Quaderno del 20 dicembre 2013
APPROFONDIMENTI
Pignorabilità presso la pubblica amministrazione
Elementi procedurali di rilievo
Sotto il profilo procedurale va evidenziato come il provvedimento che dispone “il pignoramento su fondi vincolati sia affetto da nullità; per le Regioni tuttavia la nullità non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi” [art. 159 c.2 D.Lgs 18/8/2000 n. 267]. “L’eccezione della non assoggettabilità del credito ad esecuzione forzata (contestazione dell’impignorabilità dei Fondi) esula, infatti, dall’accertamento dell’obbligo del terzo e costituisce in linea di principio motivo di opposizione agli atti esecutivi (deducibile ex art. 617 c.p.c.) e non di opposizione all’esecuzione, trattandosi di contestazione della procedibilità dell’esecuzione e non del diritto di procedere alla stessa” [Cass. 20/2/2006, n. 3655].
“L’onere della prova (art. 2697 c.c.) dell’impignorabilità delle somme grava in ogni caso sulla PA che dovrà dimostrare due circostanze: 1) l’esistenza di una delibera di giunta antecedente alla notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, 2) l’insussistenza di somme disponibili, dedotte quelle vincolate” (Cass. 18/1/2000, n. 496).
“Qualora il pignoramento riguardi crediti di cui all'art. 545, terzo e quarto comma (somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento), quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. (rispettivamente, assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo e assegnazione e vendita di crediti)” [art 548 c.pc. a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2013 – L. 24 dicembre 2012 n. 24 art. 1 comma 20].