prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2017

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L'affidamento dei servizi sociali: quali novità dopo il decreto correttivo al Codice dei contratti?

In questa sezione:


Modifiche alle disposizioni generali, alla disciplina sui contratti sotto soglia e sulle concessioni

Come anticipato il D.lgs. n. 56/2017 è intervenuto modificando sensibilmente anche le disposizioni generali del Codice andando ad incidere su alcune norme che direttamente, per effetto del rinvio operato dall’art. 142 com. 5 septies, o indirettamente impattano anche sull’affidamento dei servizi sociali.

Tra le novità rileva, innanzitutto, l’ampliamento dei motivi di esclusione prevedendo tra le possibili cause la presentazione da parte dell’operatore economico, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere e l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione [art. 80 com. 5 f.bis ed f.ter].

Si procede poi ad una modifica del sistema del rating d’impresa (che esprime l’affidabilità dell’operatore) rivedendo l’attuale impianto, che lo ancora unicamente alla qualificazione, in favore di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta. In altri termini, in virtù del novellato art. 83, il rating di impresa non costituisce più solo un requisito di partecipazione ma viene elevato al rango di criterio di valutazione [art. 83 com. 10].

Nell’ottica di garantire la tutela dei diritti sociali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle commesse pubbliche viene introdotta una norma sullo scorporo del costo della manodopera e degli oneri connessi alla salute e sicurezza. Si prevede, di fatto, che l’operatore in sede di presentazione dell’offerta economica indichi i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, nel procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, dovranno accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [art. 95 comma 10].

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione viene inserita un’apposita previsione che consente alla stazione appaltante di fissare un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Il legislatore ha inteso così valorizzare ulteriormente gli elementi qualitativi dell’offerta, accordando all’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di bloccare il prezzo, qualora questo derivi ad esempio da un’indagine di mercato, e di basare il confronto concorrenziale esclusivamente sulla qualità progettuale [art. 95 comma 10 bis].

Relativamente ai contratti sotto soglia il Correttivo apporta alcuni cambiamenti tesi a semplificare la disciplina degli affidamenti e dei controlli, modifica inoltre alcuni aspetti relativi ai principi generali.
Per quanto attiene ai principi generali, oltre al richiamo delle disposizioni di cui all’art. 30 com.1 (2), si riferisce anche all’affidamento dei servizi sotto soglia l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare i criteri ambientali minimi e di definire misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per prevenire e risolvere eventuali conflitti di interesse [art. 36 com.1].
Viene poi introdotto il criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo tale da assicurare la partecipazione delle MPMI (Micro, piccole e medie imprese). Alla stessa stregua, si prevede la possibilità d’inserimento negli avvisi/inviti di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato [art. 36 com.1].

L’innovazione di maggior rilievo riguarda l’eliminazione dell’obbligo di motivazione e del vincolo di acquisizione di due o più preventivi per l’affidamento di appalti che ricadono sotto i 40 mila euro; si offre così alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente agli affidamenti diretti [art.36 com.2 a].

Per questi affidamenti è possibile per di più procedere all’adozione di un unico provvedimento/determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti generali e di quelli tecnico professionali ove richiesti (art. 32 com.2).

Si facilita il controllo sui requisiti di partecipazione prevedendo, in caso di ricorso alle procedure negoziate di cui all’art. 36 com. 2, la possibilità per la stazione appaltante di procedere a tale verifica unicamente sull’aggiudicatario [art. 36 com.5].

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si statuisce peraltro che, nelle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, le stazioni appaltanti procedono alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 tramite controlli a campione. Il controllo a campione - si chiarisce - è effettuato, in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico; mentre resta ferma la verifica, da parte della stazione appaltante, sull’aggiudicatario [art. 36 com. 6 bis].

Elementi di riforma si riscontrano, infine, anche nelle norme che disciplinano i contratti di concessione/partenariati pubblico-privati (altra modalità di affidamento dei servizi sociali) mediante modifiche volte a favorire il ricorso a tali procedure. Allo scopo il Correttivo rettifica le disposizioni relative all’equilibrio finanziario, innalzando la quota di contributo pubblico dal 30 al 49% del costo complessivo dell’investimento, rendendo così l’operazione economicamente più appetibile per i privati [art. 165 com.2; art. 180 com. 6].


Note:

(2): L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.



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