prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 1° ottobre 2013

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Gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013


L. 92/2012, le principali novità introdotte dalla riforma degli ammortizzatori


Glossario:

Assicurazione sociale per l'impiego - È un ammortizzatore sociale introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 2), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione. A partire dall'anno 2013, l'ASpI sostituisce le precedenti forme di ammortizzatore sociale (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti pieni e la mobilità). La legge 92/2012 ha introdotto anche una mini -ASpI, che va a sostituire la precedente indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti.



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Con la legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il legislatore ha modificato notevolmente il quadro di riferimento normativo, prevedendo un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto in maniera graduale ed entrerà a pieno regime dal 2017. L’elemento di novità su cui si basa la riforma riguarda la definizione di un sistema di tutele orientato in senso “universalistico” e, al contempo, “condizionato” all’impegno dei lavoratori disoccupati nella ricerca attiva di un posto di lavoro, che può essere sostanzialmente ricondotto a due pilastri: la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e la tutela del reddito in caso di disoccupazione.

Per quanto riguarda la tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, si mantiene invariato il sistema della cassa integrazione guadagni ordinaria, mentre vi è un ampliamento a decorrere dal 1° gennaio 2013 dell’ambito di applicazione della cassa guadagni straordinaria, ad alcune tipologie di imprese già interessate da estensioni mediante il ricorso a disposizioni transitorie, che con tale norma vengono di fatto portate a regime (1). Inoltre, in coerenza con la finalità della cassa integrazione guadagni, volta ad assicurare la tutela del reddito dei lavoratori  in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in attesa della ripresa della normale attività dell’impresa, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di intervento straordinario di integrazione salariale in caso di procedure concorsuali, per cui non sarà più possibile, da quella data, ricorrere alla cassa integrazione straordinaria in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

La novità più significativa, su tale versante, attiene comunque all’estensione delle tutele a favore dei lavoratori delle imprese escluse dall’ambito di applicazione degli strumenti ordinari nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, tramite la creazione di specifici fondi di solidarietà bilaterali. Tale sistema di tutele, che diviene obbligatorio per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti, sarà realizzato tramite la costituzione da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei citati fondi di solidarietà, attraverso la stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali. Si evidenzia che i fondi possono perseguire ulteriori finalità quali quella di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea. Laddove nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale sia presente un sistema della bilateralità consolidato, il legislatore ha previsto un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo attraverso l’adeguamento da parte delle parti sociali della disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità contenute nella legge 92/2012. A differenza del modello principale, pertanto, i fondi di solidarietà bilaterale nel modello alternativo conservano la loro natura privatistica. Infine, il legislatore ha previsto anche l’introduzione di un meccanismo di sussidiarietà, riservandosi di intervenire in caso di mancata attivazione da parte delle parti sociali per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, attraverso l’istituzione di un fondo di solidarietà residuale, tramite l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare.
Si rileva che il termine per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale e l’eventuale intervento da parte del ministro del Lavoro per l’istituzione del fondo di solidarietà residuale sono stati prorogati e portati rispettivamente al 31 ottobre 2013 e al 1° gennaio 2014 (cfr. L. 228/2012 e D.L. 76/2013).

Con riguardo alla tutela del reddito in caso di disoccupazione, con la riforma viene istituito dal 1° gennaio 2013 un nuovo strumento, l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile a favore di una categoria più estesa di lavoratori dipendenti del settore privato, che comprende gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L’Aspi sostituirà, a regime, l’indennità di mobilità (che sarà in vigore fino al 2016), l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. Sono sostanzialmente confermati i requisiti attualmente richiesti ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria ovvero almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, mentre è prevista una differenziazione delle durate in base all’età dei lavoratori (12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età).  Per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 sono previste ulteriori disposizioni concernenti la durata massima degli istituti di sostegno al reddito che l’Aspi ha ricompreso (cfr. art. 2, comma 45).

Viene, inoltre, introdotto un nuovo istituto di sostegno del reddito - cd. mini-Aspi - che va a sostituire l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione, ampliandone di fatto il campo di applicazione. Il sistema dei trattamenti in caso di disoccupazione è poi completato dall’istituzione, a decorrere dal 2013, di un’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, misura già prevista in via sperimentale dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Infine, per consentire la graduale transizione verso il nuovo sistema di tutele delineato dalla riforma e in attesa dell’entrata a regime dei fondi di solidarietà bilaterali, per il periodo 2013-2016 viene mantenuto sostanzialmente l’attuale sistema della deroga, confermando la possibilità per il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, di stipulare con le Regioni specifici accordi per periodi non superiori a 12 mesi, con la finalità di gestire le situazioni di crisi aziendale derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi. Viene peraltro previsto un meccanismo di decalage dei trattamenti a seguito di proroghe successive, per incentivare il reingresso nel mercato del lavoro, nonché l’obbligo di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale organizzati dalle Regioni.


Note:

(1) Il comma 1 dell’art. 3 della L. 92/2012, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 12 della L. 223/1991, prevede l’estensione, a decorrere dal 1º gennaio 2013, delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.