prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Approfondimento operativo - Certificabilità dei pagamenti anticipati a fronte di fidejussioni e assistenza tecnica


Approfondimento operativo - Certificabilità dei pagamenti anticipati a fronte di fidejussioni e assistenza tecnica

Riferimenti:

Regolamento generale 1083/06 e s.s.m.i

Decisione C (2015) 2771 che modifica la DEC su Orientamenti chiusura e allegato

Registro Domande e risposte (Q&R) sulla chiusura 2007-2013

Per consultare i documenti citati clicca qui

 

In riferimento alla possibilità di applicare le condizioni previste dalla risposta della CE al quesito n. 27 contenuto nel documento D&R in merito alla Certificabilità dei pagamenti anticipati a fronte di fidejussioni e assistenza tecnica, si riportano di seguito alcuni punti di attenzione. Va evidenziato in primo luogo che tale documento seppur definitivo non sostituisce la normativa ufficiale di riferimento, ovvero i regolamenti comunitari vigenti e gli orientamenti sulla chiusura (1). Com’è noto infatti, i riferimenti normativi puntuali relativi alla data finale di ammissibilità sono contenuti nella sezione apposita degli Orientamenti sulla chiusura degli interventi (Bruxelles, 20.03.2013 Decisione C(2013) 1573 final) (2).

Nella risposta 27 contenuta nel documento comunitario si rileva, in primo luogo, che “il pagamento degli anticipi poco prima del termine per l'ammissibilità delle spese non dovrebbe essere pratica comune in quanto comporta un alto rischio di mancata attuazione”. La CE, pertanto, manifesta il proprio accordo alla possibilità di pagare, anche in anticipazione, a ridosso della data ultima di ammissibilità delle spese, ma in via eccezionale, poiché tale pratica potrebbe configurare un alto rischio nelle procedure di chiusura del programma operativo.

Proseguendo, la CE precisa che: “Tuttavia, nel caso degli appalti pubblici un pagamento in anticipo da un beneficiario a un contraente (ad esempio, un fornitore di assistenza tecnica), a fronte di una garanzia bancaria pagata prima della data finale di ammissibilità, è ammissibile e può essere certificato alla Commissione se il servizio e/o la prestazione oggetto del pagamento è ricevuto e la sua conformità è garantita al momento della presentazione della documentazione di chiusura. A queste condizioni, un pagamento da parte del beneficiario al contraente contro una garanzia bancaria può essere considerato come un pagamento da parte di un beneficiario nell’attuazione di un’operazione ai sensi dell'art. 78(1) purché le condizioni per il pagamento degli anticipi siano previste nel contratto e siano conformi con le norme nazionali applicabili o alle prassi contrattuali. La fattura per il pagamento anticipato dovrà essere emessa e pagata prima della data finale di ammissibilità insieme alla garanzia bancaria”.

Con queste ulteriori previsioni, la CE pone due questioni che vincolano la certificabilità dei pagamenti anticipati, ovvero:

1) la presenza di una garanzia bancaria, che possa sostenere e accompagnare il pagamento anticipato e che dovrà essere pagata entro il 31.12.2015;

2) la verifica di conformità del servizio/prestazione al momento della presentazione dei documenti di chiusura, che dovrà avvenire entro il 31.03.2017.

La garanzia fideiussoria costituisce tutela della pubblica amministrazione, coincidente in questo caso con il beneficiario, qualora il servizio/lavoro non venga reso; la verifica di conformità effettuata dall’AdG prima della presentazione dei documenti di chiusura consentirebbe di individuare “preventivamente” i casi di mancata consegna (definiti dalla CE ad alto rischio) ed operare, quindi, le eventuali correzioni nella domanda di pagamento del saldo finale. Ulteriori limiti, contenuti nella risposta della CE, riguardano le condizioni stabilite dalle parti per i pagamenti degli anticipi, le quali devono essere previste nel contratto e conformi con le norme nazionali applicabili.

