prima pagina indice del numero stampa questa pagina esporta in pdf Quaderno del 22 dicembre 2014

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Prime soluzioni interpretative: intervento sostitutivo in caso di fallimento del soggetto creditore


Prime soluzioni interpretative: intervento sostitutivo in caso di fallimento del soggetto creditore


Glossario:

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento

Fonte: Inps



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Quantunque l’intervento sostitutivo trovi in linea generale applicazione anche in presenza di contributi di provenienza comunitaria, in virtù della dichiarata compatibilità tra diritto interno ed europeo, limiti all’applicazione dell’istituto possono rinvenirsi nella legge fallimentare.

Nel caso in cui l’impresa con DURC irregolare sia assoggettata a fallimento si pone il problema di verificare se l’ente debitore possa esercitare il potere sostitutivo o debba piuttosto disporre la liquidazione del credito a favore del curatore.

Ancora una volta si è infatti in presenza di un’antinomia tra norme: le disposizioni della legge fallimentare, che mirano a garantire il rispetto della par condicio creditorum, da un lato; lo strumento dell’intervento sostitutivo, posto a tutela della posizione contributiva e assicurativa del prestatore di lavoro, dall’altro. 

Chiaramente la soluzione della questione è condizionata dall’interesse giuridico al quale si vuole dare prevalenza, essendo entrambe le norme poste a tutela di interessi superiori del nostro ordinamento giuridico.

Premesso che sul tema non sono state rinvenute soluzioni interpretative proposte dai ministeri e dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) per quanto attiene agli appalti, prime indicazioni possono rinvenirsi nella circolare Inail (13) recante istruzioni operative per l’attuazione dell’intervento sostituivo.

Nell’ambito della richiamata circolare l’Inail sembra di fatto escludere l’operatività di tale procedura nel caso in cui l’appaltatore sia assoggettato ad una procedura concorsuale, precisando che: “Eventuali interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano dalle modalità di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto”.

La medesima linea interpretativa è stata seguita anche da alcuni uffici legislativi regionali i quali, nell’ambito di pareri resi su fattispecie analoghe, hanno evidenziato che “la liquidazione del credito maturato da un’impresa fallita nel corso dell’appalto deve essere disposto dall’ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare”. Secondo quest’ultima, infatti, “il curatore subentra in ogni rapporto attivo e passivo facente capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale”.

Tale orientamento appare dunque privilegiare l’applicazione della legge fallimentare in quanto lex specialis; ciò sulla base del principio, sancito dal nostro ordinamento giuridico, lex specialis derogat generali che determina la prevalenza delle disposizioni della legge fallimentare su quelle di cui all’art. 31, comma 3, del Dl 69/2013. “Una diversa interpretazione - viene del resto rilevato - violerebbe il principio della par condicio creditorum, in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”(14).

Inoltre “la parte non fallita - ovvero la stazione appaltante - deve adempiere al sinallagma contrattuale per le prestazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e l'adempimento corretto è sicuramente quello reso nei confronti del curatore fallimentare. Il pagamento del credito dovrà, pertanto, essere effettuato dall’ente pubblico alla curatela fallimentare”(15).

 


Note:

(13): Cfr circolare/nota di istruzioni emanata in data 21 marzo 2012, punto 5.

(14): Cfr parere espresso dal Servizio Affari Istituzionali e LocaIi, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia; come espressamente confermato dall’Inps di Udine [Prot. 34807 (IOP) del 29/11/2013]. In tal senso si veda anche la determinazione del Comune di Cavagnolo (TO) n. 58 del 17 aprile 2013 con la quale L’ente ha disposto il pagamento in favore del fallimento della ditta Bosso quantunque in presenza di DURC irregolare.  

(15): In questo senso il parere espresso dalla Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Risorse- settore Contratti – del 21 febbraio 2012.