prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2017

+T -T APPROFONDIMENTI

L'affidamento dei servizi sociali: quali novità dopo il decreto correttivo al Codice dei contratti?

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Modifiche alla sezione relativa ai servizi sociali (sezione IV del Codice)

Le variazioni apportate alla disciplina specifica sono tendenzialmente riconducibili a tre tipologie: allineamento della rubrica del capo II alla Direttiva, rinvio all’allegato IX per l’esatta individuazione dei servizi da assoggettare al regime semplificato, innovazione dell’art. 142.

Andando ad analizzare nel dettaglio le novità introdotte dal Correttivo si evidenzia come, in recepimento delle disposizioni di cui all’art. 76 della Direttiva, vengano fornite indicazioni di dettaglio in merito ai contenuti e ai criteri di aggiudicazione. Si prevede, nello specifico, che l'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis debba garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti [art. 142 com. 5 ter].

Si estende ai servizi sociali il vincolo di programmazione biennale di beni e servizi (di cui all’art. 21 del Codice) precisando, al contempo, che gli strumenti di pianificazione devono essere approvati nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore [art. 142 com. 5 quater].

La richiamata previsione, disponendo un coordinamento con la legislazione di settore, determina che laddove esista già una programmazione di tali servizi (ad esempio nell’ambito dei Piani Sociali di zona) quest’ultima costituisca di per sé adempimento delle disposizioni di cui all’art. 21.

Si amplia, inoltre, ai servizi sociali l’applicazione della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti (art. 37) e della qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38), stabilendo altresì che tali finalità possano essere perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e istituzioni analoghe [art. 142 com. 5 quinquies].
Ne discende che laddove esistano già delle aggregazioni di Comuni (es. sulla base di convenzioni ex art. 30 T.U. Enti locali), per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi, questa fungerà da centrale di committenza senza necessità di ottenere la qualificazione di cui all’art. 38. Ai fini della qualificazione, peraltro, qualora un Comune non raggiunga un punteggio sufficiente sui requisiti di base potrà compensare ottenendo un punteggio premiale attraverso, ad esempio, l’introduzione, in fase di progettazione e affidamento di una gara, di criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Per quanto concerne le procedure di affidamento si prevede la possibilità di utilizzare le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici aggregati (art. 54-58): accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione. Quanto alle modalità di scelta del contraente si potrà optare per una delle procedure individuate dagli artt. da 60 a 65: procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 63 (1)), dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione [art. 142 com. 5 sexies].

Alla logica di disegnare per i servizi sociali un “regime intermedio”, individuando puntualmente le disposizioni generali applicabili, rispondono le integrazioni all’art. 142 mediante l’inserimento del comma 5 septies.
In particolare si sancisce che per l’aggiudicazione di tali servizi, da effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere applicate oltre alle norme di cui ai commi da 1 a 5 sexies quelle relative alle specifiche tecniche (art.68), alle etichettature (art. 69), agli inviti ai candidati (art. 75), alla fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 79), ai motivi di esclusione (art. 80), ai criteri di selezione e soccorso istruttorio (art. 83), ai criteri di aggiudicazione (art. 95).
Non risulta, di converso, espressamente prevista la possibilità di ricorrere all’avvalimento e al subappalto. Tale scelta potrebbe essere stata dettata dalla peculiarità del rapporto che si viene ad instaurare tra prestatore del servizio e beneficiari, basato su un’interazione personale ad alto contenuto relazionale tra chi li produce e chi li riceve, che renderebbe estremamente complesso rimettere a terzi la realizzazione di parte delle attività.

Si chiarisce, poi, la disciplina applicabile agli appalti dei servizi sociali sotto la soglia comunitaria (€ 750.000), prevedendo che l’affidamento di tali servizi debba avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice [art. 142 comma 5-octies].

Si conferma, da ultimo, la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti aventi ad oggetto specifici servizi sociali (es. servizi per l’infanzia), a particolari organizzazioni che soddisfino determinati requisiti “etici” (soggetti del terzo settore). All’art. 143 vengono, infatti, apportate modifiche meramente formali attraverso la sostituzione dell’erroneo rinvio all’allegato XIV con quello all’allegato IX.


Note:

(1): Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando: non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all’espletamento di una procedura aperta o ristretta; i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico; per ragioni di estrema urgenza; per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.



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