prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Approfondimento operativo - Rendicontazione di organismi in house in fase di chiusura della programmazione


Approfondimento operativo - Rendicontazione di organismi in house in fase di chiusura della programmazione

Nell’ambito delle operazioni di chiusura della programmazione 2007-2013 è emersa la necessità di chiarire la tempistica e le modalità di rendicontazione delle attività di organismi in house. I documenti comunitari (Orientamenti per chiusura e Registro delle domande e delle risposte) non forniscono indicazioni specifiche su tale tema (si veda anche il paragrafo "Certificabilità dei pagamenti anticipati a fronte di fidejussioni"), a parte il rimando al principio generale secondo cui le spese, per essere ammissibili, devono essere effettuate dal beneficiario entro il termine del 31.12.2015 e comprovate da fatture quietanzate o giustificativi di equivalente valore probatorio.

Tale principio generale è legato alla definizione di beneficiario e, conseguentemente, alla modalità di relazione che intercorre tra la pubblica amministrazione e l’organismo in house. Tale relazione può essere regolata in maniera diversa e assimilabile, a seconda dei casi, ad un rapporto di tipo concessorio oppure di tipo contrattuale. Nel primo caso il beneficiario risulta essere l’organismo in house che avvia e realizza le attività e le cui spese possono essere certificate alla CE; nel secondo caso, il beneficiario risulta essere l’amministrazione e quindi possono essere certificate alla CE le risorse che l’amministrazione stessa eroga all’organismo in house.

Ai fini della certificazione delle spese entro il termine del 31.12.2015 andrebbe verificato pertanto come sono articolati i rapporti tra l’amministrazione pubblica e il proprio organismo in house e chiarire di conseguenza quali spese costituiscono la spesa certificabile. A tale proposito rileva anche la natura dell’organismo, che può essere un’istituzione no-profit (per esempio un istituto o un’associazione) o un soggetto di natura commerciale (per esempio una società per azioni), e che può incidere sul rapporto con l’amministrazione (sinallagmatico o no). Inoltre, va ricordato che, secondo la CE, per rispettare i principi di sana gestione finanziaria, è preferibile che un organismo in house rendiconti a costi reali oppure, nel caso di organismi che emettono fattura, che sia prevista una pista di controllo che consenta una verifica più puntuale delle attività. In fase di chiusura, il costo di un’operazione realizzata da un organismo in house potrà essere controllato e certificato alla CE solo in una fase successiva alla presentazione finale delle spese.

Affinché le Regioni giungano nel più breve tempo possibile all’identificazione della modalità da seguire, in maniera omogenea e nel rispetto delle scadenze, possono essere previste sostanzialmente due possibilità:

1. L’organismo in house, beneficiario, certifica le proprie spese a costi reali entro il 31.12.2015 alla Regione e quest’ultima provvede successivamente al controllo e all’erogazione del saldo. Questa modalità permette alla Regione di utilizzare potenzialmente tutte le risorse impegnate nonché la precisa riconduzione delle spese sostenute a quanto effettivamente dovuto; inoltre, fornisce alle amministrazioni il tempo necessario per i propri adempimenti e salvaguarda il bilancio comunitario dall’erogazione di somme non dovute.

2. L’organismo in house certifica le proprie spese in una data precedente al 31.12.2015 (indicativamente due mesi prima) alla Regione, beneficiario, di modo che possa procedere ai propri controlli e pagare l’organismo entro il 31.12.2015. Questa modalità salvaguarda il bilancio comunitario dall’erogazione di somme non dovute ma, in linea di massima, non consente alla Regione di utilizzare tutte le risorse impegnate entro il termine di ammissibilità della programmazione 2007-2013 considerando il poco tempo disponibile per procedere al disimpegno e reimpegno per eventuali attività analoghe. Inoltre, la Regione, per pagare le ultime attività fornite dall’organismo in house, dovrebbe reperire le risorse necessarie in altri capitoli di bilancio con possibili problemi di armonizzazione.

In termini generali, le entrambe modalità possono essere previste dalla stessa AdG per organismi diversi poiché discendono dalla relazione instaurata tra la Regione ed il singolo organismo in house; esse, inoltre, vanno inquadrate in modo coerente con le altre previsioni che regolano i rapporti tra l’amministrazione e l’organismo in house intercorsi fino ad oggi.

A titolo di esempio, qualora la Regione avesse assimilato il rapporto con l’organismo in house a quello contrattuale e quindi ai fini della certificazione delle spese il beneficiario fosse identificato nell’amministrazione, i controlli di gestione (di primo livello) dovrebbero essere stati effettuati da una struttura funzionalmente indipendente. Analogamente, anche il trattamento dell’IVA e la relativa certificazione alla CE, che variano anche in funzione della natura dell’organismo in house, dovrebbe essere pagata all’ente in house avente natura commerciale che emette fattura e, essendo non recuperabile, richiesta alla Commissione europea nella domanda di pagamento. Viceversa se il rapporto fosse di tipo concessorio e l’ente non avesse natura commerciale, i controlli sarebbero svolti direttamente dall’AdG e l’organismo non sarebbe soggetto ad IVA.