prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 20 dicembre 2013

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Professioni regolamentate in Europa: favorirne l’accesso e il riconoscimento per una nuova crescita dell’occupazione

In questa sezione:


Professioni regolamentate in Europa: le prime fasi

di Pamela Ciavoni
Settore Lavoro - Tecnostruttura

L’opportunità di rendere più competitivo il sistema delle professioni in ambito comunitario ha avuto un segnale deciso da parte dell’Unione europea nel 2005, con il riordino della disciplina sui riconoscimenti professionali (1). Prima ancora, nel 2001, le Raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) invitavano la Commissione ad elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona. In questa direzione, la Direttiva 2005/36/CE (cosiddetta Direttiva Qualifiche) ha ricondotto in un unico testo le precedenti tre Direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (2) e le precedenti dodici Direttive relative alle professioni settoriali (3).

La Direttiva Qualifiche, applicata ai Paesi europei e ai cittadini di Islanda, Norvegia e Liechtenstein, è intervenuta, quindi, nell’ambito delle professioni regolamentate (4)  semplificando il quadro normativo con l’obiettivo di stimolare la mobilità dei lavoratori, riconoscendone il diritto fondamentale di libertà di accesso all’attività professionale, a prescindere dallo Stato in cui è stata acquisita la relativa qualifica. Per ciò che concerne l’esercizio della professione, la Direttiva ha riguardato un duplice ambito di intervento: quello delle prestazioni rese in regime di stabilimento e quello delle attività esercitate in forma temporanea e occasionale.

La Direttiva Qualifiche è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, che ha previsto un sistema di autorità competenti, sia nazionali che regionali, responsabili in ordine alle diverse procedure di riconoscimento previste dalla Direttiva (regime generale di riconoscimento delle qualifiche; regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali; regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni settoriali di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto). Nell’architettura normativa, pertanto, la responsabilità di verificare le qualifiche del professionista migrante è stata posta in capo allo Stato membro ricevente, con la possibilità di applicare eventuali misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale), laddove ritenuto di dover integrare la formazione acquisita nel Paese di origine. Per le professioni settoriali, si è operato introducendo un sistema di requisiti minimi di formazione omogenei. Con il D.lgs. 206/07, il legislatore nazionale ha anche introdotto una nuova nozione di professione regolamentata (5), contemplando un sistema di riconoscimento delle associazioni professionali, che ha aperto la strada in Italia all’adozione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 di riforma delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il merito ampiamente riconosciuto alla Direttiva 2005/36/CE è stato quello di aver consolidato e razionalizzato i sistemi di riconoscimento delle professioni regolamentate fino ad allora frammentati, riconducendoli quindi ad un comune principio ispiratore. L'entrata in vigore della stessa, peraltro, ha comportato un duplice vantaggio: per i lavoratori e per le imprese. Da un lato, infatti, la Direttiva ha promosso e favorito la mobilità dei lavoratori qualificati nel mercato del lavoro europeo, contribuendo a promuovere lo sviluppo di servizi transnazionali. Dall'altro ha facilitato l'inserimento di profili professionali in settori specifici dove talvolta si registrava un consistente divario tra domanda e offerta, riducendo così in taluni casi la mancanza di competenze. In fase applicativa, tuttavia, non sono mancate anche alcune criticità. Nel novembre 2009 la Commissione responsabile per il Mercato Interno del Parlamento europeo ha tenuto un’audizione pubblica sugli effetti della Direttiva Qualifiche e il 23 settembre 2010 la Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione del Mercato Interno che ha dedicato una specifica sezione all’attuazione della Direttiva Qualifiche. Principalmente, sono emerse difficoltà legate ai diversi regimi previsti negli Stati membri, con un elevato numero di professioni regolamentate soprattutto in Paesi del Sud Europa. Nel 30% dei casi riferiti alla Commissione, le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali sono state inizialmente respinte oppure i richiedenti hanno dovuto sottoporsi a prove supplementari o inoltrare vari appelli. Tali questioni hanno evidenziato il permanere di alcuni ostacoli al pieno riconoscimento delle qualifiche professionali, rendendo quindi difficile l’esercizio delle attività al di fuori dello Stato di origine. 


Note:

(1): Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(2): Riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato 89/48/CEE; Riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale 92/51/CEE; Meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi 99/42/CEE.

(3): Infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE; dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE; veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE; ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE; architetto 85/384/CEE; farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE; medico 93/16/CEE.

(4): Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della Direttiva 2005/36/CE per professione regolamentata si intende: “attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale”.

(5): D.Lgs 206/07, articolo 4. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «professione regolamentata»:
1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;
4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

 



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