prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Elementi procedurali di rilievo del pignoramento presso terzi


Elementi procedurali di rilievo del pignoramento presso terzi

Sotto il profilo procedurale si evidenzia come il Decreto Giustizia (DL n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014) abbia introdotto importanti novità in materia di esecuzione coattiva, con particolare riferimento agli artt. 543 e segg. del codice di procedura civile, che disciplinano il pignoramento di crediti del debitore che risultino in possesso di terzi soggetti. Innanzitutto si rileva come l’atto di pignoramento presso terzi (la citazione) non dovrà più essere necessariamente notificato personalmente, vale a dire “a mani”, ma ciò potrà avvenire anche a mezzo posta. 

Una volta notificato il pignoramento e restituito l’originale dello stesso a cura dell’ufficiale giudiziario (diversamente da quanto avveniva nel codice previgente), il creditore dovrà entro trenta giorni depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione (quello di residenza del debitore) la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, ai fini della costituzione del fascicolo dell’esecuzione (10). Il mancato deposito della predetta documentazione, nel termine sopra indicato, comporta la perdita di efficacia del pignoramento. Ad ogni modo il citato Decreto Giustizia (art. 164 ter disp. att. c.p.c) sancisce l’obbligo per il creditore, che nei termini di legge non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento, di dare comunicazione “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” dell’inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo. Il richiamato articolo dispone inoltre che resta in ogni caso ferma la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.

Ulteriore aspetto rilevante della riforma riguarda la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 548 c.p.c, la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni pignorati.(11)  Infatti il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede, a norma dell’articolo 553, all’assegnazione e vendita di crediti. Per il terzo incolpevole il novellato art. 148 c.p.c. consente tuttavia l’utilizzo dello strumento dell’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione, a condizione che provi di non averne avuto tempestiva conoscenza “per irregolarità della notificazione dell’atto, il caso fortuito o la forza maggiore”.

La giurisprudenza prevalente più recente ritiene che nell’esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità di un bene o di una somma di denaro, importando il diritto ad agire in executivis, implica non già un’opposizione agli atti esecutivi, bensì un’opposizione all’esecuzione [tra le più recenti si veda Cass. Ord. n. 21876/2013; Cass. Sent.  n. 11493/2015].

L’onere della prova (art. 2697 c.c.) dell’impignorabilità delle somme grava in ogni caso sulla pubblica amministrazione.


Note:

(10): Detti incombenti a decorrere dal 31 marzo 2015, dovranno essere espletati in via telematica, con attestazione di conformità agli originali.

(11): Viene altresì meno la distinzione tra crediti da lavoro e altri crediti, operata dalla previgente disciplina in ordine al momento perfezionativo della fattispecie non contestativa. Difatti secondo il riformato art. 548 c.p.c, e a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto del pignoramento, “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva”.