prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Limiti ai pignoramenti presso la PA terza con riferimento a somme di provenienza comunitaria

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Limiti ai pignoramenti presso la PA terza con riferimento a somme di provenienza comunitaria

Con riferimento alle fattispecie di pignoramento c/o terzi, presso la pubblica amministrazione,  relativamente ai fondi di provenienza comunitaria, ed in particolare per quanto attiene ai Fondi Strutturali, viene in rilievo l’articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi SIE; che nel disciplinare i pagamenti, statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.

La riferita disposizione, quantunque la sua formulazione appaia sul piano letterale meno focalizzata sull’integrità del pagamento rispetto a quella dell’art. 80 del Regolamento 1083/2006 (5), mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati (6). Ciò induce a ritenere che tale previsione apponga alle citate somme, sia pure indirettamente, un vincolo di destinazione che ne impedisce l’aggressione mediante espropriazione presso terzi. (7)  In tal senso si è espressa l’Avvocatura distrettuale dello Stato secondo cui “le somme destinate dalla Comunità Europea al finanziamento dei fondi strutturali sono vincolate nella loro destinazione, potendo essere utilizzate unicamente per gli obiettivi di sviluppo fissati in ambito comunitario (8)”.

D’altro canto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su fattispecie di pignoramento presso terzi di finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ha rigettato le domande di autorizzazione a procedere al pignoramento in parola ritenendo che “l’autorizzazione del pignoramento significherebbe, nella specie, destinare ad interessi particolari estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica”. Con la conseguenza che detti provvedimenti coercitivi potrebbero ostacolare il buon funzionamento delle Comunità andando ad incidere sulle politiche comuni o sull’attuazione dei programmi d’azione decisi dalla Comunità [ordinanza 29.5.2001 – Causa C-1/00 SA; causa C-1/02 SA del 27.03.2003].

Analoga valutazione aveva del resto precedentemente indotto la Corte, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un pignoramento di somme che le Comunità dovevano pagare ad uno Stato membro a titolo di canoni di locazione, ad accogliere la richiesta della ricorrente autorizzando il pignoramento. Tale orientamento derivava infatti dalla considerazione che “tale provvedimento, a differenza di quelli di natura coercitiva che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull’attuazione di programmi d’azione stabiliti dalle Comunità, non può ostacolare il funzionamento di tali politiche/programmi” [ordinanza 11.4.1989 causa 1/88 SA], in quanto lo stabilirsi della Commissione sul territorio sarà apparso funzionale al raggiungimento degli obiettivi di politica europea.

In ambito nazionale, a sancire l’impignorabilità dei Fondi Strutturali, in quanto somme vincolate ad una specifica destinazione, sono intervenute due pronunce del giudice civile, una del Tribunale di Napoli e una di quello di Vallo della Lucania, nonché una recente sentenza del TAR Puglia.  Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’8 febbraio 2011, ha sospeso l’esecuzione promossa nei confronti della Regione Campania, quale terzo pignorato in virtù di un obbligo nei riguardi del debitore esecutato ma nella qualità di organo incaricato dalla Comunità europea del pagamento di provvidenze erogate dalla stessa Comunità per il finanziamento di progetti rientranti nel PO FESR. A fondamento della propria decisione il giudice ha dedotto “l’esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme e la loro conseguente non aggredibilità in via esecutiva”.  Vincolo  da affermarsi, prosegue il magistrato, alla stregua di quanto sancito: a) nelle generali previsioni contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, e segnatamente dell’art. 1, secondo periodo del protocollo 36 (9) allegato a detto Trattato”; b) nella specifica disposizione dell’ordinamento interno dettata dall’art.2 comma secondo, del DPR 24 dicembre 1974 n. 727 come modificato dall’articolo 3, comma 5 duodicies, legge 11 novembre 2005 n. 231 (”le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”) [Tribunale di Napoli 13 f. , sezione quinta bis,  8 febbraio 2011].

Sulla stessa linea si pone anche la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che - con sent. 117/2013 -  ha rigettato la domanda di Equitalia di pignoramento presso terzi, promossa nei confronti dell’Ente Parco sulla base dell’assunto che: “I finanziamenti a specifica destinazione sono impignorabili, in deroga alle procedure di rito, in quanto perseguono obiettivi di programmi di sviluppo pubblico”.

Da ultimo, anche il TAR Puglia -Lecce- chiamato a pronunciarsi in merito ad una controversia tra la Regione e la Provincia di Brindisi, in ordine al mancato riconoscimento di una somma corrisposta dalla Provincia - in qualità di terza pignorata - ai diretti creditori dell’ENAIP (lavoratori dipendenti dell’Ente di Formazione), ha ritenuto che “gli importi corrisposti in via di anticipazione alla Provincia esecutata costituiscono fondi aventi vincolo di destinazione (PO Puglia FSE 2007-2013 – LR n. 15/2002) per cui non sono assoggettabili a pignoramento.  Tale vincolo di destinazione trova fondamento – ad avviso del Collegio - nel principio di integrità dei pagamenti ai beneficiari, sancito dall’art. 80 del Reg. (CE) n.1083/2006 a mente del quale “gli Stati Membri accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve tempo possibile e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”; nonché nell’art. 23, co.3, LR 15/2002 secondo cui “le convenzioni oppure atti unilaterali d’obbligo [per l’affidamento delle attività formative o di orientamento professionale, come nel caso in esame devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione delle attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate]” [TAR Puglia- Lecce sentenza del 22/12/2014].


Note:

(5): Ci si riferisce all’intestazione dell’art. 132 rubricato “pagamento ai beneficiari”, diversamente dall’art. 80 intitolato “integrità dei pagamenti ai beneficiari”, così come all’espunzione dal testo del riferimento esplicito alla necessità che il beneficiario riceva il pagamento nella sua integrità.

(6): Peraltro l’articolo 132 sembra confermare l’ampliamento della portata applicativa del principio di integrità, introdotta dall’art. 80 del precedente Regolamento 1083/2006, rispetto all’analoga previsione sancita nel Reg.(CE) 1260/99, riferendola al totale della spesa pubblica e non soltanto all’importo corrispondente alla partecipazione dei Fondi Comunitari.  Coerentemente con la definizione di spesa pubblica fornita al paragrafo 15 dell’articolo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, l’Agenzia delle Entrate in una risoluzione fornita in risposta ad un interpello, ha chiarito che l’espressione “contributo pubblico” debba intendersi riferita non solo ai contributi provenienti dal Bilancio dell’Unione Europea ma anche ai contributi di cofinanziamento provenienti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali [cfr risoluzione n 51/E del 11/06/2010].

(7): In tale direzione si è espresso anche l’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana nei pareri prot.  174.8.11 e prot.  227.8.11.

(8): Parere citato nella nota prot. 70583 del 25/7/2008 dell’assessorato della Regione Siciliana per l’agricoltura e le foreste che tuttavia non ne indica gli estremi.

(9): Oggi protocollo 7 allegato al TFUE.



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