/05 versione 08.02.2012

Decisione C (2015) 2771 che modifica la DEC su Orientamenti chiusura e allegato

LG rettifiche finanziarie EGESIF 04_0015 del 06.06.2014

Registro Domande e risposte (Q&A) sulla chiusura 2007-2013

Per consultare i documenti citati clicca qui

 

 

Gli Orientamenti sulla chiusura dei PO (1), al punto 3.6, dettano norme specifiche per gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all’art. 44 del Regolamento generale (SIF); il testo differisce in modo abbastanza significativo da quello approvato nel 2013 e contiene importanti chiarimenti e precisazioni sia in ordine a cosa è possibile certificare, sia in relazione al termine entro il quale la spesa può essere sostenuta.

In particolare, a norma dell’art. 78.6 del Reg. 1303/06, la spesa ammissibile alla chiusura è il totale di:

- ogni pagamento dai fondi di sviluppo urbano per gli investimenti in partenariati pubblico privati e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano;

- ogni pagamento per gli investimenti in imprese da parte di strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese;

- ogni garanzia fornita incluso l’ammontare impegnato per garanzie nei fondi di garanzia;

- ogni prestito e garanzia per investimenti rimborsabili dai fondi o schemi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti; 

- i costi di gestione o delle commissioni ammissibili.

In linea con le previsioni degli artt. 44 e 78.6, dunque, la spesa ammissibile in chiusura è costituita dagli investimenti effettuati dai contributi del PO nei destinatari finali e dai costi e dalle commissioni di gestione ammissibili. Per chiusura, si specifica negli Orientamenti, si intende la data finale di trasmissione della domanda di pagamento, ovvero il 31.03.2017. Allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle necessarie verifiche da parte dell’Autorità di audit, il nuovo testo raccomanda che la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa siano trasmesse all’Ada con sufficiente anticipo prima dell’invio alla Commissione.

Le risorse restituite allo strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti nei destinatari finali (ad esempio le rate di prestito rimborsate) non debbono essere più considerate come parte del programma operativo e, dunque, non possono essere certificate in chiusura. 

Affinché la spesa dichiarata in chiusura sia considerata ammissibile le autorità debbono assicurare che il contributo pagato ai destinatari finali sia utilizzato per le finalità previste. In ogni caso non è necessario che il destinatario finale abbia completato l’attività di investimento sostenuta dal SIF entro la data di trasmissione dei documenti di chiusura.

In caso di garanzie (2), l'importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie(3.6.1). Il disposto va letto unitamente con la nota COCOF 10-0014-05 (3) che al punto 4, fatte salve le previsioni del paragrafo 1.17 (4), prevede che al momento della chiusura parziale o finale, le garanzie potrebbero affrontare la seguente situazione per quanto concerne nuovi prestiti o portafogli di prestiti:

- garanzie che coprono una somma multipla di prestiti erogati che sono già arrivati a scadenza del termine di rimborso dei prestiti collegati e per i quali nessuna richiesta di garanzia è stata presentata o nel rispetto dei quali, come potrebbe essere a seconda dei casi, le garanzie sono già state onorate (denominate “garanzie fornite” nell’art. 78(6)(c) del Regolamento generale);

- garanzie che coprono una somma multipla di prestiti erogati rispetto ai quali le garanzie dovranno o potrebbero ancora necessitare di essere onorate dopo la chiusura perché la data di scadenza del rimborso dei prestiti collegati cade dopo la chiusura (denominati “importi impegnati come garanzia” nell’articolo 78(6)(c) del Regolamento generale;

- garanzie che coprono determinati importi per i quali l’intermediario finanziario non è riuscito ad emettere e sborsare nuovi prestiti alla chiusura.

