prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 20 dicembre 2013

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Professioni regolamentate in Europa: favorirne l’accesso e il riconoscimento per una nuova crescita dell’occupazione


La nuova Direttiva Qualifiche

La nuova Direttiva Qualifiche, pertanto, in chiave di semplificazione, rappresenta l’evoluzione di una politica volta a tutelare il diritto fondamentale alla libera circolazione e interviene contemperando elementi di flessibilità con obiettivi di salvaguardia di una buona occupazione e di un elevato livello di qualità e di sicurezza per consumatori, pazienti, lavoratori e cittadini della UE, nonché migliorando i rapporti di fiducia tra gli Stati membri. La Direttiva è stata firmata dai co-legislatori a Strasburgo il 20 novembre ed è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea entro la fine dell'anno. Successivamente dovrà essere approvata formalmente dagli Stati membri entro due anni. Queste, in sintesi, le principali novità:

• inserimento di cinque nuovi articoli dedicati allo strumento della tessera professionale europea, che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare ai titolari di una qualifica professionale per offrire servizi o stabilirsi in un altro Stato membro. Il rilascio della tessera avviene previa richiesta degli stessi e subordinatamente all’adozione da parte della Commissione europea dei necessari provvedimenti di attuazione (11) riferiti alle professioni interessate, il formato delle tessere, la documentazione da fornire. Si specifica, inoltre, che il rilascio della tessera professionale europea è connesso all’apertura automatica di un fascicolo IMI di documentazione per il richiedente, che consente la verifica e il rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri. A garanzia della sicurezza, i Paesi ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche, di verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale presentata dal titolare della stessa.

• Si disciplina l’accesso parziale a una professione regolamentata a determinate condizioni, tra cui quella in cui risulti una rilevante differenza di formazione tra gli Stati membri che determini l’applicazione di misure compensative troppo pesanti.

• La decisione di imporre provvedimenti di compensazione è subordinata a maggiori condizioni: tra le altre, in particolare, la verifica che conoscenze, abilità e competenze acquisite in qualsiasi Stato membro nel corso dell’esperienza professionale, ovvero mediante apprendimento permanente, possano compensare il gap di formazione per l’accesso alla professione. Per le prove attitudinali, lo Stato membro dovrà svolgerle entro sei mesi a partire dalla decisione iniziale di prevederle.

• Si prevede che la Commissione adotti atti delegati per l’aggiornamento e la chiarificazione delle attività professionali per le quali il sistema di riconoscimento si basa solo sull’esperienza professionale.

• Si dispone l’aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti per tener conto dell'evoluzione di tali professioni e dei relativi percorsi formativi.

• Si prevede l’adozione da parte della Commissione europea del quadro di formazione comune basato sui livelli dell’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) come insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione regolamentata. Il quadro di formazione comune si renderebbe necessario per quelle professioni regolamentate (o che hanno percorsi scolastici e formativi regolamentati) in almeno un terzo degli Stati membri e permetterebbe, qualora lo Stato membro decidesse di avvalersene, il loro riconoscimento automatico.

• Si inserisce un articolo per il riconoscimento, ai fini dell’accesso alla professione, del tirocinio professionale svolto in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo di studio.

• Si prevede l’istituzione da parte degli Stati membri di centri di assistenza incaricati di fornire ai cittadini l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Da ultimo, la nuova Direttiva Qualifiche avvia un’importante linea di intervento, invitando i Paesi ad un esercizio di trasparenza per individuare un’eventuale eccessiva regolamentazione delle professioni. L'obiettivo finale è quello di evitare l’istituzione e il mantenimento di barriere artificiali alla libera circolazione delle persone. A ben vedere tale priorità è stata già anticipata nel Libro Verde del 2011 (in cui è stato rilevato come i 27 Stati membri regolamentino circa 4700 professioni sulla base di una qualifica professionale, raggruppabili a loro volta in circa 800 categorie diverse), ma solo con la Comunicazione della Commissione Europea “Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull’accesso alle professioni”(12), recentemente ne è stata data concreta attuazione con un dettagliato piano operativo. In particolare, in base al processo individuato, nei prossimi due anni gli Stati membri dovranno fornire un elenco delle proprie professioni regolamentate e giustificare la necessità di tale regolamentazione. Entro il 2015 dovranno presentare, infine, i primi piani di azione nazionali, dopodiché andrà effettuata una valutazione reciproca coordinata dalla Commissione europea con la finalità di eliminare le sproporzionate barriere di accesso che ancora ostacolano la mobilità e scoraggiano l’occupazione, specie quella giovanile.  

Diversi studi hanno mostrato come l’Italia sia uno dei Paesi che conta il maggior numero di professioni regolamentate in Europa e in una recente ricerca (13) del Forum Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Cnel, è stato sottolineato che questo fattore ostacola l’accesso dei giovani italiani all’ambito professionale e li pone in un piano di svantaggio nei confronti dei colleghi europei. Anche in questo senso, nell’attuale contesto di attenzione che la politica nazionale sta rivolgendo ai giovani, cogliere la sfida del cambiamento posta dall’Europa sarebbe un segnale di sviluppo importante.


Note:

(11): L’articolo 4 bis, comma 7 della nuova Direttiva, dispone che la Commissione europea adotti atti di esecuzione per garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di tessera professionale. L’introduzione della tessera professionale per una determinata professione è subordinata alle condizioni: esistenza di una significativa mobilità per la professione interessata; sufficiente interesse per la professione manifestato dalle parti interessate; esistenza di un quadro di regolamentazione della professione per un numero significativo di Stati membri.

(12): COM (2013) 676 del 2.10.2013.

(13): Centro studi del Forum nazionale dei Giovani in collaborazione con il Cnel “Dall’Italia all’Europa, Dall’Europa all’Italia, Giovani Professionisti in Movimento”, maggio 2012, a cura di Antonio Forte e Laura Giacomello.