Rispetto al primo punto, ciò significa che la possibilità del “pagamento anticipato” deve essere stata prevista a monte e, quindi, inclusa nel contratto stipulato con il contraente. Diversamente la CE potrebbe giungere alla conclusione che tale eccezione costituisca solo una circostanza finalizzata a prorogare la data finale di ammissibilità. A tal proposito la CE insiste precisando che “è solo nel caso in cui le norme nazionali o le pratiche contrattuali già prevedano che i lavori di supervisione / servizi di assistenza tecnica / altri tipi di servizi/ lavori siano soggetti a un pagamento anticipato e che tale modalità di pagamento si applica per il pagamento del lavoro / servizio da fornire tra la data finale di ammissibilità e la data di presentazione dei documenti di chiusura”. Relativamente alla seconda condizione, si precisa che sul versante nazionale, tale possibilità è consentita dal nostro ordinamento (art. 140 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici di cui al DPR 207/2010 e s.s.m.i (3). In particolare, ci si riferisce alla deroga per gli appalti e per i lavori co-finanziati dalla UE, ai sensi dell’art. 5 del DL 79 del 28.03.1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 140 del 28.05.1997 (4). Con tali indicazioni è prevista una deroga al divieto di anticipazione nel caso di attività co-finanziate dall’Unione europea.

 

Conclusioni

1. la fattispecie di cui al punto 27 delle risposte comunitarie ai quesiti sulla chiusura 2007-2013 non sembra essere limitata alle sole azioni di assistenza tecnica che insistono sull’asse VI. La risposta di cui al punto 27 è inclusa tra le questioni inerenti alla “data finale di ammissibilità delle spese” e non in quelle relative a “disponibilità dell’assistenza tecnica” ed il riferimento esplicito all’assistenza tecnica è contenuto a titolo esemplificativo e riportato in parentesi (for instance).

La possibilità di riconoscimento della fattura anticipata relativa alle attività che saranno rese, in parte, dopo il 31.12.2015, è quindi subordinata al rispetto delle condizioni richiamate dalla CE, ovvero:

- la conformità con le norme nazionali e con gli obblighi contrattuali;

- la conversione dell’anticipo in spesa effettiva prima della chiusura, quindi entro il 31.03.2017, termine ultimo per l’invio della documentazione di chiusura; tale conversione dovrebbe avvenire comunque in tempo utile, preferibilmente entro il 30.06.2016, per consentire all’AdG di svolgere le attività di sua competenza, ovvero verificare le spese e lo svolgimento dei lavori/servizi (…).

Relativamente alle spese sostenute per l’AT 2007-2013, ferma restando la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-2020 per le attività di chiusura del periodo precedente a determinate condizioni (5), nella sezione del registro D&R dedicata all’assistenza tecnica è presente un ulteriore specifico quesito. Nella domanda 231, infatti, viene chiesto se sia possibile per un’amministrazione pagare in anticipo le attività di AT, svolte nel 2015, a fronte di fatture emesse a gennaio 2016 che saranno coperte con garanzia finanziaria rilasciata una volta che tutti i servizi saranno stati resi. In tale risposta la CE ribadisce semplicemente i principi generali che regolano la chiusura ed in particolare la data ultima di ammissibilità delle spese, ovvero che le spese devono essere sostenute ed effettuate entro il 31.12.2015 e che tutto ciò che è sostenuto successivamente a tale data non è ammissibile insieme, anche, ai servizi resi. Questa indicazione, che potrebbe apparire in contrasto con la n. 27, in realtà deve essere letta congiuntamente con quanto indicato dalla CE nella domanda citata ed, in particolare, con le condizioni ritenute necessarie per procedere al pagamento anticipato a fronte di fidejussioni/garanzie bancarie. Nella risposta 231, la CE, infatti, non accetta e non ritiene ammissibile che la disponibilità della garanzia avvenga dopo che i servizi siano stati resi e quindi teoricamente in un momento successivo la data finale di eleggibilità, a copertura di fatture emesse nel 2016, ma non mette in dubbio quanto espresso nella risposta n. 27.

 


Note:

(1): A premessa di tale documento, è riportato a titolo di disclaimer che si tratta di “un progetto di documento di lavoro che si basa su questioni sollevate dalle autorità nazionali nell’ambito dei workshop organizzati sulla chiusura. Si compone di progetti di risposta della Commissione. L'obiettivo è quello di fornire spiegazioni e interpretazioni delle norme al fine di facilitare la chiusura dei programmi operativi ed incoraggiare le buone pratiche. Tuttavia, le risposte in nessun caso hanno la precedenza sulle regole stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione o negli orientamenti di chiusura”. 

(2): Par. 3.1 Decisione C(2013) 1573 final. “In conformità all'art. 56, par. 1, del regolamento generale, il termine finale per l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è il 31 dicembre 2015. A norma dell'art. 78, par. 1, del regolamento generale, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. […] Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente”.   

(3): Legge 11/2015

(4): Disposizioni varie di contenimento: “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 29 del 03.02.1993, ed agli enti pubblici economici, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma”.

(5): Tale possibilità è confermata sia dal Registro delle domande e risposte n. 229-230-232 sia dall’art. 59 del RDC 14-20.