prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 20 dicembre 2013

+T -T APPROFONDIMENTI

Pignorabilità presso la pubblica amministrazione


Elementi procedurali di rilievo

Sotto il profilo procedurale va evidenziato come il provvedimento che dispone “il pignoramento su fondi vincolati sia affetto da nullità; per le Regioni tuttavia la nullità non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi” [art. 159 c.2 D.Lgs 18/8/2000 n. 267]. “L’eccezione della non assoggettabilità del credito ad esecuzione forzata (contestazione dell’impignorabilità dei Fondi) esula, infatti, dall’accertamento dell’obbligo del terzo e costituisce in linea di principio motivo di opposizione agli atti esecutivi (deducibile ex art. 617 c.p.c.) e non di opposizione all’esecuzione, trattandosi di contestazione della procedibilità dell’esecuzione e non del diritto di procedere alla stessa” [Cass. 20/2/2006, n. 3655].

“L’onere della prova (art. 2697 c.c.) dell’impignorabilità delle somme grava in ogni caso sulla PA che dovrà dimostrare due circostanze: 1) l’esistenza di una delibera di giunta antecedente alla notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, 2) l’insussistenza di somme disponibili, dedotte quelle vincolate” (Cass. 18/1/2000, n. 496).

“Qualora  il pignoramento riguardi crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma (somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento), quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. (rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti)” [art 548 c.pc. a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013 – L. 24 dicembre 2012 n. 24 art. 1 comma 20].