prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2014

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Prime soluzioni interpretative: compatibilità con l'art. 80 del Regolamento CE 1083/2006


Prime soluzioni interpretative: compatibilità con l'art. 80 del Regolamento CE 1083/2006

L’estensione dell’istituto dell’intervento sostitutivo della PA, in presenza di irregolarità contributive accertate, anche alle sovvenzioni e alle erogazioni di finanziamenti comunitari ha determinato l’insorgere di problematiche applicative legate alla difficoltà di conciliare la normativa nazionale con le regole che disciplinano l’intervento dei Fondi Strutturali, che mirano invece a garantire che i beneficiari dei finanziamenti ricevano il contributo pubblico nella sua integrità.

L’art. 80 del Reg. 1083/2006 sancisce infatti che “gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”. 

Con la riferita disposizione sembra dunque contrastare la previsione di cui al comma 8 bis, art. 31, del Dl 69/2013 (8). In caso di pagamento degli importi relativi alle inadempienze riscontrate in favore degli istituti previdenziali, si correrebbe il rischio di utilizzare per scopi diversi risorse pubbliche assegnate per il sostegno di specifiche azioni rispondenti a precipue priorità perseguite dall’Unione, con conseguente assoggettamento di tali liquidazioni ad operazioni di pagamento tecnicamente non consentite dalle regole comunitarie e come tali non ammissibili al finanziamento.

Di fronte al prospettato rischio di incompatibilità dell’istituto in discussione con il citato art. 80 le scelte operate dalle Regioni sono state diversificate: alcune hanno dato seguito alle disposizioni contenute nel Dl 69/13, disciplinando peraltro attraverso apposite circolari le modalità operative di attuazione della procedura; altre invece hanno investito della questione le autorità centrali capofila dei Fondi (DPS e Mlps) formulando quesiti puntuali.

Sul piano nazionale il DPS (9), in risposta ad un’istanza regionale avente ad oggetto la compatibilità dell’intervento sostitutivo con l’art. 80 del Reg. CE 1083/2006, facendo proprio un indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia (10) giunge alla conclusione che “nella fattispecie introdotta dall'art. 31, comma 3, Dl 21 giugno 2013, n. 69, la trattenuta prevista è indipendente dall'esistenza dell'importo dei contributi comunitari; essa ha carattere generale, ma soltanto per i casi in cui vi sia stata inadempienza nel versamento dei contributi previdenziali. Pertanto, sembra chiara la mancanza di un nesso diretto ed intrinseco fra l'eventuale trattenuta e le somme da versare al beneficiario”. Ne discende quindi che “l'art. 31, comma 3, del Dl 69/2013 appare compatibile con l'art. 80 del Regolamento (CE) 1083/2006”.

A sostegno della compatibilità dell’intervento sostitutivo con l’art. 80 del Regolamento generale si potrebbe inoltre addurre la circostanza che la procedura di cui trattasi non riduce effettivamente il contributo ma costituisce una mera operazione di compensazione finanziario-contabile tra crediti e debiti vantati dal beneficiario nei confronti della pubblica amministrazione, sulla cui ammissibilità concordano sia il DPS (11) sia la Commissione europea. Infatti, in riposta ad un’interrogazione parlamentare, avente ad oggetto l’integrità dei pagamenti ai beneficiari e la compensazione crediti-debiti, il commissario Hahn, a nome della Commissione, ha ribadito che “l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (regolamento generale), relativo all'integrità dei pagamenti ai beneficiari, stabilisce esplicitamente che i beneficiari ricevono l'importo totale del contributo pubblico nella sua integrità e che non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari” ma che “il beneficiario può scegliere di compensare un debito nei confronti di un'autorità o di un organismo responsabile del pagamento riducendo in tal modo l'importo richiesto all'autorità di pagamento”. “In questo caso - conclude la CE - egli riceverà, in termini contabili, il contributo pubblico integrale e detrarrà simultaneamente il debito nei confronti dell'autorità, registrando nei suoi conti un contributo netto (12)”.

Tale ultimo parere, benché riferito ad una fattispecie più generale rispetto a quella delineata dall’art. 31, comma 3, del Dl 69/2013, induce a ritenere che l’attivazione dell’intervento sostitutivo non costituisca una detrazione/trattenuta specifica sull’importo da corrispondere al beneficiario e non si ponga pertanto in contrasto con il principio di cui all’art. 80 del Reg. CE 1083/2006.


Note:

(8): Analoga questione era stata sollevata con riferimento ai pignoramenti disposti da terzi nei confronti della PA aventi ad oggetto somme di provenienza comunitaria. Sul punto, tuttavia, l’orientamento seguito dagli organi giurisdizionali nazionali ed europei (Cassazione e Corte di Giustizia) ha condotto ad una diversa conclusione, rispetto a quella cui si giungerà con riferimento alla fattispecie in discussione, inducendo a ritenere tali somme impignorabili in quanto assoggettate ad un vincolo di destinazione alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico.

(9): Cfr. nota prot. 648 del 23 gennaio 2014.

(10): Cfr sentenza C- 427/05 (del 25 ottobre 2007) nella quale il giudice giunge alla conclusione che “le detrazioni o le trattenute da cui consegue la riduzione dell'importo dei contributi comunitari riscosso dal beneficiario, che non hanno un nesso diretto e intrinseco con questi ultimi, come quelle risultanti da un prelievo fiscale quale previsto dal Dpr n. 917/86, non impediscono l'applicazione effettiva del meccanismo istituito dal regolamento n. 4253/88, e, quindi, quest'ultimo non osta all'applicazione di siffatte detrazioni o trattenute”.

(11): Cfr nota 9.  

(12): Interrogazioni parlamentari 12 giugno 2013 (E-006818-13) e risposta di Johannes Hahn a nome della Commissione del 26 giugno 2013. [http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-006818&language=IT].