prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Approfondimento operativo - Aiuti di Stato


Approfondimento operativo - Aiuti di Stato

Riferimenti:

Regolamento generale 1083/06 e smi, artt. 56, 78 e 78bis

Decisione C (2015) 2771 che modifica la DEC su Orientamenti sulla chiusura 2007-2013 (1)

Registro Domande e risposte (Q&A) sulla chiusura 2007-2013

Nota DPS 1383 del 13 febbraio 2014

Per consultare i documenti citati clicca qui

 

Gli aiuti di Stato in generale

Secondo le indicazioni del paragrafo 3.8, primo capoverso, degli Orientamenti (2), dedicato alle condizioni generali di ammissibilità degli aiuti di Stato (3) in chiusura di programmazione, “al fine di essere ammissibile, in aggiunta al pagamento effettuato dai beneficiari, il contributo pubblico corrispondente deve essere stato versato ai beneficiari da parte dell’organismo che concede l’aiuto prima della presentazione dei documenti di chiusura”. Per data di “presentazione dei documenti di chiusura” si intende il 31.03.2017. La frase non contiene elementi puntuali neanche sulla data entro la quale la spesa da parte del beneficiario debba essere sostenuta, anche se sembra pacifico che in coerenza con il Regolamento generale, in particolare l’articolo 56, il termine ultimo della spesa debba essere quello del 31.12.2015. In tal senso sono stati infatti forniti gli opportuni chiarimenti dalla CE, che nel “Registro delle Domande e Riposte” specifica che nel caso di aiuti la data di ammissibilità della spesa da parte del beneficiario è inderogabilmente il 31.12.2015. “Tutte le spese ammissibili devono essere sostenute dal beneficiario entro il 31.12.2015 ma non necessariamente dichiarate alla Commissione entro quella data. Non esistono obblighi per versare il contributo pubblico ai beneficiari prima del 31.12.2015. Esso può essere versato anche successivamente (ma comunque entro il 31.03.2017) sulla base di documentazione di supporto che l’autorità di certificazione dovrà verificare” (4). “Tutte le spese dichiarate in chiusura sono ammissibili solo se sostenute dal beneficiario prima del 31.12.2015” (5).

A riguardo si segnala anche la nota DPS 1383/2014 relativa ad alcuni aspetti di attuazione degli interventi che si configurano come aiuti di Stato, tra cui anche le regole di chiusura. In particolare la nota chiarisce che “dato per assunto il termine ultimo delle spese al 31.12.2015, […] il contributo pubblico deve essere versato ai beneficiari, da parte dell’organismo concedente, prima del 31.03.2017 (termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura)”. Tuttavia, sottolinea il DPS, “è evidente che tale documentazione dovrà essere inviata in tempo utile per permettere all’organismo concedente di fare tutti i controlli previsti dal SiGeCo e dalla normativa comunitaria di riferimento e di predisporre la rendicontazione finale del programma e inviare il tutto alla Commissione europea entro la suddetta data.”

Gli anticipi

Il secondo capoverso del paragrafo 3.8 degli Orientamenti sviluppa il tema degli anticipi, rispetto ai quali la data del 31.12.2015 identifica non solo il momento ultimo entro il quale il beneficiario può sostenere la spesa, ma anche quello entro il quale dovrà rendicontare quanto già ricevuto dall’organismo concedente: “Gli anticipi versati ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto devono essere coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre il 31.12.2015.”

La previsione è coerente con l’articolo 78 del Regolamento generale in cui si stabilisce che: “2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora […] siano coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.”

Anche in questo caso la linea è confermata dal Registro Domande e Risposte: “Ogni anticipo deve essere coperto da spesa ammissibile sostenuta dai beneficiari al più tardi entro il 31.12.2015”; “Se i beneficiari hanno ricevuto anticipi da parte dell’autorità che concede gli aiuti, essi devono sostenere la corrispondente spesa ammissibile entro il 31.12.2015.” (6)

Anche sul tema degli anticipi è intervenuta la nota del DPS, ribadendo che “se l’impresa ha ricevuto anticipi da parte dell’organismo concedente, tale somma oltre ad essere spesa da parte del beneficiario finale deve essere anche rendicontata con apposita documentazione giustificativa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) entro il 31.12.2015”.


Note:

(1): Decisione C(2013)1573 del 20 marzo 2013, come modificato dalla Decisione C(2015) 2771 del 30 aprile 2015.  

(2): Il paragrafo non è stato oggetto di modifica nella revisione del 2015

(3):La nota fa esplicito riferimento ai “regimi di aiuti” ai sensi dell’articolo 107 del TFUE; tuttavia si ritiene che si possa far qui riferimento agli aiuti di Stato in generale, senza distinzione tra regimi e aiuti ad hoc.

(4): Registro Domande e risposte (Q&A) sulla chiusura 2007-2013. Risposta alla domanda 123.

(5): Ibidem, cfr risposta 128. Sullo stesso tenore anche le risposte alle domande 124, 126 e 127.

(6): Ibidem, cfr risposta 123 e 128.