prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2015

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Conclusioni


Conclusioni

Fermo restando che la decisione in merito alla pignorabilità/impignorabilità delle somme/crediti spetta al giudice, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale delineatosi a livello europeo e nazionale, sembra si possa concludere che i finanziamenti europei, in quanto fondi soggetti ad uno specifico vincolo di destinazione, siano impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso la pubblica amministrazione. Tale vincolo di destinazione trova origine, secondo la giurisprudenza nazionale, innanzitutto nelle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e segnatamente dell’art. 1, secondo periodo del protocollo 7 allegato a detto Trattato. 

Per quanto attiene nello specifico ai Fondi strutturali, tale vincolo discende dall’art.132 del Regolamento UE 1303/2013 posto a garanzia dell’integrità dei pagamenti da corrispondere ai beneficiari. In forza di tale norma infatti la PA deve assicurare che “i beneficiari ricevano l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non è dunque possibile applicare alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.

Inoltre, la destinazione vincolata dei fondi discende dalla decisione della Commissione Europea e dall’atto amministrativo regionale di approvazione del Programma operativo (delibera di giunta), che individua gli obiettivi e le azioni di interesse pubblico cui le somme sono finalizzate; un’eventuale distrazione delle stesse risulterebbe lesiva per il conseguimento degli obiettivi della UE. Qualificare infatti i fondi trasferiti dalla UE alle Regioni quali risorse libere e come tali assoggettabili a provvedimenti coercitivi significherebbe (come evidenziato dalla Corte di Giustizia) destinare ad interessi particolari estranei alle politiche dell’Unione, fondi espressamente destinati dalla UE a tali politiche.

Infine, il provvedimento con il quale le Regioni procedono all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, individuando gli importi da corrispondere ai singoli beneficiari, determina l’impegno giuridicamente vincolante per l’amministrazione. Tuttavia va rilevato che, in linea con il sistema di finanziamento dei Fondi strutturali organizzato non come un'anticipazione di risorse, bensì come un sistema di rimborso di spese, gli importi che la PA deve corrispondere ai soggetti attuatori vengono determinati solo alla fine dell’attività con la presentazione del rendiconto del progetto e la verifica di gestione della Regione. Conseguentemente il credito non è certo liquido ed esigibile fino a quel momento e pertanto neanche pignorabile.

Nelle ipotesi di pignoramenti promossi da creditori del beneficiario che abbiano contribuito alla realizzazione del progetto per cui i fondi sono stati stanziati (es. lavoratori e/o fornitori del beneficiario), qualora il giudice condanni la PA a pagare il creditore del beneficiario e il credito sia divenuto pignorabile perché a seguito delle verifiche di gestione sul rendiconto si è solo in attesa della liquidazione del saldo, il pagamento diretto da parte della PA ai creditori del beneficiario troverebbe la sua legittimazione nella circostanza che i fondi UE non verrebbero distratti verso finalità diverse da quelle per cui sono state vincolate.

In tali particolari fattispecie non si determinerebbe, peraltro, una violazione del principio di integrità dei pagamenti configurandosi piuttosto una mera operazione di compensazione finanziario-contabile tra crediti e debiti vantati dal beneficiario nei confronti della PA (12).

Da ultimo considerato l’andamento ondivago della giurisprudenza sul tema della pignorabilità dei contributi erogati da soggetti pubblici (13), la certezza del diritto si realizzerebbe solo attraverso un provvedimento normativo dello Stato, che, in linea con la disciplina dettata per il FEASR dalla legge 11 novembre 2005 n. 231, sancisca l’impignorabilità dei Fondi Strutturali.


Note:

(12): Sull’ammissibilità di tali operazioni si è espressa in senso favorevole la Commissione europea.  In risposta ad un’interrogazione Parlamentare, avente ad oggetto l’integrità dei pagamenti ai beneficiari e la compensazione crediti-debiti, il Commissario Hahn, a nome della Commissione, ha infatti ribadito che “l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (regolamento generale) relativo all'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilisce esplicitamente che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari” ma che “il beneficiario può scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento”. “In questo caso - conclude la CE - egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti un contributo netto”.
Sulle possibili modalità operative di registrazione contabile di tali operazioni cfr “Durc e intervento sostitutivo della PA: questioni applicative e profili di compatibilità tra normativa nazionale e comunitaria” [Tecnostruttura all. al prot. 2965/FSE del 28 novembre 2014].
 

(13): Si pensi alla recente pronuncia della Cassazione con la quale la Corte ha statuito che anche i contributi erogati da soggetti pubblici, come la Camera di Commercio, possono essere pignorati, e che la generica natura di sovvenzione pubblica non li rende dunque immuni dagli attacchi dell’erario esattore (Cass. sent. n. 1113 del 21.01.2014).