Gli Orientamenti (3.6.4) confermano anche i casi di eventuale riduzione della spesa ammissibile e in particolare, “se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari finali si sovrappongono ai costi di gestione o delle commissioni dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili dichiarate ai fini del rimborso” inoltre “se gli interessi maturati dai pagamenti del programma allo strumento di ingegneria finanziaria, attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o finale del programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni degli artt. 78.6 e 78.7, primo comma, del Regolamento generale, vanno dedotti dalla spesa ammissibile”.

Operativamente dunque, e in linea con il punto 3.1 degli Orientamenti, nel caso degli Strumenti di ingegneria finanziaria, si conferma che il contributo pubblico deve essere pagato al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità. Si rammenta che, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria, il beneficiario è il SIF medesimo, ossia “ciascuno degli strumenti di ingegneria finanziaria descritti nel primo paragrafo punti a), b) e c) dell’art. 44 “come chiarito al punto 1.2.8 della Nota COCOF. La data finale di ammissibilità della spesa è il 31.12.15, ne consegue che oltre tale data non sarà possibile versare contributi del PO al Fondo, mentre, entro il termine per la trasmissione della domanda finale di pagamento sarà possibile sia che il Fondo effettui investimenti nei destinatari finali, sotto forma di prestiti o di garanzie sia che ad esso vengano riconosciuti costi e commissioni di gestione sostenuti e pagati entro il 31.03.2017. Il punto 3.6.2 degli Orientamenti rimarca l’ammissibilità di questi ultimi ai sensi dell’art. 78.6 d nei limiti stabiliti dall’art. 43.4 del Regolamento di esecuzione ed in linea con la Nota COCOF sui SIF. Inoltre al punto 3.6.3 si precisa che sono certificabili gli abbuoni di interessi o degli abbuoni di commissioni di garanzia purché associati e combinati con prestiti e garanzie FSE o FESR in un singolo prodotto finanziario. È altresì previsto che gli abbuoni di interessi o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati da pagare dopo il periodo di ammissibilità possano essere dichiarati come spesa ammissibile purché (…) si riferiscano a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il 31.03.2017.

A chiarire ulteriormente le disposizioni contenute nella Decisione di modifica degli Orientamenti, con precipuo riferimento alle date limite per gli investimenti nei destinatari intervengono alcune risposte che la Commissione europea ha fornito agli Stati membri nel compendio “Q&A on the 2007-2013 programmes closure (5)”. 

In particolare, alle domande/risposte 88, 92 e 98 si esplicita che il contributo del PO al Fondo, per essere riconosciuto quale spesa ammissibile, deve essere stato anche erogato ai destinatari finali e ciò può teoricamente avvenire sino alla data di chiusura del programma (ossia il 31.03.2017) ma, dal momento che le spese debbono essere coperte dalla dichiarazione di chiusura e sia l’AdC che l’AdA debbono poter svolgere le relative attività preparatorie è opportuno che le tre autorità concordino una data nella seconda metà del 2016 entro la quale l’AdG fornisca la prova dell’erogazione del sostegno ai destinatari finali (e delle verifiche di gestione effettuate). Nella risposta 88 si puntualizza che “anche se questa data può variare da uno SM all’altro, si raccomanda che non sia successiva al 31.12.2006” e si raccomanda che i gestori del fondo ricevano indicazioni chiare sia sulla data ultima riferita alle erogazioni a valere sul PO sia sulle attività espletate dalle AdA e AdCert che potranno vederli coinvolti. Ancora a proposito di date, la Commissione suggerisce che la dichiarazione di chiusura, la domanda di saldo finale e la dichiarazione finale di spesa siano trasmesse all’AdA almeno tre mesi prima del termine del 31.03.2017 (6). Il rispetto di questa ultima indicazione potrebbe ragionevolmente determinare l’individuazione della data ultima per i trasferimenti ai destinatari delle risorse del Fondo riconducibili al PO entro un termine anteriore a quello suggerito alla risposta 88 e collocato nella seconda metà del 2016, in ragione di vari fattori fra cui il tiraggio del fondo, la metodologia di controllo ecc.

