prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 20 dicembre 2018

+T -T ANTICIPAZIONI

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi e disposizioni complementari

In questa sezione:


Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi e disposizioni complementari

Con riferimento al livellamento (capping), sulla base del confronto del RNL medio pro-capite rispetto alla media UE, il livello massimo dei fondi che uno Stato membro può ricevere è determinato in percentuale del PIL dello stesso Stato membro. Se per la programmazione 2014-2020 tale percentuale era fissata per tutti al 2,35% (ad eccezione degli Stati membri con una crescita media del PIL inferiore a -1% nel periodo 2008-2010 per cui la percentuale era del 2,59%), nella nuova proposta è prevista una percentuale del 2,3% per gli Stati membri aventi un RNL medio pro-capite inferiore al 60%; una percentuale del 1,85% per gli Stati membri aventi un RNL medio pro-capite pari o superiore al 60% e inferiore al 65%; una percentuale del 1,55% per gli Stati membri aventi un RNL medio pro-capite pari o superiore al 65%. L'importo annuo risultante dall'applicazione del metodo di allocazione non può superare il 108% del rispettivo livello per il periodo 2014-2020 per Stato membro (nell’attuale periodo era fissato al 110%), mentre l’importo minimo è fissato al 76% della sua dotazione totale individuale per il 2014-2020.

Infine, nelle disposizioni complementari vengono confermate le reti di sicurezza, ma non sono più previste altre disposizioni speciali sulle dotazioni per gli Stati membri che, ad esempio, nella passata programmazione erano stati colpiti dalla crisi economica o dotazioni aggiuntive che tengano conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea.



In questa sezione: