Quaderno del 22 dicembre 2017
DOSSIER
La norma finanziaria come precondizione
La norma finanziaria come precondizione
La legge di bilancio, come si diceva in premessa, è l’esito di un lungo lavoro di confronto interistituzionale, che ha visto la sottoscrizione, in seno alla Conferenza Stato – Regioni, di due fondamentali Accordi Quadro per la gestione, nel periodo transitorio, delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, a partire dalle infrastrutture primarie di servizio.
Ci si riferisce, rispettivamente, all’Accordo Quadro del 30 luglio 2015 ed al suo rinnovo del 22 dicembre 2016, con i quali le Regioni e lo Stato hanno affrontato, in una dimensione temporanea e con uno sforzo congiunto, la questione relativa al personale dei Centri per l’impiego (CPI) ed ai costi fissi di funzionamento, per garantire una continuità al sistema, in attesa che si chiarisse il nodo delle competenze costituzionali (1). La consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha cristallizzato lo scenario di riferimento entro il quale andava condotta la riflessione sulla riforma dei servizi per l’impiego, confermando la titolarità e il ruolo delle Regioni in relazione al mercato del lavoro; contestualmente, ha reso evidente la necessità, condivisa dallo Stato e dalle Regioni, di superare le fasi intermedie e definire, tempestivamente, le condizioni strutturali a regime per il prosieguo dei servizi dal 2018.
Occorreva, a monte, mettere a fuoco gli elementi dirimenti per il funzionamento dei servizi, a partire da un percorso di riallocazione del personale di provenienza provinciale dei CPI in capo alle Regioni/agenzie regionali o enti similari, in base all’autonomia organizzativa, a completamento della fase di transizione e in deroga ai vincoli normativi attualmente vigenti, con riguardo sia alla capacità assunzionale, sia ai tetti di spesa imposti alle amministrazioni regionali dalle norme finanziarie.
Condizione ineludibile per l’avvio di tale processo, appariva la messa a disposizione da parte dello Stato di una linea di finanziamento stabile per sostenere il costo del personale a tempo indeterminato dei servizi per l’impiego. Parte integrante di questo ragionamento era costituita, inoltre, dalla garanzia di continuità del personale impiegato presso i CPI con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, che sovente rappresenta la componente più qualificata o specializzata delle risorse umane e fonda un bagaglio di competenze e professionalità da non disperdere, pena la non continuità dei servizi.
Si trattava, pertanto, di individuare le opportune e adeguate condizioni finanziarie e giuridiche per la collocazione, il sostegno e la possibile stabilizzazione del personale, attraverso stanziamenti ad hoc di risorse nazionali e la definizione di soluzioni normative mirate.
Sulla base di questi input, dopo un lungo periodo di lavoro tecnico e di dialogo interistituzionale, nel mese di settembre 2017 il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e gli assessori al Lavoro della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno raggiunto un accordo politico di fondamentale rilevanza, con l’impegno del Governo centrale a reperire le risorse sufficienti ed individuare le modalità tecnico- giuridiche più corrette, per dar seguito alle priorità concordate a dare finalmente “corpo” alla riforma dei servizi per l’impiego, oltre che le più volte richiamate “gambe” per proseguire il cammino. D’altro canto, nello spirito di leale collaborazione, le Regioni si sono rese disponibili a prendere in carico i costi fissi di funzionamento dei CPI, a fronte del forte sostegno assicurato dallo Stato sul versante del personale.
Con l’intesa del 21 dicembre 2017 è stato approvato un addendum all’Accordo Quadro in materia di politiche attive del lavoro dello scorso dicembre che, nel confermare quanto già ivi sancito, provvede all’assegnazione e ripartizione, per le medesime finalità e con i medesimi criteri, di un’ulteriore tranche pari a 45 milioni di euro, derivante dalla quota residua di risorse presenti nello stato di previsione delle spesa del ministero del Lavoro per l’anno 2017.
Se con l’integrazione dell’Accordo Quadro si chiude, pertanto, la fase transitoria dei servizi, è con la manovra di bilancio 2018 che si attuano gli impulsi maturati nel corso di tale ciclo e si gettano le basi del modello a regime.
La nuova legge finanziaria, infatti, all’articolo 1 (commi 793-807) introduce disposizioni riguardanti il completamento del processo di transizione delle funzioni inerenti i servizi per l’impiego, riconfigurati dal D. Lgs. n. 150/2105 come strutture regionali (2), mediante il trasferimento del relativo personale in capo alle Regioni o alle agenzie /organismi di rango regionale, secondo le rispettive discipline territoriali con il conseguente e corrispondente incremento della relativa dotazione organica. A tal fine, si stabilisce lo stanziamento a favore delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2018, di risorse stabili nazionali, per un ammontare pari a 235 milioni di euro, per la copertura dei contratti a tempo indeterminato degli operatori di servizi per l’impiego (ad oggi circa 5.605 unità) coinvolti nel percorso di attuazione della legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio) e tuttora in attesa di una chiara collocazione giuridica (3). La norma di bilancio, inoltre, introduce finanziamenti pari a 16 milioni euro a favore del personale dei CPI impiegato con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la proroga delle relative forme contrattuali e per la possibile stabilizzazione del personale a tempo determinato (ad oggi circa 365 operatori) attraverso l’estensione dell’applicabilità delle procedure descritte all’art. 20, comma 4 del D. Lgs. n. 75 del 2017 (nell’ambito dell’attuazione della legge 124/2015, cd. Legge Madia di Riforma della pubblica amministrazione), per gli aventi diritto secondo i requisiti fissati dalla norma e in deroga ai limiti vigenti in materia di assunzioni da parte della amministrazioni regionali (4). I contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, in essere alla data del 31 dicembre 2017, sono prorogati dalla legge fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino alla conclusione delle citate procedure di stabilizzazione. Tali trasferimenti del personale, stabile ed a termine, alle Regioni ed agli enti regionali sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. La norma, infine, rimanda ad un decreto interministeriale, da adottare previa intesa della Conferenza Stato – Regioni, i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario delle predette risorse per a copertura dei rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Le fondamenta sui cui radicare il sistema vengono così poste e rappresentano la precondizione per lo sviluppo di un ragionamento più ampio sul ruolo e sulle prospettive di azione dei CPI, alla luce dei compiti significativi che la legge nazionale affida loro (articolo 18 del D. Lgs. n. 150/2015). Affinché la costruzione del sistema risulti però effettivamente sostenibile, l’avvio del nuovo processo deve tener conto di due capisaldi, entrambi ribaditi nella posizione della Conferenza delle Regioni sul provvedimento (5):
- la previsione di un congruo periodo transitorio per permettere alle Regioni la definizione e la messa in atto delle necessarie condizioni normative, amministrative e organizzative, al fine di garantire la continuità nei servizi. A tal proposito, ai fini dell’effettivo subentro nell’esercizio delle funzioni, la norma introduce il termine del 30 giugno 2018 entro il quale le Regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione dei contratti di lavoro. Fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale, anticipando gli oneri connessi, con successiva rivalsa sulle amministrazioni regionali. A tal fine, si prevede altresì l’adozione di uno schema tipo di convenzione tra le singole Regioni e le Province e Città metropolitane, da approvarsi in sede di Conferenza Unificata, per disciplinare le modalità di rimborso di tali oneri anticipati nel periodo transitorio. Anche se non specificato dalla norma, resta ferma, tuttavia, la necessità di prorogare/rinnovare nel periodo transitorio le sub convenzioni attualmente già in atto tra le Regioni e gli enti di area vasta – che derivano dall’applicazione dell’Accordo Quadro materia di politiche attive - per la regolazione del complesso di istituti giuridici connessi alla gestione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità nell’erogazione dei servizi ed oltre il profilo finanziario attinente alle modalità tecniche di rivalsa;
- la garanzia della sostenibilità finanziaria, mediante uno stanziamento di risorse adeguato per consentire un ingresso “coperto” degli operatori alle dipendenze regionali o delle relative agenzie/enti. A questo proposito, va considerato che nei costi connessi al passaggio stabile del personale di derivazione provinciale nei ranghi regionali vanno contemplati anche le voci accessorie della retribuzione, con i necessari adeguamenti per il riequilibrio e l’armonizzazione con i trattamenti dei dipendenti già in forza presso l’ente subentrante. Pertanto, nel determinare il totale delle risorse della manovra, le Regioni hanno sottolineato la necessità di assicurare una piattaforma minima congrua per sostenere anche i costi indiretti e riflessi della regionalizzazione. In tale ottica, la norma di bilancio prevede l’applicazione al personale trasferito, titolare di un rapporto di lavoro subordinato, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse stanziate con la manovra e, laddove necessario, su quelle regionali, salvo l’equilibrio di bilancio. Inoltre, all’articolo 1, comma 445 quater si introducono disposizioni generali finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale di derivazione provinciale, transitato presso altre amministrazioni pubbliche nell’ambito del processo di attuazione della legge n. 56/2014, con quello relativo al personale dell’amministrazione di destinazione.
(1): Si rimanda, ai fini di un approfondimento sui contenuti dell’Accordo Quadro, al Quaderno di Tecnostruttura del 28 dicembre 2016, nel contributo “L’Accordo Quadro in materia di politiche attive”.
(2): Per una disamina più completa sul nuovo assetto organizzativo dei servizi per l’impiego, determinato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 150 si rimanda al Quaderno di Tecnostruttura del 22 dicembre 2015, “I “nuovi” servizi per il lavoro nel Jobs Act”.
(3): Si ricorda, infatti, che fino a oggi il personale di derivazione provinciale impiegato nei CPI risulta, di fatto, ancora alle dipendenze formali delle Province e delle Città Metropolitane, ovvero assegnato alle amministrazioni regionali in via temporanea, mediante il ricorso ad istituti quali il comando e il distacco o mediante forme di avvalimento.
(4): Resta fuori dalla manovra finanziaria, pertanto, il bacino del personale afferente a società esterne e/o in house affidatarie di servizi per l’impiego, che negli anni ha raggiunto anche numeri cospicui e che caratterizza il tessuto professionale degli operatori in alcune realtà regionali.
(5): Si rimanda, per maggiori dettagli, al documento “Posizione delle Regioni sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (a.s. 2960)”, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 novembre 2017 (protocollo n. 17/161/CU01/C2) ed al documento recante emendamenti all’A.C. n. 4768 in materia di CPI e di riequilibrio dei trattamenti economici dei dipendenti ex provinciali transitati nei ruoli regionali, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 6 dicembre 2017 (protocollo n. 17/179/CU01/C1-C2-C9), ai fini dell’espressione del parere sul disegno di legge in sede di Conferenza Unificata.