prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 28 giugno 2017

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L’integrazione dei migranti nella programmazione 2014-2020

In questa sezione:


Soggetti ammissibili al sostegno dei fondi: status, diritti e tipologie di intervento

Migrante

Con il termine “migrante” ci si riferisce a una persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro. Nel contesto delle politiche dell’UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un Paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati della UE.(7) 
I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale rientrano nella più ampia categoria di migranti.
Il migrante sarà ammissibile al sostegno dei fondi UE in relazione al suo status.
Nel caso in cui il soggetto “migrante” sia dunque un cittadino europeo o possieda un permesso di soggiorno, ai fini dell’ammissibilità al sostegno dei fondi, sarà equiparato ai cittadini dello Stato membro.


Richiedente (richiedente asilo/protezione internazionale)
Il “richiedente” è un qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale, in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.(8) 
Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel Paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.(9)
Al richiedente asilo in Italia, durante il periodo di attesa, è consentito lavorare. La normativa nazionale (d.lgs. 142/2015), infatti, prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consenta l’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale quando sono trascorsi due mesi dalla presentazione della domanda senza che il procedimento di esame sia concluso per cause non attribuibili al richiedente.
Si specifica comunque che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sempre nel “Decreto Accoglienza” è stabilito che i richiedenti abbiano la possibilità di frequentare corsi di formazione professionale.
I richiedenti asilo hanno diritto ad essere iscritti al servizio sanitario nazionale.(10)

In sintesi, in merito alle tipologie di interventi ammissibili, per i “richiedenti” - oltre alla fornitura di alimenti e all’assistenza di base e di consulenza legale/amministrativa legata alle procedure di asilo - è possibile prevedere anche interventi di inclusione sociale nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria; per quanto riguarda invece la formazione e il lavoro, si possono finanziare interventi a favore dei richiedenti asilo nei limiti delle previsioni normative di cui all’art. 22 del D.Lgs. 142/2015 (11).

 

Richiedente con esigenze particolari
Il richiedente con esigenze di accoglienza particolari rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 del “Decreto Accoglienza” tra cui rientrano anche i minori, i disabili e le vittime della tratta di esseri umani.(12)
Si tratta di persone che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza in considerazione della loro specifica situazione.
Nei centri di accoglienza sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

• Vittime di tratta
Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma di “emersione, assistenza e integrazione sociale” di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (13), che garantisce la possibilità di accedere ad una serie di servizi ed attività, in base al piano di assistenza individualizzato elaborato in risposta ai bisogni specifici: accoglienza residenziale, counselling psicologico, assistenza legale, mediazione linguistico-culturale, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, formazione professionale, tirocini aziendali, supporto nella ricerca del lavoro, inserimento lavorativo.
Ai beneficiari di questo programma viene rilasciato uno speciale permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

• Minori
Per quanto riguarda i minori (14), tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola di ogni ordine e grado (non solo quella dell’obbligo). L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
Con la nuova legge del 07/04/2017 n. 47, sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, spariscono i permessi di soggiorno usati per consuetudine o mai usati (come per esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore) e si fa invece riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Sono inoltre previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come per esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno

Per i minori è dunque possibile erogare tutte le tipologie di intervento previste per i richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, ed inoltre gli interventi in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e sanitari e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.


Beneficiario di protezione internazionale (15)
Il beneficiario di protezione internazionale è il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra, è chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Nel contesto della UE, si riferisce in particolare al cittadino di un Paese terzo o all’apolide che, ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l’art. 12 (Esclusione) della Direttiva 2004/83/CE (16) non si applica.(17) 
La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dalla UE accordata dalla Commissione territoriale a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, è considerato meritevole di protezione poiché sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave (tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti) e per questo non vuole o non può tornarvi.
A chi viene accordato lo status di rifugiato viene rilasciato un permesso per asilo politico, mentre il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con durata di cinque anni e rinnovabile.

Lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria consente l’accesso al lavoro e allo studio e il diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego. È inoltre consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini della UE.
In materia di accesso al sistema di istruzione generale, di aggiornamento e perfezionamento professionale, il beneficiario di protezione internazionale gode del medesimo trattamento previsto per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli […] anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione”. (18)

Il decreto legislativo n. 12/2014 ha inoltre concesso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria che soggiornano da almeno cinque anni nel territorio italiano la possibilità di richiedere una carta di soggiorno per “lungo soggiornanti”, che li autorizza a lavorare e studiare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria; l’accesso all’alloggio è consentito, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/1998 (19), in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Con riferimento al target dei “beneficiari di protezione internazionale”, il quadro normativo non sembrerebbe porre particolari “limiti” alla tipologia di interventi.
Si potrebbero pertanto prevedere - oltre all’assistenza di base e di consulenza legale amministrativa legata alle procedure di asilo - gli interventi finalizzati all’inserimento socio-lavorativo, al contrasto delle discriminazioni, all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, nonché azioni per garantire la formazione professionale e linguistica.

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria ( art. 32, comma 3 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato con durata variabile da 6 mesi a 1 anno, rinnovabile (previa verifica della permanenza delle condizioni di rilascio). Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo (con i requisiti necessari per questo tipo di attività), sia in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Consente inoltre l'accesso alla formazione. È convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, per studio e per motivi familiari, purché ne sussistano i requisiti. Questo tipo di titolo non consente l’accesso agli alloggi pubblici, né a tutte le prestazioni sociali.


Note:

(7): Glossario sull’asilo e la migrazione CE - Rete Europea sulle Migrazioni – EMN Gennaio 2012, seconda Edizione e art. 2 D. Lgs 18 agosto 2015, n. 142

(8): Fonte: Articolo 2(c) della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27.01.2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

(9): Art. 4 decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

(10): D.Lgs.142/2015 art. 22 “I richiedenti hanno accesso all’assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale”.

(11): Si segnala che il Mlps - nella nota integrativa del 4 luglio 2014 “riscontro ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” - si è espresso in merito al caso specifico dei richiedenti asilo, specificando che “il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo solo dopo sei mesi di permanenza sul territorio nazionale senza che sia intervenuta la decisione sulla domanda di asilo” e che dunque “nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo”.

(12): D.Lgs. 142/2015, art. 17.1: Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni di genitali.

(13): ((3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.))

(14): I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

(15): Fonti: 1. Convenzione di Ginevra del 1951. 2. Art. 2(c) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29.04.2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. 3. Art. 2(f) della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29.04.2004, recante forme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

(16): Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29.04.2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

(17): Cfr. Glossario sull’asilo e la migrazione CE - Rete Europea sulle Migrazioni – EMN Gennaio 2012, seconda Edizione.

(18): Art. 26.3 bis D.Lgs. 251/2007 e succ. mod., così come modificato dal D.Lgs 18/2014, in attuazione della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.12.2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

(19): Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998).



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