prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2017

+T -T APPROFONDIMENTI

L'affidamento dei servizi sociali: quali novità dopo il decreto correttivo al Codice dei contratti?


Il contesto di riferimento

di Teresa Cianni
Tecnostruttura - Settore Fse

Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l’adozione di un decreto correttivo: il D.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti) approdato nella Gazzetta ufficiale n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22- del 5 maggio scorso ed in vigore dal 20 dello stesso mese.

Il decreto, che recepisce le segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall'ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore, ha modificato sostanzialmente numerose disposizioni, allo scopo di perfezionare l’impianto normativo e migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza.

Per quanto riguarda i servizi sociali il D.lgs. introduce una nuova e diversa disciplina per una particolare categoria dei servizi di cui all’allegato IX nei settori ordinari, modifica inoltre diverse disposizioni direttamente o indirettamente applicabili anche all’affidamento di tali servizi.

Sul punto si rammenta che in sede di primo esercizio della delega il legislatore nazionale non si era avvalso della facoltà (prevista dalla Direttiva 24/2014) di assoggettare i servizi sociali ad un regime alleggerito, ma aveva optato per un approccio maggiormente proconcorrenziale. Gli artt. 142 e ss. erano collocati, infatti, all’interno del sistema del Codice e per l’effetto agli stessi erano applicabili le disposizioni dettate per i settori ordinari.

Con il Correttivo vengono invece individuate, all’interno dei servizi di cui all’allegato IX, due categorie: una prima categoria, per la quale resta ferma la scelta originaria del Codice; una seconda, i servizi espressamente nominati nel comma 5-bis dell’art. 142, a cui si applica un regime che non è né quello ordinario, né quello alleggerito europeo, ma “intermedio”, attraverso l’elencazione nominativa, nei commi 5-ter e seguenti delle disposizioni, dettate per i settori ordinari, applicabili ai servizi sociali.

Si tratta di servizi sanitari e sociali, ivi inclusi quelli forniti da alcune formazioni sociali (associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili, ecc.), per i quali si introducono semplificazioni quanto a programmazione, aggregazione, procedure di aggiudicazione, anche sotto soglia.