prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 14 dicembre 2020

+T -T APPROFONDIMENTI

Il coinvolgimento del partenariato a livello regionale nella preparazione dei Programmi per il periodo 2021-2027


Il Codice di Condotta del partenariato e la programmazione 2021-2027

di Paolina Notaro
Settore Fse - Tecnostruttura

Nell'ambito delle politiche dell’Unione, il partenariato riveste un ruolo rilevante, a cui la Commissione Europea soprattutto a partire dall’attuale ciclo di programmazione ha riservato una particolare enfasi; tale principio implica una stretta collaborazione fra le istituzioni (a livello europeo, nazionale, regionale), le organizzazioni (governative e non governative) e tutti gli attori del tessuto economico e sociale del territorio in ogni fase di gestione dei fondi, migliorando la qualità e l’efficacia degli interventi.
In particolare, il coinvolgimento dei partner economici e sociali assicura che l'attenzione sull'utilizzo delle risorse non si limiti ai soli aspetti procedurali, ma si traduca – una volta condivisi gli obiettivi - nella individuazione degli strumenti più idonei per rispondere alle esigenze di sviluppo del territorio.

Il Codice di Condotta (regolamento delegato (UE) n. 240/2014), che al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati resta un riferimento normativo valido anche per la programmazione 2021-2027, prevede il coinvolgimento dei partner già nelle fasi di preparazione dei programmi (1) e promuove la continuità e la responsabilità nel corso dell’intero ciclo della programmazione (preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione).

Nel Codice si dispone che ciascuna Autorità di Gestione (AdG) organizzi il partenariato (e dunque il Comitato di Sorveglianza), in coerenza con il proprio quadro istituzionale e con le specificità del proprio programma operativo (2); l’AdG dovrà garantire un adeguato livello di rappresentatività delle parti interessate in funzione delle specificità/esigenze che caratterizzano ciascun PO invitando quei partner che operano nei settori più rilevanti per la strategia del programma.
È possibile inoltre, in relazione ad aspetti specifici o particolari punti all’ordine del giorno, invitare di volta in volta soggetti diversi.

Le Autorità di Gestione dovranno adeguare il più possibile il partenariato ai singoli programmi operativi: ne consegue che anche la composizione del Comitato di Sorveglianza varierà in funzione delle specificità/esigenze che caratterizzano ciascun PO. Sarà infatti opportuno garantire una adeguata rappresentanza di quei partner che operano nei settori più rilevanti per la strategia del programma.

Per il FSE+, in linea con l’attuale periodo di programmazione, le AdG continueranno a garantire la partecipazione delle parti economiche e sociali al partenariato, in particolare con riferimento alle camere di commercio, le associazioni imprenditoriali, le associazioni per la formazione dei lavoratori, gli istituti di istruzione e formazione, i fornitori di servizi sanitari e sociali, le ONG e le organizzazioni specializzate nei campi della parità di genere, della non discriminazione e dell'inclusione sociale, con forti legami con i gruppi svantaggiati come le persone con disabilità, i migranti, i rom; in considerazione dell’ampliamento delle tematiche su cui interverrà il FSE+ nel ciclo di programmazione 2021-2027, bisognerà inoltre riflettere, in esito al negoziato sul pacchetto legislativo, su un ampliamento del partenariato, includendo ad esempio enti/associazioni/organizzazioni specificamente dedicati all’innovazione sociale, all’occupazione giovanile e alla prevenzione e al contrasto alla povertà, anche infantile. Nel caso dei programmi plurifondo, il partenariato dovrebbe comprendere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi attinenti ai diversi fondi interessati.

Per quanto concerne le modalità con cui l’AdG organizza e gestisce il partenariato nell’ambito del Comitato di Sorveglianza, potrebbe essere opportuno esplicitare nell’atto istitutivo del CdS i criteri di scelta dei partner all’interno delle singole categorie; si potrebbe ad esempio utilizzare un criterio analogo a quello già previsto per altri organi consultivi oppure fare riferimento a quello della rappresentatività (prendendo in considerazione il numero degli iscritti). Alla stessa stregua si potrebbe prevedere un criterio di rotazione che garantisca la partecipazione di tutti i partner interessati ai lavori del comitato.


Note:

(1): Preparazione dei PO. In linea con l’art. 6 della proposta CE di Regolamento generale, in cui si prevede un coinvolgimento significativo del partenariato nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, il Regolamento delegato specifica che i partner devono essere coinvolti in particolare per quanto riguarda (a) l'analisi delle sfide e l'identificazione dei bisogni, (b) la selezione delle priorità e degli obiettivi specifici connessi, (c)la ripartizione delle risorse, (d)la definizione di indicatori specifici del programmi, (e) l'applicazione dei principi orizzontali e (f) la composizione del comitato di sorveglianza.

 

(2): Quali partner scegliere (artt. 2 e 4 Regolamento delegato sul Codice). La selezione dei partner deve avvenire in maniera aperta e trasparente, con un’attenzione particolare a quei piccoli gruppi che pur potendo beneficiare dell’attuazione dei programmi, hanno difficoltà ad incidere sugli stessi. Per ciascun programma, l’AdG dovrà garantire la partecipazione di:

a) autorità locali, cittadine e delle altre autorità pubbliche competenti (tra cui rappresentanti di istituti di istruzione superiore, formazione, centri di ricerca, e consulenza, altre autorità pubbliche responsabili dell'applicazione dei principi orizzontali, in particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento, altri organismi che rappresentano le aree in cui sono finanziati gli investimenti integrati territoriali e le strategie di sviluppo locale)
b) parti economiche e sociali (tra cui le camere di commercio, le associazioni di imprenditori e i rappresentanti dell'economia sociale, organizzazioni non governative che rappresentano la società civile, in particolare attive in settori come l’ambiente, l’ inclusione sociale, la parità di genere e le pari opportunità, altre organizzazioni o gruppi che possono essere significativamente influenzati dalla attuazione dei Fondi, in particolare, i gruppi considerati a rischio di discriminazione e esclusione sociale)
c) organismi che rappresentano la società civile (tra cui partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione).v