prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 1° ottobre 2013

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Gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013

In questa sezione:


L'intesa Stato Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga del 2012 e gli accordi con le parti sociali

In tale contesto, tenendo conto della positiva esperienza realizzata nel quadriennio 2009-2012 con l’accordo del 12 febbraio 2009, è stata stipulata l’intesa del 22 novembre 2012 tra lo Stato, le Regioni e Province autonome, al fine di realizzare anche per il 2013 un coordinamento efficace delle iniziative volte a fronteggiare l’attuale crisi economica che, si conferma dai dati particolarmente difficile, lasciando peraltro tuttora incerte le prospettive degli effetti della congiuntura sfavorevole sulla struttura produttiva. L’intesa citata conferma sostanzialmente le disposizioni contenute negli accordi precedenti con riferimento alle categorie dei lavoratori destinatari dei trattamenti, ai criteri e alle procedure per l’accesso, sottolineando l’impegno a programmare ed attuare, a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali, adeguate politiche attive del lavoro in analogia a quanto previsto dal comma 33 dell’articolo 4 della legge 92/2012, nonché a rafforzare, soprattutto in vista di una ripresa economica in alcuni settori, il rapporto sinergico tra le politiche di sostegno al reddito e le politiche occupazionali e formative, anche tramite il concorso dei fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, proprio per rispondere in maniera adeguata ai fabbisogni professionali delle imprese coinvolte nei processi di ristrutturazione e di riconversione industriale. Nell’intesa, inoltre, si condivide l’impegno, ritenuto ormai indispensabile alla luce dell’esperienza di gestione maturata, di individuare linee comuni di accesso agli ammortizzatori in deroga che, pur tenendo conto delle specificità che contraddistinguono i mercati del lavoro locali, siano volte ad assicurare ai lavoratori trattamenti omogenei sul territorio. Si tratta pertanto di un sistema già ampiamente consolidato, in cui l’elemento di novità riguarda il finanziamento degli interventi di sostegno al reddito che diviene esclusivamente nazionale, ripristinandosi così la modalità preesistente all’accordo del 12 febbraio 2009.

Su tale impianto, ciascuna Regione ha successivamente sottoscritto con le parti sindacali e datoriali specifici accordi territoriali per il 2013 che, ad una prima lettura, si caratterizzano per un maggiore grado di omogeneità rispetto al passato. In linea generale, si è reso maggiormente uniforme il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, individuando quali beneficiari i datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, in base alla vigente normativa nazionale, dall’accesso agli strumenti ordinari o che abbiano esaurito la possibilità di un loro utilizzo per le sospensioni dell’attività lavorativa.

Inoltre, con riferimento alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, in molti accordi, sono state introdotte delle durate massime dei trattamenti autorizzabili, è stato definito un tetto delle prestazioni nell’ambito di un determinato periodo di tempo e, per quanto riguarda la mobilità in deroga, ci si è indirizzati verso l’individuazione di limiti di durata nonché l’introduzione di un divieto di concessione della stessa come proroga della mobilità ordinaria, salvo casi particolari. Tale risultato è stato possibile poiché le Regioni fin dall’inizio si sono confrontate su alcune linee di indirizzo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, con la finalità di assicurare una parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale e di limitare così le situazioni di disomogeneità di tutela.

L’individuazione di priorità di intervento si è resa ancor più necessaria alla luce del netto incremento, nei primi mesi del 2013 rispetto all’anno precedente, delle richieste di trattamento da parte delle imprese, in conseguenza dell’aggravarsi della crisi, nonché dalla consapevolezza che le risorse assegnate dallo Stato, nonostante i diversi rifinanziamenti effettuati in successivi provvedimenti normativi, non sarebbero state in grado di soddisfare pienamente le domande provenienti dal territorio. In tal modo, si è cercato di dare continuità alla protezione sociale dei lavoratori colpiti da riduzioni e cessazioni dell’attività produttiva, con interventi che, confermando nelle linee essenziali quanto realizzato negli anni precedenti, sono connotati da:

- un rinnovato e crescente impegno, condiviso anche a livello aziendale e territoriale/settoriale, per la formazione, riqualificazione e, in caso di esuberi, ricollocazione dei lavoratori, attraverso un utilizzo finalizzato delle politiche attive del lavoro in stretta connessione con la corresponsione delle indennità;

- un impegno a favorire il concorso delle risorse pubbliche, private e paritetiche sociali per rendere effettivo l’utilizzo ottimale di tutti gli istituti destinati alla tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente, e la loro connessione con gli interventi di politiche attive del lavoro;

- un impegno a sostenere i processi di riposizionamento competitivo delle imprese prevedendo, nella misura del possibile, il loro coinvolgimento nella definizione della azioni formative più opportune per il rientro al lavoro delle persone sospese o licenziate.

Pertanto, stante l’importanza, più volte richiamata, di collegare gli strumenti di tutela del reddito alle politiche attive, le Regioni hanno attivato programmi di politica attiva del lavoro a favore dei percettori di ammortizzatori sociali, in analogia con quanto previsto dal comma 33 dell’art. 4 della L. 92/2012, con priorità per coloro che perdono il lavoro, privilegiando laddove possibile il raccordo con i fondi interprofessionali per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Sotto tale profilo, in molte Regioni sono stati ridefiniti i destinatari, gli obiettivi e le modalità dei programmi di politica attiva del lavoro, in connessione con gli ammortizzatori sociali in deroga, secondo le modalità innovative consentite dal mutato contesto normativo e tenendo conto delle risorse disponibili.



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