Con la risposta 98 si precisa anche, a proposito della prova dell’ammissibilità della spesa sostenuta dagli intermediari finanziari, che questi “possono investire sia in nuove PMI che in PMI che hanno già ricevuto sostegno, posto che ciò sia coerente con le regole in materia di aiuti di Stato.” Se ne desume che il Fondo potrà erogare risorse - entro il temine della chiusura o entro quello concordato dalle tre Autorità a fini di gestione interna - sia a nuovi richiedenti sia a destinatari che hanno già beneficiato ma per tranches successive alla prima.

In più risposte (7), poi, la Commissione ribadisce che le risorse restituite dai prestiti rientrati o dalle garanzie onorate e reinvestite in nuovi prestiti, non possono essere dichiarate quale spesa ammissibile precisando la disposizione introdotta con la modifica delle linee guida e chiarendo ulteriormente l’impossibilità di certificare in overbooking rispetto al contributo versato dal PO al Fondo. Ad una domanda esplicita in questo senso (8), infatti, viene ribadito che “sono ammissibili gli investimenti effettuati nei destinatari con le risorse utilizzate durante il primo ciclo di investimento”.

Un’ulteriore importante precisazione è rinvenibile nella risposta alla domanda 100 nella quale si legge che “solo i pagamenti effettivamente erogati ai destinatari saranno considerati spesa in chiusura”, ne consegue che i prestiti sottoscritti ma non erogati non potranno essere certificati. In caso di fondi di garanzia, la garanzia diventa ammissibile una volta che il prestito sottostante è stato erogato pertanto non rileva se o quando esso venga restituito (9)

Sul versante dalle verifiche di gestione, è necessario che sia dimostrabile che il contributo dei PO sia stato utilizzato per le finalità concordate (sulla base dei contratti di prestito sottoscritti, controlli a campione, rapporti di attuazione); inoltre, deve sussistere la prova dei trasferimenti finanziari dal fondo ai destinatari finali o in caso di garanzie dei prestiti sottostanti a queste ultime. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 78.7 del Reg. 1083/06 le risorse restituite all’operazione (…) sono riutilizzate dalle Autorità competenti a favore di progetti simili a quelli precedentemente finanziati con i Fondi; occorre inoltre dare puntuale evidenza nel REF (par. 5.2.5, punto 10, degli Orientamenti) dell’ammontare di tali risorse, della data di chiusura e destinazione delle stesse e delle modalità di riutilizzo. A tale scopo, le AdG dovrebbero programmare adeguate verifiche di gestione.

Con riferimento ai costi di gestione le risposte della Commissione sull’argomento (10) confermano che i limiti regolamentari si applicano al contributo del PO al Fondo. Ne consegue, da un lato che se il fondo è costituito anche da risorse diverse, la quota di costi e commissioni di gestione ammissibile va calcolata solo sull’importo afferente al PO ma, anche, dall’altro lato che l’effettivo consumo del Fondo non è rilevante ai fini del computo dei costi di gestione. Inoltre viene chiarito che per le singole annualità di esercizio le soglie possono essere più alte o inferiori, a condizione che per l’intero periodo di operatività la somma dei limiti annuali non venga superata, seguendo il principio del pro rata temporis occorre comunque sempre considerare per l’appropriata base di calcolo, le variazioni derivanti da ulteriori conferimenti o ritiri del contributo. Se l’AdG ha optato per una remunerazione del gestore basata sulla performance, ai sensi della nota COCOF, deve averne fissato nell’Accordo di finanziamento eventuali dettagli, quali indicatori e modalità applicative.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere procedurale si ricorda che, prima della chiusura finale o parziale, l’autorità di gestione deve procedere all’applicazione di eventuali rettifiche finanziarie (11) a seguito di audit effettuati sull’istituzione o l’attuazione dello Strumento.  Inoltre l’AdG nel rapporto finale di esecuzione (12), a norma del punto 5.2.5 degli Orientamenti di chiusura deve descrivere i progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti all'art. 44 (13). Infine il Rapporto finale deve descrivere in sintesi lo Strumento e le modalità di attuazione. Gli Orientamenti specificano in modo puntuale tutte le informazioni che devono essere fornite nel REF e contengono all’Allegato II un template per la reportistica da compilare con ulteriori dati di attuazione. 

L’autorità di Certificazione, in linea con quanto già avviene a seguito dell’introduzione dell’art. 78 bis del Regolamento generale, dovrà trasmettere le pertinenti informazioni nell’ambito della dichiarazione finale di spesa, allegando al modello di cui all’all. X del 1828/06, il modello V allegato al 1083/06.

L’autorità di audit, come ribadito dalla Commissione in numerose risposte dovrà effettuare le proprie attività di verifica sul SIF volte all’elaborazione della Dichiarazione di chiusura; in particolare viene suggerita l’adozione dell’approccio del Quadro comune di audit (14) e lo svolgimento di verifiche tematiche per controllare se il saldo finale sia stato calcolato secondo le disposizioni dell’artt. 78.6 e 78.7 e se l’AdG abbia tenuto conto degli esiti di altri eventuali audit svolti sullo strumento.

Conclusioni

La modifica degli Orientamenti di chiusura ha meglio precisato il disposto regolamentare e, di fatto, ha fornito, attraverso la raccolta delle domande e delle risposte, indicazioni operative alle AdG in merito alla chiusura dei SIF. Il 31.12.2015 è la data ultima per versare risorse dal PO al beneficiario (il Fondo); è teoricamente possibile effettuare investimenti nei destinatari finali sino alla data di chiusura dell’intervento, ovvero alla trasmissione della domanda finale di pagamento (31.03.2017) e riconoscere le commissioni di gestione al Fondo, tuttavia, allo scopo di consentire alle altre autorità coinvolte di espletare le proprie inderogabili attività, dovrà essere fissata una data entro la quale ammettere gli investimenti che dovranno essere stati effettivamente erogati e non solo sottoscritti.

 


Note:

(1): Allegato alla Decisione C (2015) 2771 che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013).

(2): Si fa presente che in esito agli approfondimenti in corso fra SM e Commissione europea sulla puntuale interpretazione del concetto di “garanzie impegnate” la presente nota potrà essere integrata con indicazioni specifiche.

(3): Nota rivista di orientamento sugli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) 1083/06, revisione del 08/02/2015 dopo l’entrata in vigore del regolamento 1236/11 che modifica il regolamento 1828/06.  

(4): Si prevede la possibilità di non emendare accordi di finanziamento sottoscritti e risorse impegnate prima della ultima modifica della Nota COCOF.

(5): Registro Domande e risposte (Q&A) sulla chiusura 2007-2013.

(6): Ibidem cfr. risposte 92 e 99.

(7): Ibidem cfr. risposte 95, 98, 101, 102.  

(8): Ibidem, cfr risposta 95.  

(9): Ibidem, cfr risposta 92.

(10): Ibidem, cfr risposte 96, 97.

(11): Cfr. Commissione Europea, EGESIF 15_0014 Linee guida per la determinazione delle rettifiche finanziarie da apportare alla spese cofinanziate dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013 per il mancato rispetto delle norme applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria.

(12): Cfr. art. 67.2.j del Reg. (CE) 1086/06. 

(13): Si rammenta che anche qualora si opti per non elaborare il RAE 2015 l’Autorità di gestione dovrà comunque trasmettere alla Commissione europea entro il giugno 2016 i dati relativi all’implementazione dei SIF ai sensi del Reg. (CE) 1083/06 art. 67.2.j e del punto 4.2 degli Orientamenti di chiusura.  

(14): Nota Ares (2011) 1.078.561 dell’ 11/10/2011.