Quaderno del 20 dicembre 2013
APPROFONDIMENTI
Pignorabilità presso la pubblica amministrazione
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, e sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale delineatosi a livello europeo e nazionale, deve dunque concludersi che i finanziamenti europei, in quanto fondi soggetti ad uno specifico vincolo di destinazione, sono impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso la PA.
Tale vincolo di destinazione trova origine innanzitutto nelle disposizioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità europea, e segnatamente nell’art. 1, secondo periodo del protocollo 36 allegato a detto Trattato.
Per i Fondi strutturali il vincolo discende, altresì, dall’atto amministrativo di approvazione del Programma operativo (es. delibera di giunta), che impegna le somme alla realizzazione di servizi di interesse pubblico, nonché dal provvedimento con cui le Regioni procedono all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, definendo gli importi da corrispondere ai singoli beneficiari. A tale riguardo si evidenzia come, in virtù dell’impianto complessivo del sistema di finanziamento dei Fondi strutturali, basato su un meccanismo di rimborsi a fronte di spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori, le amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dalla UE siano assimilabili agli organismi pagatori riconosciuti (di cui al Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995) e come tali assoggettate alla medesima disciplina per essi prevista dall’articolo 3, comma 5 duodicies, legge 11 novembre 2005, n. 231.
Per effetto di tale equiparazione le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di programmi cofinanziati dalla UE, relative a provvidenze finanziarie la cui erogazione sia affidata a soggetti pagatori, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari in quanto costituiscono un semplice trasferimento di somme che transitano per la PA ma sono destinate al conseguimento di precisi obiettivi di interesse pubblico.
La soggezione dei Fondi strutturali ad un vincolo di destinazione, risulta d’altra parte comprovata dalla norma che il Regolamento generale pone a garanzia dell’integrità dei pagamenti da corrispondere ai beneficiari (art. 80 del Reg. 1083/2006). In forza di tale disposizione “la PA deve assicurare che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve tempo possibile e nelle sua integrità. Non è dunque possibile applicare alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.
A conferma della impignorabilità delle somme in parola vengono da ultimo in rilievo gli articoli 633 e 744 del codice di procedura civile, che sanciscono quale requisito imprescindibile per procedere ad esecuzione forzata che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Con il termine certo si intende che il credito non è controverso nella sua esistenza; liquido vuol dire determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile; esigibile significa che non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è venuto a maturazione e può essere fatto valere in giudizio.
Nella fattispecie delle sovvenzioni Fse il credito difetta del requisito della certezza e della liquidità; tali presupposti si concretizzano infatti solo al momento in cui viene ultimata la verifica rendicontuale delle spese e determinato il saldo complessivo dell'operazione finanziata. Fino a quel momento si tratta di crediti sottoposti a condizione o, comunque, incerti ed eventuali, e perciò privi di attitudine satisfattiva. Del resto denegare ai Fondi strutturali la natura di somme vincolate rischierebbe di esporre ad un potenziale lesivo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. La qualificazione quali risorse libere ne determirebbe, infatti, l’assoggettabilità a provvedimenti coercitivi, implicando la possibilità di destinarle ad interessi particolari estranei alle politiche della UE.