prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 31 ottobre 2014

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Professioni artigiane: accordo Stato - Regioni sul Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

In questa sezione:


Le modifiche normative alla disciplina dell'autoriparazione

di Pamela Ciavoni
Tecnostruttura - Settore Lavoro

Quando si parla di settori ad alta specializzazione, i mutamenti del mercato, l’avvento di nuove tecnologie e di nuove linee di produzione fanno emergere in modo naturale mestieri o profili professionali legati a fabbisogni evoluti. Tali processi comportano spesso anche la necessità di riallineare l’offerta formativa con i cambiamenti della domanda di lavoro: dall’osservatorio regionale, nell’ultimo anno, si è assistito ad alcuni casi esemplificativi di questa situazione. Uno di questi, di cui si intende tracciare un rapida ricostruzione in questa sede, riguarda la definizione dell’attività della “meccatronica”, come una delle articolazioni più moderne della disciplina dell’autoriparazione. Sebbene a livello occupazionale è evidente che un profilo professionale legato a questa attività sia presente nel mercato del lavoro da almeno una decina di anni, è solo alla fine del 2012 che la legge n. 224 ha modificato la precedente disciplina dell’attività di autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 - unificando di fatto nella nuova categoria detta “meccatronica” le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto. La norma ha così disposto in modo formale il superamento di due ambiti di lavoro non più concepibili in modo separato e al contempo ha fatto nascere l’esigenza di regolamentare un nuovo profilo professionale strettamente legato alla progressiva ed inarrestabile evoluzione nei processi di lavoro determinata dallo sviluppo tecnologico degli autoveicoli. In questo senso la legge ha previsto l’adeguamento alle nuove disposizioni dei corsi regionali di formazione abilitante, rinviando ad un accordo tra lo Stato e le Regioni la definizione degli elementi minimi comuni di tali corsi di formazione.

Fin qui le novità introdotte dalla norma, che ha individuato il nuovo ambito della meccatronica, mantenendo invece la distinzione con le attività di gommista e carrozziere, per le quali sono rimasti validi i corsi di formazione previsti dalla legge del 1992 (1). L’impatto positivo della nuova disciplina è stato largamente sottolineato dalle associazioni di categoria, in una prospettiva di qualificazione delle imprese e di rilancio dell’occupazione in risposta alle esigenze dell’utenza. Tuttavia, come spesso si verifica nelle situazioni di riforma, l’entrata in vigore della legge ha comportato anche alcune problematiche di applicazione, legate soprattutto al periodo transitorio e all’importanza di salvaguardare le imprese già attive e di non bloccare la nascita delle nuove. Su questi aspetti il ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare dell'11 marzo 2013 che ha chiarito la possibilità per le imprese, sia vecchie che nuove, di svolgere l’attività con il vecchio regime, mettendosi in regola con i corsi di formazione entro un tempo determinato (2).

Con questi opportuni chiarimenti si è completato il quadro di riferimento normativo ed è stata incoraggiata da parte dello stesso ministero dello Sviluppo economico l’opportuna collaborazione tra gli enti e le istituzioni competenti nelle successive fasi attuative della legge.


Note:

(1): Dal combinato disposto dei due provvedimenti, i requisiti tecnico-professionali validi, alternativi tra loro, per diventare responsabile tecnico delle imprese di autoriparazione sono: l’esperienza professionale per almeno tre anni in imprese in esercizio; il possesso di un titolo di studio in materie attinenti l’attività (diploma o laurea); il possesso di una qualifica rilasciata a seguito di un corso regionale, seguita da un anno di esperienza professionale. Solo per quest’ultimo requisito, dunque, è scattato l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni con la previsione di un’offerta formativa aggiornata sull’ambito della meccatronica per le autoriparazioni.

 

(2): La circolare, nelle considerazioni preliminari, ha infatti espressamente garantito, nelle more dell’effettiva operatività dei corsi di formazione regionali, la piena attività delle imprese del settore a tutela del principio di libertà di iniziativa economica.



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