Quaderno del 20 dicembre 2013
APPROFONDIMENTI
Pignorabilità presso la pubblica amministrazione
Premessa
di Teresa Cianni
Settore Fse - Tecnostruttura
Il quadro di recessione che ha caratterizzato lo scenario economico italiano degli ultimi anni ha impattato negativamente sul tessuto produttivo, determinando una sempre più frequente incapacità delle imprese ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi (lavoratori, fornitori ecc.). Ciò ha comportato un significativo aumento delle procedure di espropriazione forzata promosse nei confronti delle medesime, per il soddisfacimento dei crediti, che si è riverberato in diversi casi anche sulle amministrazioni pubbliche.
Diverse sono state infatti le PA destinatarie di atti di pignoramento presso terzi, a seguito di procedimenti esecutivi proposti da soggetti privati nei confronti di enti che sovente beneficiano di risorse di provenienza comunitaria. La particolare natura di tali Fondi, quali trasferimenti destinati al perseguimento di obiettivi della UE, ha, tuttavia, sollevato dubbi interpretativi in merito alla loro assoggettabilità a provvedimenti coercitivi. Su impulso di alcune Regioni è stato quindi avviato un approfondimento in materia di pignorabilità dei fondi europei, che si propone di offrire una possibile chiave di lettura a partire dal panorama normativo e giurisprudenziale sul tema.
Muovendo dalle prime pronunce della Cassazione, in materia di pignoramenti presso la pubblica amministrazione, l’istruttoria mette in luce come, rispetto alla posizione iniziale diretta ad assegnare alla PA una posizione di privilegio che la sottraeva a qualsivoglia procedura di espropriazione forzata, a partire dagli anni Ottanta si assiste ad un cambiamento di rotta che porta i giudici ad equiparare l’amministrazione pubblica ai soggetti privati e a sancire che, solo in presenza di un vincolo di destinazione, le somme ed i crediti diventano patrimonio indisponibile e non possono essere oggetto di pignoramento.
Per quanto attiene più direttamente alla pignorabilità delle risorse comunitarie, e più nello specifico dei Fondi strutturali, il contributo fornisce una disamina delle principali sentenze emesse dagli organi giurisdizionali italiani e dalla Corte di Giustizia europea, che indurrebbero a ritenere tali somme impignorabili in quanto assoggettate ad un vincolo di destinazione alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico. A completare il quadro alcuni cenni ad elementi procedurali di rilievo, che potrebbero essere di ausilio alle amministrazioni nella predisposizione di pareri/scritti difensivi, nei casi di provvedimenti coercitivi posti in essere da terzi per il soddisfacimento dei loro crediti.
La sezione conclusiva sintetizza infine i principi chiave, tratteggiati nella normativa e nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, su cui poggia la tesi dell’impignorabilità delle risorse della UE, provando altresì ad identificare i provvedimenti amministrativi da cui discenderebbe il vincolo di destinazione delle risorse dei PO che le sottrarrebbe alle azioni di espropriazione forzata.
La presente trattazione focalizza l’attenzione esclusivamente sulle fattispecie di pignoramenti disposti da terzi nelle mani della pubblica amministrazione. Esulano pertanto dalla stessa i casi di deroga al principio dell’integrità dei pagamenti ai beneficiari, introdotte dalle recenti modifiche alla normativa nazionale sugli appalti pubblici e potenzialmente ascrivibili all’ambito delle compensazioni tra rapporti di debito/credito nei confronti della PA, che potranno essere eventualmente oggetto di ulteriore approfondimento.